Sentenza del 06/06/2018 n. 14547 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'inclusione, nel valore in dogana delle merci importate da Paesi terzi nel 2008, delle royalties e dei diritti di ricerca pari al 7,5% del venduto netto, corrisposti dall'importatrice alla casa madre tedesca. L'Agenzia sosteneva che tali pagamenti fossero collegati alle merci importate e costituissero una condizione della vendita, poiché la casa madre esercitava, direttamente o indirettamente, il controllo sulla scelta dei produttori, sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti recanti il marchio concesso in licenza. Le società contestavano invece l'autonomia tra i contratti di fornitura, licenza e agenzia, sostenendo che le royalties riguardassero anche servizi ulteriori e non dovessero quindi concorrere alla base imponibile doganale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la rilevanza doganale delle royalties sulla sola base dell'autonomia formale dei rapporti contrattuali. Ha precisato che occorre valutare congiuntamente tutti i contratti e verificare in concreto se il titolare dei diritti immateriali esercitasse un potere di controllo o orientamento sui venditori, sui produttori o sull'importatore, tale da rendere il pagamento delle royalties una condizione della vendita. È stato accolto anche il terzo motivo, relativo alle sanzioni, il cui annullamento conseguente all'annullamento dell'accertamento non poteva essere mantenuto automaticamente. È stato invece respinto il secondo motivo, poiché la sentenza d'appello, pur errando nel merito, era motivata. I ricorsi incidentali delle società sono stati dichiarati inammissibili perché proposti da parti integralmente vittoriose e diretti a riproporre questioni non esaminate o assorbite. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 29 del Regolamento (CEE) n. 2913/92, Codice doganale comunitario
Il valore in dogana è, di regola, il valore di transazione, con le rettifiche previste dall'art. 32.
Il valore doganale deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e comprende, oltre al prezzo dichiarato, gli elementi economicamente rilevanti previsti dalla normativa.
Art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CEE) n. 2913/92
Corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.
Le royalties non incluse nel prezzo devono essere aggiunte al valore in dogana quando si riferiscono, anche solo in parte, alle merci importate e il loro pagamento costituisce una condizione della vendita.
Art. 157 del Regolamento (CEE) n. 2454/93
I corrispettivi o diritti di licenza sono aggiunti al prezzo soltanto se si riferiscono alle merci oggetto della valutazione e costituiscono una condizione di vendita.
La verifica deve essere concreta e basata sul collegamento tra royalties, merci importate e rapporto di subordinazione del pagamento rispetto alla vendita.
Art. 143, paragrafo 1, lettera e), e Allegato 23 del Regolamento (CEE) n. 2454/93
Si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.
Il controllo rilevante ai fini doganali è inteso in senso ampio e può essere anche di fatto; non è necessario dimostrare un controllo societario o giuridico formale.
Commento n. 11 del Comitato del codice doganale, documento TAXUD/800/2002
Sono indicativi del controllo, tra gli altri, la scelta o imposizione dei produttori, il controllo sulla produzione e sulla logistica, la definizione di prezzi o standard, la limitazione dei fornitori e il divieto per i produttori di vendere a soggetti diversi da quelli autorizzati.
Sentenza della Corte di giustizia UE 9 marzo 2017, GE Healthcare
L'inclusione delle royalties richiede cumulativamente che non siano già comprese nel prezzo, che si riferiscano alle merci valutate e che il compratore sia tenuto a pagarle come condizione della vendita. Il beneficiario può essere diverso dal venditore, purché eserciti un controllo idoneo a subordinare l'importazione al pagamento.
Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Le sanzioni doganali dipendono dalla legittimità dell'obbligazione tributaria accertata; pertanto, il loro annullamento deve essere riesaminato quando viene cassata la decisione sull'accertamento.
Art. 70 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina le violazioni relative all'IVA all'importazione e la connessa applicazione delle sanzioni, da valutare in relazione alla validità della pretesa impositiva.
Massime di principio
- Per stabilire se le royalties rientrano nel valore in dogana non basta considerare separatamente i contratti: occorre valutare l'operazione economica complessiva e il collegamento funzionale tra licenza, fornitura, agenzia e produzione.
- Le royalties devono essere aggiunte al valore doganale quando riguardano, anche parzialmente, le merci importate e il loro pagamento è una condizione effettiva della vendita, anche se tale condizione non è espressa in un'unica clausola contrattuale.
- Il controllo del licenziante può essere dimostrato da elementi di fatto, quali la scelta dei produttori, l'approvazione dei prodotti, il controllo degli standard produttivi, le restrizioni sulle vendite e l'intervento di agenti collegati al licenziante.
- Il fatto che le royalties comprendano anche servizi di marketing, ricerca o sviluppo non esclude automaticamente la loro rilevanza doganale: può essere necessario individuare e scorporare la componente riferibile alle merci importate.
- In caso di rinvio dopo la cassazione, il giudice di merito deve verificare concretamente i presupposti dell'inclusione delle royalties, non limitarsi alla separazione formale dei rapporti contrattuali e riesaminare anche imposte, sanzioni e ulteriori eccezioni.
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