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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5521/2021 del 01/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di espulsione notificato il giorno della cessazione della detenzione (20/05/2018). Il ricorrente contestava: 1) carenza o illogicità della motivazione del provvedimento prefettizio e della decisione del Giudice di Pace; 2) errata applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, perché il fatto posto a base dell'espulsione ("mancata regolarità della posizione di soggiorno") non rientrerebbe nelle fattispecie previste dalla norma se la permanenza nello Stato è riconducibile ad una situazione di detenzione coattiva; 3) violazione degli artt. 360 e 13 citati, nella parte in cui si sostiene che l'essere stato coattivamente condotto in Italia non può costituire di per sé prova della mancanza del permesso di soggiorno e non rientra nelle ipotesi dell'art. 13, comma 2, lett. b).

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che l'art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 286/1998 si applica, con specificità, solo dal momento in cui cessa la misura restrittiva della libertà per chi è detenuto. Ne consegue che lo straniero detenuto può proporre istanza di permesso o rinnovo anche nei sessanta giorni successivi alla liberazione e che un decreto di espulsione emesso immediatamente al momento del rilascio, senza valutare il decorso di tale termine e la natura "volontaria" della permanenza, è illegittimo. La Corte ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato la controversia al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato, disponendo altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 2, lett. b)

    "l'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero ... si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1 bis, o senza avere richiesto il permesso nel termine prescritto..."

    La Corte interpreta la locuzione "si è trattenuto" come riferita a una condotta o situazione di fatto connotata da elemento volontario: per i detenuti la norma trova applicazione solo dal momento di cessazione della detenzione, permettendo loro di presentare la richiesta di permesso entro i 60 giorni successivi alla liberazione.

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 11

    riferimento alla possibile esenzione per "forza maggiore"

    La detenzione non è automaticamente qualificabile come "forza maggiore"; tuttavia la Corte distingue tra la possibilità formale di presentare una domanda durante la detenzione (es. tramite l'amministrazione penitenziaria) e l'incidenza sul campo di applicazione dell'art. 13: la misura restrittiva fa decorrere l'operatività dell'art. 13 solo al termine della detenzione.

  • d.p.r. n. 394/1999, art. 10, comma 4

    "la direzione dell'istituto penitenziario è obbligata a ricevere la domanda e a inoltrarla al Questore"

    Il regolamento prevede facoltà procedurali per la presentazione della domanda durante la detenzione; la Corte però osserva che la sussistenza di tale possibilità non incide sulla natura temporale dell'applicazione dell'art. 13 per i detenuti.

  • cod. proc. civ. art. 132, comma 1, n. 4

    motivazione che deve essere logica e non apparente

    La censura è stata accolta nella parte in cui il giudice di merito non ha adeguatamente motivato l'applicazione dell'espulsione al momento del rilascio, omettendo di considerare la rilevanza della detenzione rispetto ai presupposti dell'art. 13.

  • cod. proc. civ. art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    rapportato alle censure in cassazione

    I motivi invocati in base all'art. 360 sono stati considerati nella misura in cui attaccavano la corretta applicazione della normativa sull'immigrazione; il terzo motivo è stato assorbito dalla decisione sull'applicazione dell'art. 13.

Massime di principio

  • L'art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998 va interpretato tenendo conto della nozione di "si è trattenuto": la norma richiede un elemento di "volontarità" o scelta del soggetto e, per i detenuti, opera dal momento in cui cessa la misura restrittiva.
  • Per gli stranieri detenuti, l'amministrazione non dovrebbe emettere un decreto di espulsione immediatamente al momento del rilascio senza aver consentito il decorso del termine di trenta/sessanta giorni (secondo i termini previsti) per la presentazione o il rinnovo della domanda di soggiorno.
  • La possibilità tecnica di presentare la domanda durante la detenzione (tramite la direzione dell'istituto e il Questore) non equivale a far decorrere automaticamente i termini sostanziali a carico dell'interessato mentre è sottoposto a misura cautelare o esecuzione penale.
  • In caso di decreto di espulsione notificato al momento della liberazione, il giudice deve valutare la natura della permanenza (volontaria o coatta) e se sia stato rispettato il periodo utile per richiedere/ottenere il rinnovo; l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione.
  • Lo straniero detenuto che intenda opporsi a un provvedimento di espulsione deve far valere l'interpretazione sopra descritta: chiedere che il periodo post-uscita di 60 giorni sia considerato utile per il rinnovo e, se necessario, impugnare il decreto per eccesso di potere o carenza di istruttoria e motivazione.

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