Cassazione Civile, Sentenza n. 5520/2021 del 01/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che autorizzava la proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" in pendenza della procedura di espulsione. Due motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata traduzione dell'interessato in udienza del 28/09/2017, con conseguente dedotta nullità assoluta del provvedimento; (2) vizio di ultrapetizione/materiale per riferimenti a un presunto provvedimento del Questore di Caltanissetta del 31/7/2017 invece del provvedimento originario del Questore di Milano.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha riconosciuto la mancata traduzione dell'interessato e l'applicabilità delle garanzie del contraddittorio ex art.14, comma 4, d.lgs. n.286/1998, ma ha ritenuto la violazione meramente configurabile come nullità relativa ai sensi dell'art.157, comma 2, c.p.c., la quale poteva essere eccepita dall'avvocato in udienza e non lo è stata; quindi il vizio è stato considerato sanato/perduto. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che l'apparente riferimento al provvedimento del Questore di Caltanissetta è un mero errore materiale e che in realtà l'ordinanza ha prorogato il provvedimento del Questore di Milano, per cui non sussiste ultrapetizione. Non luogo alle spese di legittimità per la costituzione della Procura; rilevazione della possibile obbligazione del ricorrente al versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi di d.p.r. n.115/2002.
Norme richiamate
art.14 comma 4 d.lgs. n. 286/1998
Applica le garanzie del contraddittorio anche nel procedimento per la proroga del trattenimento; impone la traduzione dell'interessato in udienza, ma le conseguenze della violazione si valutano secondo le regole del processo civile
art.21 comma 2 d.lgs. n. 25/2007
Richiamato come norma che conferma l'applicabilità delle garanzie procedurali nel procedimento amministrativo/civile relativo allo straniero trattenuto
art.157 comma 2 cod. proc. civ.
art. 157, comma 2, cod. proc. civ.
La mancata traduzione dell'interessato costituisce nullità relativa; occorre che la parte interessata (o il suo difensore) eccepisca il vizio tempestivamente in udienza, altrimenti il vizio si considera sanato/perduto
art.179 cod. proc. civ. (richiamato dal ricorrente come parametro penale)
Il ricorrente ha invocato una norma che configura nullità assolute nel processo penale; la Corte ha escluso l'applicabilità perché il procedimento per la proroga ha natura civile, non penale
art.360 cod. proc. civ.
art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Richiamato in via di motivazione dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e falsa applicazione); la Corte ha valutato i profili ma ha ritenuto il ricorso inammissibile per le ragioni procedurali indicate
art.13 Cost.
Rilevanza costituzionale della libertà personale evocate dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che la tutela dei diritti costituzionali non esime dall'applicazione delle regole del processo civile sulla rilevabilità e sulle conseguenze dei vizi procedurali
art.5 CEDU
Richiamato come parametro internazionale sulla tutela della libertà personale; la Corte ne riconosce la rilevanza ma conferma che la valutazione delle nullità segue la disciplina procedurale civile
art.111 e 112 Cost.
Norme costituzionali sul giusto processo e diritto di difesa richiamate dal ricorrente; la Corte ne accoglie la rilevanza sostanziale ma ritiene che la disciplina delle conseguenze procedurali sia quella prevista dal codice di procedura civile
art.14 comma 5 d.lgs. n. 286/1998
art. 14 comma 5 d.lgs. n. 286/1998
Citata nel contesto dei motivi connessi alla disciplina del trattenimento e delle relative garanzie procedurali
d.p.r. n.115/2002 art.13 comma 1 quater
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
Norma richiamata in ordine all'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nei procedimenti per la proroga del trattenimento ai fini di espulsione (d.lgs. 286/1998) si applicano le garanzie del contraddittorio e la persona deve essere tradotta in udienza; tuttavia la natura del procedimento è civile e non penale
- La mancata traduzione dell'interessato configura, in ambito civile, una nullità relativa (art.157 c.p.c.); il difensore deve eccepire il vizio tempestivamente in udienza per evitare la perdita del rimedio
- L'invocazione di nullità assolute tipiche del processo penale non è efficace nei procedimenti civili relativi al trattenimento per espulsione; le conseguenze dei vizi procedurali si devono desumere dalla disciplina del processo civile
- Errori materiali o riferimenti inesatti nel dispositivo (es. indicazione di un diverso provvedimento di trattenimento) possono essere considerati meri refusi se dal contesto risulta chiaro quale sia il provvedimento effettivamente prorogato e non comportano automaticamente l'annullamento
- Per tutela efficace, il difensore della persona trattenuta dovrebbe sempre chiedere la traduzione in udienza e, se omessa, eccepire immediatamente il vizio; in assenza di eccezione tempestiva la possibilità di ottenere annullamento è compromessa
- In caso di limite alla libertà personale invocato per violazione procedurale, è necessario valutare separatamente la rilevanza costituzionale/internazionale del vizio e la sua rilevabilità secondo le regole del processo applicabile (civile)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5521/2021 del 01/03/2021
- Sentenza civile · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5522/2021 del 01/03/2021
- Sentenza civile · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5665/2021 del 02/03/2021
- Sentenza civile · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5664/2021 del 02/03/2021
- Sentenza civile · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5589/2021 del 02/03/2021
- Sentenza civile · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5588/2021 del 02/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →