Regolamento (UE) 2020/2114
Regolamento delegato (UE) 2020/2114 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alla selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 31 dicembre 2021 la misura eccezionale che consente, in caso di cessazione anticipata di un prestatore di servizi di assistenza a terra, l’affidamento diretto di tali servizi per evitare interruzioni operative negli aeroporti. La modifica interviene sul regolamento (CE) n. 1008/2008 e si inserisce nel quadro delle misure adottate per fronteggiare le conseguenze della pandemia di COVID-19 sul traffico aereo e sulla liquidità degli operatori del settore. L’atto entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga temporanea della deroga straordinaria per la selezione diretta dei prestatori di servizi di assistenza a terra in caso di cessazione dell’attività, a causa della pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeroporti dell’Unione e riguarda gli enti di gestione aeroportuale o le autorità competenti degli Stati membri quando un prestatore di servizi di assistenza a terra cessa la propria attività prima della scadenza del periodo per cui era stato selezionato. La deroga opera in relazione all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, ed è limitata al periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Resta ferma l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento è anche rilevante ai fini dello SEE.
Proroga temporanea delle misure straordinarie per la selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra
Il regolamento delegato (UE) 2020/2114 modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 per prolungare una disciplina eccezionale introdotta in risposta alla pandemia di COVID-19. La finalità è garantire la continuità dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione in un contesto di grave e prolungato calo del traffico aereo e di difficoltà finanziarie degli operatori del settore.
Contesto e ragioni dell’intervento
I considerando descrivono una situazione di persistente contrazione del traffico aereo dovuta al crollo della domanda, alle misure di contenimento adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi, nonché alle restrizioni, ai test e agli obblighi di quarantena introdotti in modo non coordinato. La Commissione richiama dati Eurocontrol, OMS e ECDC per evidenziare che il traffico rimane nettamente inferiore ai livelli pre-COVID e che tale situazione è destinata a protrarsi per tutto il 2021. In questo contesto, i prestatori di servizi di assistenza a terra risultano particolarmente esposti a crisi di liquidità, ristrutturazioni, salvataggi pubblici o cessazioni di attività, con rischio concreto di interruzioni improvvise dei servizi aeroportuali.
Ambito della deroga
La modifica riguarda l’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in particolare, la proroga del regime derogatorio rispetto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE. La deroga si applica quando un prestatore di servizi di assistenza a terra cessa l’attività prima della scadenza del periodo per cui è stato selezionato. In tal caso, l’ente di gestione dell’aeroporto oppure l’autorità competente dello Stato membro può procedere a una selezione diretta di un nuovo prestatore.
Regola operativa e durata
La selezione diretta può essere effettuata per:
- un periodo massimo di sei mesi, oppure
- un periodo fino al 31 dicembre 2021,
se quest’ultimo è più lungo. La proroga estende quindi la finestra temporale della misura straordinaria, che originariamente copriva il periodo dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2021.
Effetti pratici per aeroporti e operatori
La disciplina è pensata per prevenire vuoti operativi negli aeroporti, soprattutto dove il numero di prestatori è limitato e la cessazione di uno di essi potrebbe determinare sospensioni immediate dei servizi di handling. Per gli enti aeroportuali e le autorità competenti, la norma offre uno strumento rapido di continuità amministrativa e operativa, in attesa dell’espletamento della procedura ordinaria di selezione prevista dalla direttiva 96/67/CE.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento è adottato con procedura d’urgenza e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con rilevanza anche ai fini dello SEE.
Disposizioni principali
Proroga della deroga straordinaria
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 24 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, per il periodo dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2021, se un prestatore di servizi di assistenza a terra cessa l’attività prima della scadenza del periodo di selezione, l’ente di gestione aeroportuale o l’autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore per un periodo massimo di sei mesi o fino al 31 dicembre 2021, se tale termine è più lungo.
Motivazione emergenziale legata al COVID-19
I considerando evidenziano il forte calo del traffico aereo, la riduzione della domanda dovuta alla pandemia, le difficoltà di liquidità dei prestatori di servizi di assistenza a terra e il rischio di interruzioni dei servizi aeroportuali. La proroga è giustificata dalla persistenza prevista degli effetti della pandemia nel 2021 e dalla necessità di evitare interruzioni improvvise dei servizi prima della selezione di un nuovo prestatore.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Procedura d’urgenza
Il regolamento è adottato secondo la procedura d’urgenza richiamata nell’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 1008/2008, per evitare incertezza giuridica per gli enti di gestione aeroportuale e le autorità competenti.
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