L.R. Toscana 26/2025
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Toscana, organo di rappresentanza e consultazione tra Regione ed enti locali. Regola composizione, elezione, durata, funzioni consultive, relazioni annuali, gettone di presenza e abrogazioni. Prevede una fase transitoria: il CAL in carica resta operativo al massimo per 180 giorni dall’entrata in vigore, poi va rinnovato.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana
La legge definisce l’assetto, la composizione e le funzioni del Consiglio delle autonomie locali (CAL) della Toscana, quale organo di rappresentanza unitaria degli enti locali e di raccordo con la Regione. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Istituzione, natura e finalità
Il CAL è istituito ai sensi della Costituzione e dello Statuto regionale come organo di consultazione e proposta tra Regione ed enti locali. La sua funzione è quella di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e di assicurare un raccordo permanente ed efficace tra i livelli istituzionali. La sede è presso il Consiglio regionale.
Composizione del Consiglio
Il CAL è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da membri di diritto, membri elettivi e ulteriori componenti designati.
Sono componenti di diritto:
- il Sindaco metropolitano di Firenze;
- il Sindaco del Comune di Firenze, oppure il Vicesindaco se il Sindaco coincide con il Sindaco metropolitano;
- i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia indicati dalla legge;
- i Presidenti delle Province della Toscana, oppure i Vicepresidenti quando coincidano con i sindaci indicati.
Sono componenti elettivi trenta sindaci di comuni non capoluogo di provincia, individuati secondo gli ambiti omogenei previsti dall’allegato A. Se un eletto ricopre la carica di Presidente di provincia, subentra il vicesindaco.
Fanno inoltre parte del CAL:
- tre presidenti di unioni di comuni designati da ANCI Toscana;
- tre sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sempre designati da ANCI Toscana tra soggetti che non siano Presidenti di provincia né componenti elettivi.
I componenti di diritto, i presidenti di unioni di comuni e i sindaci sotto i 5.000 abitanti possono farsi rappresentare, di volta in volta, da amministratori delegati del rispettivo ente.
Elezione dei componenti elettivi e dei supplenti
I componenti elettivi sono eletti dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province, tra i rispettivi componenti, in un’unica giornata elettorale e secondo gli ambiti omogenei dell’allegato A.
Per ciascun ambito, salvo il n. 13, è eletto il sindaco più votato; il supplente è il sindaco che ottiene il maggior numero di voti dopo il primo. Nell’ambito n. 13 sono eletti due componenti e due supplenti, secondo l’ordine dei voti riportati.
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo il Sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei capoluoghi di provincia, perché membri di diritto del CAL.
Se un ambito non esprime alcun eletto:
- per gli ambiti ordinari, è individuato come componente il sindaco del comune più popoloso dell’ambito e come supplente il sindaco del comune immediatamente successivo per dimensione demografica;
- per l’ambito n. 13, sono individuati due componenti e due supplenti secondo la graduatoria demografica, con la stessa esclusione dei sindaci componenti di diritto.
Il Presidente del Consiglio regionale, entro 15 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale, chiede le designazioni alla Conferenza metropolitana, alle assemblee dei sindaci e ad ANCI Toscana. Le designazioni devono avvenire entro 30 giorni dalla richiesta; nei 30 giorni successivi il Consiglio regionale nomina il CAL nella sua interezza.
Durata, rinnovo e decadenza
Il CAL dura quanto la legislatura regionale. In caso di rinnovo del Consiglio regionale, il CAL uscente continua a esercitare le funzioni fino all’insediamento del nuovo CAL.
Ogni componente resta in carica fino alla nomina del successore. La decadenza scatta quando il componente cessa, per qualunque causa, dalla carica di sindaco, sindaco metropolitano o presidente di provincia. In tal caso:
- se il componente è di diritto, subentra il nuovo titolare della carica;
- se è elettivo, si applicano le procedure di designazione previste per l’elezione.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale, che provvede anche alla nomina del successore.
Insediamento e organi interni
Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento entro 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di nomina. La seduta è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti.
Nella seduta di insediamento il CAL elegge, tra i propri membri:
- il Presidente;
- l’Ufficio di presidenza, composto da due Vicepresidenti, di cui uno vicario, e da due Segretari.
L’elezione del Presidente avviene a scrutinio palese:
- in prima votazione serve la maggioranza dei componenti;
- in seconda votazione la maggioranza dei presenti;
- in terza votazione è eletto chi ottiene più voti favorevoli;
- in caso di parità prevale il più anziano di età.
Il Presidente dura in carica 30 mesi ed è rieleggibile. Le stesse modalità valgono per l’elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.
Funzioni del Presidente e dell’Ufficio di presidenza
Il Presidente rappresenta il CAL, garantisce il rispetto del regolamento interno e convoca/presiede sia le sedute del CAL sia quelle dell’Ufficio di presidenza. I Vicepresidenti lo coadiuvano; il vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il regolamento interno definisce in modo puntuale le funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dell’Ufficio di presidenza.
Partecipazione alle sedute e modalità di funzionamento
Alle sedute del CAL, con diritto di parola, possono partecipare o farsi rappresentare:
- i consiglieri regionali;
- il Presidente e i componenti della Giunta regionale;
- il Presidente di ANCI Toscana;
- il Presidente di UPI Toscana;
- il Presidente di ALI Toscana.
Gli atti di iniziativa della Giunta sono illustrati dall’assessore competente; quelli di iniziativa consiliare da uno dei consiglieri proponenti. Il Presidente del Consiglio regionale partecipa di norma alle sedute in cui sono all’ordine del giorno i pareri obbligatori relativi alla programmazione finanziaria regionale.
Le sedute possono svolgersi:
- in presenza;
- in videoconferenza;
- in forma mista.
Il CAL si riunisce di norma una volta al mese. Il regolamento interno disciplina convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni, organizzazione dei lavori e modalità delle consultazioni con gli enti locali.
Competenze consultive e propositive
Il CAL esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti regionali che incidono su:
- determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
- riparto di competenze tra Regione ed enti locali;
- istituzione di enti e agenzie regionali;
- proposta di bilancio regionale;
- atti di programmazione generale.
Il CAL provvede inoltre alle designazioni e nomine di propria competenza previste dallo Statuto.
Le proposte soggette a parere sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. Se, nel corso dell’esame consiliare, una proposta già trasmessa subisce modifiche ampie e sostanziali, il regolamento deve prevedere anche le modalità di nuova comunicazione al CAL.
Quando il CAL esprime parere contrario o condizionato e la commissione referente non accoglie le modifiche richieste, la commissione integra il preambolo dell’atto normativo o la parte narrativa dell’atto amministrativo con la motivazione del rifiuto.
Il CAL può inoltre formulare osservazioni su tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale, anche se non soggette a parere obbligatorio.
Consultazioni, iniziativa e rapporti con altri organi
Il CAL può effettuare consultazioni con la generalità degli enti locali, con le loro associazioni rappresentative o con singoli enti locali, quando gli atti siano di specifico interesse, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.
Rientrano nelle competenze del CAL anche:
- la proposta di ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dello Statuto;
- la promozione, presso il Collegio di garanzia, del giudizio sulla conformità allo Statuto delle fonti regionali;
- l’iniziativa popolare delle leggi prevista dallo Statuto.
Il CAL può inoltre trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti le richieste di collaborazione e di pareri in materia di contabilità pubblica formulate da comuni e province, secondo la disciplina statale richiamata e le modalità del proprio regolamento.
Termini per i pareri
Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il CAL deve esprimere il parere obbligatorio e può prevedere casi di riduzione o proroga dei termini stessi.
Relazione annuale sull’attività
Entro il 30 maggio di ogni anno il CAL deve predisporre una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando:
- i pareri resi;
- le osservazioni formulate;
- gli adempimenti e le iniziative esercitate nell’ambito delle proprie competenze.
La relazione è presentata dal Presidente del CAL in una seduta straordinaria del Consiglio regionale, alla presenza dell’Ufficio di presidenza del CAL.
Struttura di supporto
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplina l’assegnazione del personale e la disponibilità di locali e mezzi necessari al funzionamento del CAL, nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale.
Su proposta dell’Ufficio di presidenza del CAL, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può inoltre stipulare accordi e protocolli d’intesa con soggetti rappresentativi degli enti locali per obiettivi di interesse comune coerenti con la legge.
Trattamento economico
Per ogni giornata di seduta del CAL o del suo Ufficio di presidenza, svolta in presenza, da remoto o in forma mista, spetta un gettone di presenza pari a 30 euro al Presidente, ai componenti, ai delegati e ai supplenti. Se nella stessa giornata si tengono più sedute, il gettone è corrisposto una sola volta.
Norma finanziaria
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027, in particolare sul capitolo destinato ai gettoni del Consiglio delle autonomie locali.
Disposizione transitoria
Il CAL in carica all’entrata in vigore della legge continua a esercitare le sue funzioni per un massimo di 180 giorni da tale data. Entro questo termine il Consiglio regionale deve procedere al rinnovo del CAL secondo la nuova disciplina.
Abrogazioni
La legge abroga la precedente disciplina organica del CAL e ulteriori disposizioni regionali che ne regolavano aspetti organizzativi e transitori, compresa la normativa transitoria sulla sostituzione dei componenti decaduti. Di conseguenza, la nuova legge sostituisce integralmente il previgente assetto del Consiglio delle autonomie locali toscano.
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