Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 31/2025

Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 31/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina toscana sulle unioni di comuni: sostituzioni del sindaco, criteri statutari, adeguamento degli ambiti territoriali e modifiche ai contributi regionali. Prevede nuove condizioni e decorrenze, soprattutto dal 2026 e dal 2027, per l’accesso e la misura dei finanziamenti alle unioni.

Disposizioni sulle unioni di comuni e modifiche alla l.r. 68/2011

Disposizioni sulle unioni di comuni e modifiche alla l.r. 68/2011

La legge regionale della Toscana interviene sulla disciplina delle unioni di comuni contenuta nella l.r. 68/2011, aggiornando regole di funzionamento istituzionale, criteri statutari, rapporti tra comune e unione, adeguamento degli ambiti territoriali e sistema dei contributi regionali. Diverse modifiche hanno effetto differito, soprattutto dal 2026 e dal 2027.

Rappresentanza del sindaco e sostituzioni nelle sedi dell’unione

Nelle deliberazioni con cui la giunta dell’unione adotta la proposta di modifica statutaria, il sindaco può essere sostituito dal vicesindaco in carica tramite delega espressa. Se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile, il sindaco può delegare un assessore del comune, previa verifica dell’assenza di incompatibilità. La stessa logica di sostituzione è richiamata anche nelle norme generali sulla rappresentanza del sindaco nell’ambito dell’unione.

Statuto dell’unione e criteri di composizione

Lo statuto dell’unione può prevedere, tra i criteri per la disciplina interna richiamata dalla legge, anche l’entità demografica e l’estensione territoriale. La norma amplia quindi gli elementi valutabili nella costruzione statutaria dell’unione.

Atti urgenti e indifferibili del comune associato

In caso di assenza temporanea, per l’adozione di atti urgenti e indifferibili per legge, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica mediante delega espressa. Se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile, il sindaco può delegare un assessore del comune, previa verifica dell’assenza di incompatibilità.

Responsabili dei servizi dell’unione

I responsabili dei servizi dell’unione sono abilitati a esprimere pareri e compiere le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, nei casi in cui la legge richieda che determinati atti relativi a funzioni esercitate in forma associata siano comunque adottati dai singoli comuni.

Dimensione territoriale adeguata e adesione di un comune a un’unione diversa

Viene eliminato il richiamo alla coerenza degli ambiti con quelli della zona distretto, salvo eccezioni già previste. Inoltre, la disciplina degli ambiti territoriali consente alla Regione di modificarli anche quando un’unione di comuni chieda l’ingresso di un comune appartenente a un diverso ambito. In tal caso la richiesta deve essere corredata da:

  • deliberazione della giunta del comune che esprima la volontà di aderire all’unione;
  • deliberazione della giunta dell’unione che esprima la volontà di accettare l’adesione.

Nelle deliberazioni deve essere evidenziato quali funzioni l’unione esercita per il comune, previa modifica statutaria dell’unione.

Contributi ai piccoli comuni in maggiore disagio

La platea delle disposizioni richiamate per i contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio è ampliata, includendo ulteriori numeri della disciplina di riferimento.

Contributi alle unioni di comuni: funzioni rilevanti e decorrenze

La disciplina dei contributi alle unioni viene riorganizzata, con distinzione di alcune funzioni e nuovi requisiti temporali.

Dal 2026:

  • non si applica il numero 4) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 90, e le funzioni sono considerate distintamente come gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, e gestione delle risorse umane;
  • si aggiunge lo sportello unico per l’edilizia (SUE);
  • si aggiunge la gestione dei sistemi informatici dei comuni, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale;
  • i contributi non possono essere concessi se l’unione non ha personale proprio o personale comandato dai comuni;
  • i contributi non possono essere concessi anche se l’unione non ha approvato rendiconto di gestione e provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini previsti dalla normativa statale;
  • il contributo complessivo non può superare il 90 per cento delle spese correnti impegnate dall’unione nell’anno precedente.

Dal 2027:

  • l’unione, ferma restando la soglia minima di quattro funzioni per l’accesso, deve svolgere anche lo sportello unico delle attività produttive, le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico e paesaggio, e la pianificazione comunale di protezione civile con coordinamento dei primi soccorsi;
  • il contributo per le funzioni ulteriori è concedibile solo se l’unione esercita almeno due funzioni ulteriori rispetto al minimo richiesto.

Dal 2028:

  • il contributo per le funzioni ulteriori è concedibile solo se l’unione esercita almeno tre funzioni ulteriori rispetto al minimo richiesto.

Riparto delle risorse e limiti economici

Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito tenendo conto solo delle funzioni ulteriori rispetto al numero minimo richiesto per accedere ai contributi, purché risultino attivate al 1° marzo dell’anno di concessione e svolte per almeno l’80 per cento dei comuni dell’unione, e comunque per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti. Il contributo è uguale per ciascuna funzione ulteriore e non può superare 50.000 euro per singola funzione. Le risorse non assegnate confluiscono nel riparto della quota residua.

Dal 2026, inoltre, i contributi di questa parte della disciplina non possono superare il 90 per cento delle spese correnti impegnate nell’anno precedente; le somme non assegnate sono ripartite proporzionalmente tra le altre unioni.

Funzioni esercitate da comuni di diverse aree territoriali

La disciplina dei contributi contempla anche ipotesi in cui l’unione eserciti funzioni per comuni appartenenti a una diversa zona distretto o a un diverso ambito ottimale di protezione civile. In tali casi la funzione deve comunque essere svolta per tutti gli altri comuni dell’unione.

Neutralità finanziaria

La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.