Sentenza del 24/01/2018 n. 1709 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la decisione dei giudici di merito, che avevano annullato la cartella relativa all'imposta di registro sulla sentenza n. 3653/2001 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo l'imposta già pagata dalla Banca di Roma, altro coobbligato. L'Ufficio sosteneva che una successiva pronuncia della Cassazione, favorevole alla banca quanto all'applicazione dell'imposta in misura fissa anziché proporzionale, avesse fatto venir meno il presupposto della decisione impugnata e legittimasse la richiesta ai contribuenti della differenza d'imposta. Il motivo è stato riqualificato dalla Corte come denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato l'esito favorevole ai contribuenti. Ha chiarito che la sentenza precedente non aveva esentato la Banca di Roma dal pagamento, ma aveva stabilito soltanto che l'imposta fosse dovuta in misura fissa e non proporzionale. Pertanto restava valida la ragione posta a fondamento delle decisioni di merito: la pretesa nei confronti dei contribuenti non poteva essere nuovamente richiesta per un'imposta già corrisposta da altro coobbligato. La Corte ha inoltre rilevato che l'Agenzia non aveva tempestivamente invocato l'efficacia del giudicato esterno favorevole, che non può essere rilevata d'ufficio nei confronti degli altri coobbligati. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
L'articolazione del motivo può consentirne la riqualificazione quando sia chiaramente individuabile il vizio denunciato.
L'erronea intestazione del motivo non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso: il giudice può riqualificarlo secondo il vizio effettivamente dedotto, purché dalla motivazione emerga con chiarezza la censura.
Art. 2033 c.c.
La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione alla ripetizione di somme indebitamente pagate, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura proposta sulla sua violazione.
Art. 2909 c.c.
La cosa giudicata fa stato ad ogni effetto tra le parti.
Il giudicato vincola ordinariamente le parti del processo. Una sentenza resa tra il creditore e uno dei coobbligati non produce automaticamente effetti nei confronti degli altri soggetti estranei al giudizio.
Art. 1306, comma 2, c.c.
La sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato solidale può essere fatta valere dagli altri coobbligati, se eccepita tempestivamente e purché non dipenda da ragioni personali del soggetto vittorioso. Tale efficacia non può essere rilevata d'ufficio.
Art. 8 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'atto oggetto della controversia doveva essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono coobbligati per la stessa imposta, il pagamento effettuato da uno di essi può impedire una seconda richiesta per la medesima obbligazione, evitando un indebito arricchimento dell'amministrazione; resta però necessario verificare l'esatto importo effettivamente dovuto.
- Una sentenza successiva che modifica la qualificazione o la misura dell'imposta non elimina automaticamente gli effetti di un pagamento già eseguito: occorre stabilire se il pagamento copra interamente o solo parzialmente il debito fiscale.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere utilizzato dagli altri coobbligati, ma deve essere invocato tempestivamente e con una specifica eccezione; il giudice non è tenuto a rilevarlo d'ufficio.
- Nel ricorso per cassazione conta il contenuto effettivo della censura più che il titolo attribuito al motivo, purché il vizio denunciato sia individuabile in modo sufficientemente chiaro.
- L'amministrazione che fonda il ricorso su una sentenza sopravvenuta deve allegarla o dedurla correttamente e spiegare in modo preciso come essa incida sui presupposti della decisione impugnata; il semplice richiamo alla pronuncia non è sufficiente.
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