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Circolare

Circolare numero 94 del 29-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra due novità di diritto comunitario: da un lato l’estensione, tramite la Decisione n. 160/95, delle prestazioni di disoccupazione a ulteriori categorie di lavoratori migranti non frontalieri che rientrano in specifiche deroghe del Regolamento CEE n. 1408/71; dall’altro le modifiche introdotte dal Regolamento C.E. n. 3095/95 alla disciplina delle domande di prestazioni familiari quando il diritto sussiste in almeno due Stati membri. In entrambi i casi vengono chiariti i presupposti applicativi, gli effetti pratici per l’Italia e le condizioni temporali rilevanti per la presentazione delle domande.

Estensione delle prestazioni di disoccupazione a particolari lavoratori migranti e nuova disciplina delle domande di prestazioni familiari in più Stati membri C.E.

Estensione della normativa CE su disoccupazione e prestazioni familiari

La circolare esamina due interventi normativi comunitari rilevanti in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti. La prima parte riguarda l’estensione di alcune regole sulle prestazioni di disoccupazione a nuove categorie di lavoratori; la seconda introduce una disciplina più precisa per le domande di prestazioni familiari quando il diritto può sorgere in più Stati membri.

Prestazioni di disoccupazione per ulteriori categorie di lavoratori migranti

Con la Decisione n. 160/95, adottata il 28 novembre 1995, la Commissione amministrativa CE per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha modificato la Decisione n. 131 del 3 dicembre 1985, ampliando il campo di applicazione dell’art. 71, par. 1, lett. b), punto ii) del Regolamento CEE n. 1408/71.

L’estensione interessa i lavoratori, diversi dai frontalieri, che durante l’ultima occupazione risiedevano in uno Stato diverso dallo Stato competente. Per tali soggetti, in deroga alla regola generale, è possibile ottenere le prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza anche se l’ultima attività lavorativa non si è svolta in tale Stato.

Categorie aggiunte dalla nuova Decisione

La nuova disciplina aggiunge due categorie rispetto a quelle già ricomprese nella precedente Decisione n. 131:

  • il personale di servizio in missioni diplomatiche o sedi consolari e il personale di servizio privato alle dipendenze di agenti di tali missioni o sedi, cui si applica l’art. 16, par. 2 del Regolamento n. 1408/71;
  • i lavoratori ai quali si applica un accordo ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, cioè quelli per i quali due o più Stati membri abbiano stabilito, di comune accordo, deroghe alle regole sulla legislazione applicabile, incluso il principio della lex loci laboris.

Effetti pratici per l’erogazione delle prestazioni italiane

La circolare chiarisce che, per tali categorie, l’estensione consente di accedere alle prestazioni di disoccupazione italiane quando, cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore non rientri nello Stato competente ma resti in Italia e si iscriva nelle liste dei disoccupati presso i locali uffici di collocamento, ossia le sezioni circoscrizionali per l’impiego.

Ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti dalla legislazione dello Stato di residenza, i periodi di lavoro svolti all’estero sono considerati come se fossero stati compiuti secondo la legislazione di tale Stato, anche se il lavoratore non ha precedenti assicurativi nello Stato in cui si trova temporaneamente.

Finalità della modifica e disciplina generale richiamata

La ragione della modifica è individuata nella volontà del legislatore comunitario di offrire ai lavoratori migranti interessati migliori possibilità di reinserimento professionale, permettendo loro di percepire prestazioni di disoccupazione da uno Stato nel quale non sono stati versati contributi durante l’ultima occupazione.

Resta comunque ferma, per gli aspetti non espressamente regolati, la disciplina generale sulle prestazioni di disoccupazione in regime internazionale richiamata dalle circolari n. 2039 Prs. del 22 dicembre 1972 e n. 2045 Prs. del 25 luglio 1973.

Nuova disciplina delle prestazioni familiari in caso di pluralità di Stati competenti

La seconda parte della circolare riguarda il Regolamento C.E. n. 3095 del 22 dicembre 1995, pubblicato nella G.U.C.E. n. L335/1 del 30 dicembre 1995, che modifica i Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

La modifica introduce un nuovo paragrafo all’art. 86 del Regolamento n. 1408/71 e disciplina l’ipotesi in cui il diritto alle prestazioni familiari sussista in almeno due Stati membri, con particolare riferimento alle domande presentate presso un’istituzione di uno Stato diverso da quello competente in via prioritaria.

Regola sulla data di presentazione e termine di un anno

La nuova disposizione prevede che, se una domanda di prestazioni familiari viene presentata a un’istituzione di uno Stato membro non competente in via prioritaria, la data di presentazione è considerata, ai fini del secondo Stato competente, come data di presentazione presso l’istituzione competente, a condizione che in tale secondo Stato venga presentata una nuova domanda da parte di un altro soggetto avente diritto secondo la legislazione nazionale.

La seconda domanda deve essere presentata entro un anno:

  • dalla data di reiezione della prima domanda;
  • oppure dalla data di cessazione del pagamento delle prestazioni familiari da parte dello Stato non competente in via prioritaria.

Effetti pratici per il caso in cui l’Italia sia lo Stato competente

Se l’Italia è lo Stato competente in via prioritaria, la data utile per l’erogazione delle prestazioni e per la determinazione della loro retroattività è quella della domanda presentata nello Stato non competente, purché la seconda domanda sia stata presentata in Italia entro il termine annuale sopra indicato.

La circolare precisa che la disciplina si applica dal 1° gennaio 1996, in quanto il Regolamento è stato pubblicato il 30 dicembre 1995.

Indicazioni operative

La circolare conclude invitando a sottoporre tempestivamente alla Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni internazionali, Reparto prestazioni temporanee, ogni dubbio o problema che emerga nell’applicazione concreta delle nuove disposizioni.

Punti principali

Decisione n. 160/95: estensione della disciplina sulle prestazioni di disoccupazione

La Commissione amministrativa CE per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con Decisione n. 160 del 28 novembre 1995, ha modificato la precedente Decisione n. 131/1985 estendendo il campo di applicazione dell’art. 71, par. 1, lett. b), punto ii) del Regolamento CEE n. 1408/71. L’estensione riguarda i lavoratori, diversi dai frontalieri, che durante l’ultima occupazione risiedevano in uno Stato diverso dallo Stato competente e che, in deroga alla regola generale, possono ottenere le prestazioni di disoccupazione a carico del Paese di residenza anche se non vi hanno svolto l’ultima attività lavorativa.

Nuove categorie di lavoratori interessate

Alle categorie già ricomprese nella Decisione n. 131 vengono aggiunti: a) il personale di servizio in missioni diplomatiche o sedi consolari e il personale di servizio privato alle dipendenze di agenti di tali missioni o sedi, cui si applica l’art. 16, par. 2 del Regolamento n. 1408/71; b) i lavoratori ai quali si applica un accordo ai sensi dell’art. 17 del medesimo Regolamento, ossia soggetti per i quali due o più Stati membri abbiano convenuto eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile, inclusa la lex loci laboris.

Effetti pratici in caso di disoccupazione in Italia

L’estensione consente alle categorie indicate di fruire delle prestazioni di disoccupazione italiane qualora, cessato il rapporto di lavoro, non rientrino nello Stato alla cui legislazione sono assoggettati ma restino in Italia e si iscrivano nelle liste dei disoccupati presso i locali uffici di collocamento (sezioni circoscrizionali per l’impiego). Il principio è che i periodi di lavoro svolti all’estero sono considerati, ai fini del requisito richiesto dalla legislazione del Paese di residenza, come se fossero stati compiuti secondo tale legislazione, anche in assenza di precedente assicurazione nel Paese di temporanea permanenza.

Ratio della modifica e disciplina generale richiamata

La circolare evidenzia che la ratio della Decisione è favorire, per alcune categorie di lavoratori migranti, migliori possibilità di reinserimento professionale, consentendo loro di ricevere prestazioni di disoccupazione da uno Stato in cui non sono stati versati contributi durante l’ultima occupazione. Resta ferma, per quanto non espressamente modificato, la disciplina generale sulle prestazioni di disoccupazione in regime internazionale richiamata dalle circolari n. 2039 Prs. del 22 dicembre 1972 e n. 2045 Prs. del 25 luglio 1973.

Regolamento C.E. n. 3095/95: domande di prestazioni familiari in più Stati membri

Il Regolamento C.E. n. 3095 del 22 dicembre 1995, pubblicato nella G.U.C.E. n. L335/1 del 30 dicembre 1995, modifica i Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 introducendo un nuovo paragrafo all’art. 86 del Regolamento n. 1408/71. La norma disciplina il caso in cui il diritto alle prestazioni familiari sussista in almeno due Stati membri e una domanda sia presentata presso un’istituzione di uno Stato non competente in via prioritaria.

Meccanismo di valorizzazione della data della domanda e termine annuale

Quando la domanda di prestazioni familiari è presentata a un’istituzione di uno Stato membro non competente in via prioritaria, la data di presentazione è considerata come data di presentazione presso l’istituzione competente del secondo Stato, purché in quest’ultimo sia presentata una nuova domanda da parte di altro soggetto avente diritto secondo la legislazione nazionale. Tale seconda domanda deve essere depositata entro un anno dalla data di reiezione della prima domanda oppure dalla data di cessazione del pagamento delle prestazioni familiari da parte dello Stato non competente in via prioritaria.

Applicazione per l’Italia e decorrenza

In pratica, se l’Italia è lo Stato competente in via prioritaria, ai fini dell’erogazione delle prestazioni e della possibile retroattività rileva la data della domanda presentata nello Stato non competente, a condizione che la seconda domanda sia stata presentata in Italia entro un anno dalla reiezione della prima o dalla cessazione del pagamento estero. La circolare precisa che, essendo il Regolamento pubblicato il 30 dicembre 1995, le disposizioni in materia sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1996.

Indicazioni operative finali

La circolare invita a sottoporre tempestivamente alla Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni internazionali, Reparto prestazioni temporanee, qualsiasi dubbio o problema applicativo derivante dalla nuova disciplina.

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