Cassazione Civile, Ordinanza n. 18331/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una fondazione operante in convenzionamento/accreditamento con il Servizio sanitario nazionale agiva in giudizio contro una Regione e contro l’azienda sanitaria locale competente per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in diversi periodi, chiedendo anche la declaratoria di nullità, risoluzione per grave inadempimento o inopponibilità di due accordi intercorsi nel 2000 e nel 2002. La controparte sanitaria resisteva sostenendo la validità degli accordi e proponeva domanda riconvenzionale di ripetizione di somme asseritamente pagate in eccedenza, anche a un cessionario del credito. In appello, la fondazione contestava soprattutto: l’interpretazione degli accordi quanto al computo dei pagamenti effettuati anche a cessionari ai fini dei tetti di spesa e della manleva; la mancata o apparente motivazione sul disattendimento di una doglianza relativa alla ripetizione di interessi; l’applicazione della riduzione del 50% degli interessi solo per un determinato periodo; e, in via subordinata, la motivazione della sentenza d’appello sotto il profilo dell’art. 132 c.p.c. La Cassazione è stata investita di quattro motivi, con richiamo agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. e all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto fondati i motivi centrati sul difetto di motivazione della sentenza d’appello, osservando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione solo apparente o apodittica sulla terza e quarta doglianza, e che non era possibile ricostruirne il reale percorso logico-giuridico. Di conseguenza ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme di interpretazione contrattuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizi motivazionali e violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ritiene che la decisione di merito sia viziata perché la motivazione non consente di comprendere il percorso logico seguito, risolvendosi in asserzioni apodittiche o apparenti.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.
Sono richiamati come canoni ermeneutici che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare nell’interpretazione degli accordi tra le parti.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve rendere intelligibile il percorso decisionale seguito dal giudice; non è sufficiente l’enunciazione di principi astratti o affermazioni meramente assertive se non collegati in modo chiaro alla fattispecie concreta.
- Quando una decisione di merito dichiara di esaminare congiuntamente più censure, essa deve comunque fornire una risposta effettiva e comprensibile a ciascun profilo decisivo dedotto, altrimenti la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente.
- L’interpretazione di un accordo contrattuale deve essere condotta mediante i canoni ermeneutici legali richiamati dalla parte, e la loro mancata corretta applicazione può integrare vizio denunciabile in cassazione.
- Se il giudice di merito omette di spiegare perché un determinato criterio di calcolo o una specifica clausola contrattuale sia stata applicata a un periodo o a una voce di credito diversa da quella pattuita, la decisione non supera il controllo di legittimità per difetto di motivazione.
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