Cassazione Penale, Sentenza n. 23487/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della Sez.2 n. 262 dell'11/02/2025, la quale aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna nei confronti di altri imputati limitatamente alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, cod. pen. Cofone ha sostenuto che l'annullamento avrebbe dovuto estendersi anche a lui in virtù del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen., dato che l'annullamento riguardava la sussistenza di un'aggravante di natura oggettiva e, quindi, neutra rispetto alla singola partecipazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che Cofone non fosse parte del giudizio definito con la sentenza impugnata e che la Corte di Cassazione non fosse tenuta a pronunciarsi nei confronti di soggetti non costituiti in quel giudizio. È stato ribadito il principio per cui il rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) non è utilizzabile per contestare l'omessa dichiarazione dell'effetto estensivo nella sentenza di annullamento con rinvio, poiché l'omissione non pregiudica gli imputati non ricorrenti: questi possono far valere i loro diritti mediante la citazione dal giudice di rinvio, tramite intervento autonomo nel giudizio di rinvio o con l'incidente di esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ha affermato che tale rimedio non è proponibile per lamentare l'omessa estensione degli effetti dell'annullamento a soggetti non costituiti nel giudizio di cassazione.
art. 587 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale base per il principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione; la Corte ha precisato che tale principio non impone alla Corte di cassazione di pronunciarsi sui non costituiti nel giudizio.
art. 628, comma terzo, cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'aggravante la cui sussistenza è stata rimessa in discussione dalla sentenza annullata; la decisione di annullamento ha riguardato tale aggravante rispetto ad altri imputati, ma non ha automaticamente esteso l'effetto al ricorrente non parte.
Giurisprudenza di riferimento (Sez.6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio; Sez.1, n. 1454 del 14/10/2013, Lipari)
Precedenti che confermano il principio: se la Corte di cassazione non estende gli effetti favorevoli dell'annullamento ai coimputati non costituiti, questi possono tutelarsi mediante il giudice di rinvio (che può citarli) o, qualora non citati, mediante incidente di esecuzione; il mancato accoglimento dell'effetto estensivo non può essere impugnato con ricorso per errore di fatto a vantaggio del non ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) non è il rimedio idoneo per contestare la mancata estensione degli effetti di una sentenza di annullamento con rinvio nei confronti di soggetti non costituiti nel giudizio di cassazione.
- La Corte di cassazione non è tenuta a pronunciarsi su imputati che non partecipano al giudizio: l'effetto estensivo dell'annullamento riguarda, di regola, le parti costituite e non si applica automaticamente ai non costituiti.
- I coimputati non citati o non ricorrenti che ritengono di aver beneficiato dell'effetto estensivo hanno strumenti alternativi: essere citati dal giudice di rinvio, intervenire autonomamente nel giudizio di rinvio o agire con incidente di esecuzione per ottenere la revisione o ridimensionamento della condanna.
- La mancata estensione degli effetti favorevoli non configura, di per sé, un errore di fatto rimediabile con il ricorso straordinario; pertanto tali ricorsi sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende).
- Quando l'annullamento riguarda la rilevanza di un'aggravante di natura oggettiva, è comunque necessario che l'interessato sia parte del giudizio che pronuncia l'annullamento perché possa ottenere automaticamente l'effetto estensivo; altrimenti dovrà avvalersi dei rimedi procedurali previsti.
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