Sentenza del 12/04/2017 n. 642 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica tramite PEC - legittimità - art. 26, D.P.R. n. 602/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica tramite PEC è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Per il destinatario, la notificazione si perfeziona quando il messaggio entra nella sua disponibilità informatica; per il mittente, quando viene ricevuta la ricevuta di avvenuta consegna. La PEC è equiparata alla raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della notifica della cartella esattoriale eseguita tramite PEC, sostenendo implicitamente che tale modalità non fosse valida o non producesse effetti equivalenti alla notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione consente la notificazione della cartella di pagamento tramite PEC e attribuisce a tale modalità effetti equivalenti alla raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il perfezionamento avviene, per il destinatario, con la disponibilità del messaggio nella casella PEC e, per il mittente, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella di pagamento tramite PEC è, in linea generale, valida quando effettuata secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
- Non è necessario che il destinatario apra o legga concretamente il messaggio: è sufficiente che questo sia consegnato nella sua casella PEC e quindi nella sua disponibilità informatica.
- Per verificare la regolarità della notifica occorre controllare la ricevuta di avvenuta consegna, l'indirizzo PEC utilizzato e l'integrità degli allegati trasmessi.
- La PEC produce effetti analoghi a una raccomandata con avviso di ricevimento; pertanto, il destinatario non può normalmente contestare la notifica soltanto perché non ha preso effettiva conoscenza del contenuto.
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