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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32758/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna per la condotta di guida in stato di alterazione psicofisica, deducendo quattro censure: (1) violazione di legge per avere il giudice di merito respinto la doglianza di inutilizzabilità degli accertamenti biologici, assunti in mancanza dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che non sarebbe stata valutata la concreta fattispecie e la mancanza di precedenti penali; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) violazione dell'art. 20-bis c.p. per il rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure manifestamente infondate e aspecifiche, perché sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e confutate dalla corte territoriale, senza effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello fosse logica, congrua e corretta in diritto: l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. risultava dato anche oralmente prima degli accertamenti; il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto dalla pericolosità concreta della condotta; il diniego delle attenuanti generiche era motivato dalla mancanza di elementi positivi; la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria era giustificata dalla personalità dell'imputato e dai precedenti penali, in rapporto ai criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, oltre alle spese, è stata applicata la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    L'avviso alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore non richiede formule sacramentali e può essere validamente reso anche oralmente, purché idoneo a raggiungere lo scopo; la prova dell'adempimento può emergere dalle dichiarazioni dei verbalizzanti.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta, valutata complessivamente secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., presenti concreta pericolosità e offenda non lievemente il bene giuridico protetto.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione sulla tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; non occorre dare conto di tutti gli elementi astrattamente rilevanti, ma solo di quelli ritenuti decisivi.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi valutabili; l'incensuratezza non basta di per sé a imporne il riconoscimento.

  • art. 20-bis c.p.

    La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria può essere negata valorizzando personalità dell'imputato, precedenti penali e criteri di cui all'art. 133 c.p., ove la conversione non appaia idonea alla rieducazione e alla tutela della collettività.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali si aggiunge la sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'avviso alla persona sottoposta a indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere validamente effettuato anche oralmente, senza formule rituali, se il contenuto informativo è idoneo a garantire effettivamente la tutela difensiva prima dell'atto urgente di polizia giudiziaria.
  • Gli accertamenti conseguenti sono utilizzabili quando risulti provato che l'avviso sia stato effettivamente dato, anche mediante la testimonianza degli operanti verbalizzanti.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, non essendo sufficiente la mera assenza di precedenti o il riferimento astratto alla lieve entità del reato.
  • Ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p., è sufficiente che il giudice individui gli elementi ritenuti decisivi della concreta gravità del fatto, senza dover esaminare in modo analitico ogni profilo astrattamente dedotto dalla difesa.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico: il giudice può negarle indicando l'assenza di elementi positivi, e l'incensuratezza dell'imputato, da sola, non impone il riconoscimento.
  • La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria può essere esclusa quando, alla luce della personalità del condannato e dei precedenti, la misura non risulti adeguata alle finalità rieducative e di protezione sociale.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in affermazioni apodittiche o nella mera riproposizione di motivi già disattesi dal giudice di merito, senza confronto critico con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniRiti alternativiPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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