Cassazione Civile, Sentenza n. 21939/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo al 2011 emesso nei confronti della società (poi cessata) a seguito di verifica doganale sulle immissioni in libera pratica di merci provenienti da Croazia e Serbia. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e, in sede di cassazione, ha dedotto tre censure: (1) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per tardività della notifica, (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, (3) errata applicazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un'eccezionale urgenza che avrebbe giustificato la deroga al contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto provata la tempestività dell'appello dell'Ufficio con la distinta di presentazione delle raccomandate timbrata dalle Poste (notifica del 2 febbraio 2015 entro il termine utile considerando la sospensione feriale). Sul secondo motivo ha affermato che la decisione di merito sul merito comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione pregiudiziale, quindi non vi è omessa pronuncia. Sul terzo motivo ha richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui la violazione del diritto di difesa determina l'annullamento dell'atto impositivo solo se il contribuente prova che, rispettato il contraddittorio, l'esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso (cd. "prova di resistenza"); il ricorrente non ha fornito tale prova. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento degli importi indicati a contributo unificato.
Norme richiamate
Base per le censure in cassazione: vizio di motivazione e violazione di norme processuali/di diritto sostanziale; usato come riferimento per valutare i motivi di ricorso formulati.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 38 richiamato in relazione ai termini per impugnare; art. 53 richiamato in relazione alle formalità e specificità dei motivi di impugnazione nel processo tributario.
Norma sul termine di impugnazione e sulla prova della tempestiva notifica: la Corte ha ritenuto valida la distinta cumulativa delle raccomandate timbrata dalle Poste come prova del deposito nel termine.
Richiamato rispetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che la pronuncia sul merito possa implicare il rigetto di eccezioni pregiudiziali senza necessità di espressa motivazione.
l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Disciplina il contraddittorio endoprocedimentale e le possibili deroghe per ragioni di urgenza; la Corte ha affermato che la deroga è possibile ma che, ai fini della cassazione, il contribuente deve provare che la mancata partecipazione avrebbe potuto determinare un esito diverso dell'atto impositivo.
Giurisprudenza CJEU
Kamino (C-129/13 e C-130/13), RQ (C-831/18 P), CS C.F. (C-430/19), SEAE (C-187/19 P), Prequ (C-276/16)
Fissano il principio secondo cui la violazione del diritto di difesa non comporta automaticamente annullamento dell'atto amministrativo: è necessaria la prova che la violazione abbia inciso sull'esito (prova di resistenza).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. Sez. V, 2 maggio 2023, n. 11392; Cass. Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 1803; Cass. Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 4151; Cass. Sez. V, 29 settembre 2017, n. 22878; Cass. Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass. Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. Sez. V, 15 dicembre 2022, n. 36852
Confermano che la distinta cumulativa con timbro postale prova la spedizione tempestiva; chiariscono che la decisione sul merito può implicare il rigetto di eccezioni pregiudiziali; richiamano il principio della prova di resistenza nei casi di violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La prova della tempestività della notifica d'appello tramite l'elenco/raccomandate con timbro datario dell'ufficio postale è generalmente considerata valida: la distinta cumulativa attestata dalle Poste equivale alla singola ricevuta di spedizione.
- Se il giudice d'appello decide sul merito, tale decisione può implicare il rigetto di eccezioni pregiudiziali (es. tardività), per cui non sempre è necessaria una motivazione espressa su ogni eccezione pregiudiziale.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto impositivo: il contribuente deve dimostrare (prova di resistenza) che, se il contraddittorio fosse stato rispettato, l'esito sarebbe stato diverso.
- L'onere di provare che la mancanza del contraddittorio ha inciso sull'esito grava sul contribuente; senza tale prova la censura è destinata a fallire.
- La deroga al contraddittorio per ragioni di 'particolare urgenza' richiede motivazioni concrete e può essere valutata restrittivamente; tuttavia, la valutazione in sede giurisdizionale richiede anche la verifica della rilevanza causale della mancata partecipazione del contribuente.
- In caso di soccombenza in cassazione si applicano sanzioni per spese e contributi unificati aumentati; è importante considerare gli impatti economici di un ricorso infondato.
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