Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 1699 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Capacità processuale - Imprenditore fallito - Inerzia curatore - Motivi assorbiti in primo grado - Riproposizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la capacità processuale dell'imprenditore dichiarato fallito e la possibilità per il fallito di agire personalmente quando il curatore fallimentare rimanga inerte. Era inoltre in discussione se i motivi non esaminati in primo grado, perché assorbiti dall'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale relativa alla legittimazione ad agire, dovessero essere nuovamente proposti.

La decisione

La sentenza ha stabilito che la perdita della capacità processuale conseguente al fallimento è relativa e non assoluta. Solo il curatore può far valere tale difetto; la controparte non è legittimata a eccepirlo e il giudice non può rilevarlo d'ufficio. Se il curatore resta inerte, il fallito può quindi agire personalmente. Quanto ai motivi non esaminati in primo grado, è sufficiente che siano espressamente riproposti nel successivo grado di giudizio, senza necessità di una nuova autonoma impugnazione della loro mancata trattazione.

Norme richiamate

  • Disciplina della capacità processuale del fallito e dei poteri del curatore fallimentare

    La dichiarazione di fallimento limita la capacità processuale del fallito nei rapporti compresi nella procedura, ma tale limitazione è relativa: può essere fatta valere esclusivamente dal curatore e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dalla controparte.

  • Regole processuali sulla riproposizione dei motivi assorbiti

    Quando il giudice di primo grado decide la causa sulla base di una questione pregiudiziale senza esaminare gli ulteriori motivi, questi ultimi devono essere espressamente riproposti nel grado successivo; la riproposizione è sufficiente a conservarne l'esame.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento non elimina in modo assoluto la capacità processuale del fallito: nei casi in cui il curatore resti inattivo, il fallito può agire personalmente, salvo che il curatore faccia valere il relativo difetto.
  • La controparte non può utilizzare autonomamente la dichiarazione di fallimento per ottenere la declaratoria di incapacità processuale del fallito, né il giudice può rilevare tale questione d'ufficio.
  • I motivi non esaminati perché assorbiti da una decisione preliminare devono essere espressamente riproposti nel successivo grado di giudizio; se vengono riproposti, non è necessario formularli come una nuova autonoma impugnazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno indicare chiaramente, nell'atto di impugnazione o di prosecuzione del giudizio, sia la volontà di agire nonostante l'inerzia del curatore sia tutti i motivi precedentemente non esaminati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.