Sentenza del 16/04/2018 n. 1699 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Capacità processuale - Imprenditore fallito - Inerzia curatore - Motivi assorbiti in primo grado - Riproposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la capacità processuale dell'imprenditore dichiarato fallito e la possibilità per il fallito di agire personalmente quando il curatore fallimentare rimanga inerte. Era inoltre in discussione se i motivi non esaminati in primo grado, perché assorbiti dall'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale relativa alla legittimazione ad agire, dovessero essere nuovamente proposti.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la perdita della capacità processuale conseguente al fallimento è relativa e non assoluta. Solo il curatore può far valere tale difetto; la controparte non è legittimata a eccepirlo e il giudice non può rilevarlo d'ufficio. Se il curatore resta inerte, il fallito può quindi agire personalmente. Quanto ai motivi non esaminati in primo grado, è sufficiente che siano espressamente riproposti nel successivo grado di giudizio, senza necessità di una nuova autonoma impugnazione della loro mancata trattazione.
Norme richiamate
Disciplina della capacità processuale del fallito e dei poteri del curatore fallimentare
La dichiarazione di fallimento limita la capacità processuale del fallito nei rapporti compresi nella procedura, ma tale limitazione è relativa: può essere fatta valere esclusivamente dal curatore e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dalla controparte.
Regole processuali sulla riproposizione dei motivi assorbiti
Quando il giudice di primo grado decide la causa sulla base di una questione pregiudiziale senza esaminare gli ulteriori motivi, questi ultimi devono essere espressamente riproposti nel grado successivo; la riproposizione è sufficiente a conservarne l'esame.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento non elimina in modo assoluto la capacità processuale del fallito: nei casi in cui il curatore resti inattivo, il fallito può agire personalmente, salvo che il curatore faccia valere il relativo difetto.
- La controparte non può utilizzare autonomamente la dichiarazione di fallimento per ottenere la declaratoria di incapacità processuale del fallito, né il giudice può rilevare tale questione d'ufficio.
- I motivi non esaminati perché assorbiti da una decisione preliminare devono essere espressamente riproposti nel successivo grado di giudizio; se vengono riproposti, non è necessario formularli come una nuova autonoma impugnazione.
- In situazioni analoghe è opportuno indicare chiaramente, nell'atto di impugnazione o di prosecuzione del giudizio, sia la volontà di agire nonostante l'inerzia del curatore sia tutti i motivi precedentemente non esaminati.
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