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Legge

L.R. Liguria 5/2021

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Normativa regionaleL.R. Liguria 5/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 41/2006 sulla gestione dei servizi del SSR, disciplinando le modalità di affidamento in convenzione dei servizi e i casi in cui possono essere eseguiti da enti del Terzo settore o da operatori economici tramite gara. Prevede inoltre l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (10 aprile 2021).

Modifiche alla disciplina regionale sull’affidamento dei servizi sanitari al Terzo settore

Modifiche alla disciplina dell’affidamento dei servizi sanitari regionali

La legge regionale interviene sulla l.r. 41/2006, limitatamente alla disciplina dei servizi affidati nell’ambito del servizio sanitario regionale della Toscana. L’obiettivo è precisare le modalità di esecuzione e di affidamento in convenzione dei servizi, con particolare riferimento al ruolo degli enti del Terzo settore e alle procedure a evidenza pubblica.

Procedure e modalità di affidamento in convenzione

La Giunta regionale, con il provvedimento previsto dall’articolo 42 bis, comma 3, deve definire le procedure e le modalità di dettaglio per l’affidamento in convenzione dei servizi, nel rispetto delle norme del Codice del Terzo settore richiamate dalla legge. La disciplina regionale si coordina quindi con gli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017.

Soggetti che possono eseguire i servizi

Per i servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettera c), la legge consente due canali di esecuzione:

  • enti del Terzo settore, purché in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dalla l.r. 24/1996 e iscritti nell’elenco di cui all’articolo 42 quater, comma 1, in regime di accreditamento libero oppure tramite convenzione;
  • operatori economici selezionati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.

Per gli enti del Terzo settore, la remunerazione ammessa è limitata al mero rimborso delle spese correnti, con esclusione degli oneri di investimento.

Presupposti per il ricorso agli enti del Terzo settore

Il ricorso alla modalità di esecuzione tramite enti del Terzo settore deve essere sempre motivato in base a ragioni di:

  • tutela della finanza pubblica;
  • efficienza economica;
  • sussidiarietà;
  • più efficace contribuzione a una finalità sociale.

Affidamento congiunto dei servizi non separabili

Se i servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettera c), non sono oggettivamente separabili dai servizi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, la legge impone l’affidamento congiunto. In tal caso si applica l’articolo 28, comma 9, del d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 10 aprile 2021.

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