L.R. Liguria 5/2021
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 41/2006 sulla gestione dei servizi del SSR, disciplinando le modalità di affidamento in convenzione dei servizi e i casi in cui possono essere eseguiti da enti del Terzo settore o da operatori economici tramite gara. Prevede inoltre l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (10 aprile 2021).
Modifiche alla disciplina regionale sull’affidamento dei servizi sanitari al Terzo settore
Modifiche alla disciplina dell’affidamento dei servizi sanitari regionali
La legge regionale interviene sulla l.r. 41/2006, limitatamente alla disciplina dei servizi affidati nell’ambito del servizio sanitario regionale della Toscana. L’obiettivo è precisare le modalità di esecuzione e di affidamento in convenzione dei servizi, con particolare riferimento al ruolo degli enti del Terzo settore e alle procedure a evidenza pubblica.
Procedure e modalità di affidamento in convenzione
La Giunta regionale, con il provvedimento previsto dall’articolo 42 bis, comma 3, deve definire le procedure e le modalità di dettaglio per l’affidamento in convenzione dei servizi, nel rispetto delle norme del Codice del Terzo settore richiamate dalla legge. La disciplina regionale si coordina quindi con gli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017.
Soggetti che possono eseguire i servizi
Per i servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettera c), la legge consente due canali di esecuzione:
- enti del Terzo settore, purché in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dalla l.r. 24/1996 e iscritti nell’elenco di cui all’articolo 42 quater, comma 1, in regime di accreditamento libero oppure tramite convenzione;
- operatori economici selezionati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.
Per gli enti del Terzo settore, la remunerazione ammessa è limitata al mero rimborso delle spese correnti, con esclusione degli oneri di investimento.
Presupposti per il ricorso agli enti del Terzo settore
Il ricorso alla modalità di esecuzione tramite enti del Terzo settore deve essere sempre motivato in base a ragioni di:
- tutela della finanza pubblica;
- efficienza economica;
- sussidiarietà;
- più efficace contribuzione a una finalità sociale.
Affidamento congiunto dei servizi non separabili
Se i servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettera c), non sono oggettivamente separabili dai servizi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, la legge impone l’affidamento congiunto. In tal caso si applica l’articolo 28, comma 9, del d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 10 aprile 2021.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 apr 2021L.R. Liguria 3/2021
- Legge · 2 apr 2021L.R. Liguria 4/2021
- Legge · 3 mag 2021L.R. Liguria 8/2021
- Legge · 3 mag 2021L.R. Liguria 7/2021
- Legge · 3 mag 2021L.R. Liguria 6/2021
- Regolamento · 16 feb 2021R.R. Liguria 1/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →