L.R. Liguria 6/2021
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Liguria 36/1997 introducendo il nuovo assetto pianificatorio PSI/PUL, disciplinandone contenuti, iter di adozione e approvazione, aggiornamenti, varianti e misure di salvaguardia. Proroga al 31 dicembre 2023 il termine per il PUC e per gli effetti paesaggistici collegati. Contiene anche norme speciali per opere di messa in sicurezza e per il solo anno 2021 sui dehors in demanio marittimo per l’emergenza Covid-19.
Modifiche alla legge urbanistica regionale ligure e disposizioni transitorie su PUC, PSI, PUL e demanio marittimo
Modifiche alla legge urbanistica regionale ligure e nuovi strumenti di pianificazione
La legge interviene in modo esteso sulla legge urbanistica regionale della Liguria n. 36/1997, ridefinendo la pianificazione comunale attraverso il Piano dei servizi e delle infrastrutture (PSI) e il Piano urbanistico locale (PUL), oltre a modificare alcuni termini transitori e introdurre disposizioni speciali su opere pubbliche e demanio marittimo.
Ambito della pianificazione territoriale comunale
Viene ampliato il contenuto della disciplina urbanistica comunale, precisando che tra gli interventi di riqualificazione rientrano anche quelli diretti a migliorare la dotazione di servizi e infrastrutture pubbliche. Gli strumenti di livello comunale sono ora:
- per i comuni individuati dal PTR, il PSI e il relativo PUL;
- il PUC e i Progetti urbanistici operativi (PUO).
Tali strumenti possono essere elaborati anche in forma intercomunale, sulla base di un apposito atto d’intesa tra i comuni interessati, che regola anche la gestione del procedimento di formazione, approvazione, aggiornamento e variante.
Contenuti e funzione del PTR
Il quadro strategico del PTR deve contenere, sulla base del quadro descrittivo, indicazioni e azioni per il raggiungimento degli obiettivi del piano sull’intero territorio ligure e nei singoli ambiti territoriali, in coerenza con i principi generali regionali e con il rapporto ambientale. Il PTR stabilisce anche i principi per la sostenibilità ambientale della pianificazione comunale.
Tra le scelte strategiche che il PTR può individuare vi sono:
- i comuni che assumono configurazione di città, conurbazione costiera o valle urbana, nei quali la pianificazione territoriale è assicurata tramite il PSI;
- i comuni che fungono da poli attrattori dell’entroterra, che possono dotarsi di PSI in luogo del PUC per organizzare e potenziare dotazioni territoriali sovracomunali;
- gli ambiti dell’entroterra per i quali il PTR detta indirizzi per il recupero e la valorizzazione di filiere agroalimentari locali, infrastrutture, dotazioni pubbliche e attività produttive innovative, al fine di contrastare l’abbandono e favorire il reinsediamento.
I comuni possono inoltre individuare ulteriori poli attrattori dell’entroterra, con possibilità di formazione del PSI in luogo del PUC, previa intesa tra i comuni interessati e individuazione di un bacino di utenza congruo.
Il PSI: contenuti, struttura e funzione
Il PSI definisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste, di livello locale e sovracomunale, e il conseguente assetto urbanistico locale. Deve basarsi su un’analisi di contesto e su un confronto con le linee strategiche del PTR e con gli strumenti territoriali sovraordinati.
Il PSI è composto da:
- documento di preparazione del Piano;
- progetto di PSI;
- rapporto preliminare e rapporto ambientale ai fini VAS.
Il documento di preparazione contiene il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento, il quadro conoscitivo del territorio, la ricognizione dei vincoli, il sistema del verde pubblico e della rete ecologica, l’assetto geologico-idrogeologico-sismico, la qualità ambientale e la valutazione delle alternative di piano.
Il progetto di PSI disciplina:
- il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica, esistenti e previste, coordinato con PUMS e PUM, con indicazione degli interventi prioritari e dei tempi di realizzazione;
- il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste, con localizzazioni, inclusi i servizi socio-sanitari diffusi, i corridoi ecologici e il verde di connessione tra urbano, rurale e agricolo;
- il tetto massimo di unità di carico urbanistico ammissibili sul territorio comunale, elemento non modificabile nella successiva formazione del PUL;
- la disciplina urbanistica e geologica del sistema infrastrutture e delle dotazioni funzionali, con margini di flessibilità;
- modalità di attuazione e gestione, programmazione e tempi degli interventi, stima dei costi e indicatori di monitoraggio.
Gli interventi prioritari del PSI sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 34/2016, alle condizioni e secondo le procedure ivi stabilite.
Il PUL: contenuto e rapporto con il PSI
Il PUL disciplina l’uso del territorio comunale ed è redatto in conformità alla pianificazione regionale, metropolitana e provinciale e in coerenza con il PSI approvato dalla Regione.
Il PUL è composto da:
- Documento degli Obiettivi, coerente con il PSI e con il rispetto del carico urbanistico complessivo previsto;
- struttura del piano per i contenuti non già disciplinati dal PSI;
- rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.
Le norme regionali elencate si applicano al PUL, per gli aspetti non coperti dal PSI. Il PUL completa la definizione dell’assetto urbanistico locale, senza poter modificare il carico urbanistico complessivo definito dal PSI.
Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PSI
Prima dell’adozione, il Comune approva con deliberazione di Giunta lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione per la fase preliminare di VAS.
Conclusa tale fase, il Comune redige entro 90 giorni il progetto di PSI e lo adotta con deliberazione consiliare. Il progetto è trasmesso alla Regione, alla Città metropolitana o Provincia e agli altri enti interessati.
La Regione, entro 30 giorni, provvede alla pubblicazione dell’avvio del procedimento di VAS e dell’avviso di deposito. Il Comune pubblica il progetto per 60 giorni, durante i quali:
- chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni;
- si tengono una o più udienze pubbliche nei primi 20 giorni;
- si acquisisce l’assenso delle amministrazioni coinvolte quando il piano incide su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
La Regione esprime la pronuncia di VAS e il parere vincolante sulla compatibilità con le indicazioni strategiche del PTR e con l’applicazione del modello dell’articolazione PSI. Le altre amministrazioni esprimono i propri pareri entro 30 giorni dal ricevimento del parere regionale.
Entro 120 giorni dai pareri il Comune:
- formula le proprie determinazioni sulle osservazioni;
- predispone l’elaborato cartografico delle modifiche accolte;
- adegua gli elaborati ai pareri espressi;
- ottempera alle prescrizioni della VAS;
- adotta la dichiarazione di sintesi.
La deliberazione comunale non richiede nuova pubblicità-partecipazione, salvo modifiche sostanziali che impongano la riadozione delle previsioni modificate. Il piano è poi trasmesso alla Regione, che lo approva con deliberazione di Giunta entro 60 giorni; decorso inutilmente tale termine, il PSI si intende approvato. L’approvazione è pubblicata nel BURL e sul sito regionale ed entra in vigore con l’ultima pubblicazione.
Aggiornamenti, varianti e salvaguardie del PSI
Sono considerati aggiornamenti del PSI le modifiche coerenti con il documento di preparazione che non riducano le dotazioni funzionali di servizi e infrastrutture e non aumentino il tetto massimo di unità di carico urbanistico. Gli aggiornamenti sono adottati dal Consiglio comunale, sottoposti alla verifica ambientale prevista dalla l.r. 32/2012 e approvati dal Consiglio entro 60 giorni.
Le varianti al PSI seguono il procedimento previsto per il piano, con adozione comunale e approvazione regionale. Le misure di salvaguardia si applicano anche alle previsioni del PSI, degli aggiornamenti e delle varianti.
Per i comuni tenuti al PSI che non adottino il piano entro due anni dall’approvazione del PTR, sono vietate modifiche allo strumento urbanistico comunale vigente, salvo:
- opere pubbliche promosse da amministrazioni ed enti competenti;
- interventi per attività produttive o opere necessarie per la pubblica o privata incolumità;
- interventi di rigenerazione urbana promossi dal Comune ai sensi della l.r. 23/2018.
Se, alla data di approvazione del PTR, è già in corso il procedimento di formazione del PUC, il Comune può concluderlo; in tal caso il PSI deve essere adottato entro cinque anni dall’approvazione del PUC, altrimenti operano i divieti appena richiamati.
Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUL
Il Comune adotta il progetto di PUL entro un anno dall’approvazione del PSI, in coerenza con quest’ultimo e con la relativa pronuncia di VAS. Durante la formazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
Il progetto di PUL è pubblicato per 60 giorni sul sito comunale, con possibilità di osservazioni e con avviso nel BURL. Dopo la verifica di non assoggettabilità a VAS, il PUL è approvato dal Consiglio comunale entro 60 giorni, che decide anche sulle osservazioni.
Le modifiche conseguenti all’ottemperanza a prescrizioni VAS e all’accoglimento delle osservazioni non richiedono nuova pubblicazione.
Se la verifica di assoggettabilità impone la VAS sull’intero piano o su specifiche previsioni, il PUL è riadottato, in tutto o in parte, e segue il procedimento VAS e di partecipazione. Dopo la pronuncia di VAS, il PUL è approvato entro 60 giorni.
Il PUL approvato è pubblicato sul sito comunale, reso disponibile in segreteria e comunicato alla Regione.
Monitoraggio, aggiornamenti e varianti del PUL
Il PUL è sottoposto a monitoraggio almeno biennale, con verifica dello stato di attuazione delle previsioni:
- nuove unità di carico urbanistico approvate dopo l’entrata in vigore;
- superfici destinate a nuove dotazioni territoriali e infrastrutture realizzate dal PSI;
- interventi prioritari e relativi termini di attuazione.
Il monitoraggio è approvato dalla Giunta comunale e pubblicato sul sito del Comune.
Sono considerati aggiornamenti del PUL le modifiche che non incidono sul Documento degli Obiettivi, siano conformi ai piani sovraordinati e non aumentino il carico urbanistico complessivo previsto dal PSI né introducano nuovi distretti di trasformazione. Gli aggiornamenti sono adottati e approvati dalla Giunta comunale, con verifica ambientale e pubblicità-partecipazione.
Le varianti al PUL seguono il procedimento completo di adozione e approvazione previsto per il piano.
Ulteriori disposizioni sul potere di indirizzo regionale
La normativa regionale viene estesa anche al PSI e al PUL nell’ambito delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 1-bis, rafforzando così il coordinamento tra pianificazione comunale e indirizzi regionali.
Norme su PUC, termini transitori e disciplina paesaggistica
Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine già previsto per il PUC in alcuni casi disciplinati dalla l.r. 36/1997. Inoltre, se i comuni non adottano il PUC entro il 31 dicembre 2023, si applicano i divieti e le limitazioni previsti dalla disciplina paesaggistica regionale.
È inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 il termine contenuto nella l.r. 13/2014 in materia di paesaggio.
Abrogazione di disposizioni non più vigenti
È abrogato l’articolo 39-bis della l.r. 36/1997. La modifica dell’articolo 68 della l.r. 36/1997 risulta poi a sua volta abrogata nel dicembre 2021, per cui non ha rilievo applicativo attuale.
Opere pubbliche di messa in sicurezza: strumenti urbanistici e programmazione
Per gli interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio ammessi ai contributi statali dell’art. 1, comma 139, l. 145/2018:
- se il vigente strumento urbanistico richiede SUA o PUO, si applicano la l.r. 24/1987 e gli articoli 50, 51, 53 e 54 della l.r. 36/1997;
- se non è necessaria la preventiva approvazione di SUA o PUO, lo strumento programmatorio richiesto dall’art. 1, comma 140, lett. a), l. 145/2018 è il Programma triennale delle opere pubbliche.
Disciplina del demanio marittimo per l’anno 2021
Per il solo anno 2021, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i comuni possono rilasciare titoli concessori per collocare dehors sulle aree del demanio marittimo funzionali a tale utilizzo, anche in deroga al PUD comunale. È prevista anche l’esenzione dall’imposta regionale di cui alla l.r. 41/2013, nel rispetto del Piano territoriale di coordinamento della Costa regionale.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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