L.R. Liguria 7/2021
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua varie discipline regionali liguri, con abrogazioni e modifiche su caccia, aree protette, edilizia, appalti, CAL e professioni. Introduce inoltre misure straordinarie Covid-19 per il turismo nel solo anno 2021, incluso un fondo da 300.000 euro e una polizza sanitaria per turisti stranieri fino al 31 dicembre 2021.
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale ligure e misure puntuali in materia di turismo, caccia, aree protette, edilizia, appalti e servizi consiliari
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale ligure
La legge regionale Liguria 3 maggio 2021, n. 7 interviene in modo eterogeneo su numerose discipline regionali, con abrogazioni, aggiustamenti organizzativi e alcune misure emergenziali legate al Covid-19. Gran parte delle disposizioni ha natura di coordinamento normativo; alcune previsioni sono invece limitate al solo esercizio 2021.
Abrogazioni e interventi di coordinamento su norme precedenti
Il provvedimento abroga diverse disposizioni regionali non più coerenti con l’assetto vigente o superate da successivi interventi normativi. In particolare:
- sono abrogati gli articoli 5 e 6 della l.r. 31/2019;
- è abrogato il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 2/2021;
- in materia di aree protette sono soppressi più commi e articoli della l.r. 12/1995;
- nella disciplina dell’edilizia agevolata e degli interventi sul patrimonio urbanistico-edilizio sono introdotti nuovi rinvii e limiti;
- nella normativa sugli appalti regionali vengono aggiornati i riferimenti alla SUAR e alla nomina dell’ufficiale rogante.
Misure straordinarie per il 2021 a sostegno del turismo e fronteggiamento del Covid-19
La legge introduce una disciplina eccezionale, applicabile nel 2021, per sostenere il settore turistico ligure colpito dall’emergenza epidemiologica. La Regione è autorizzata a stipulare una polizza assicurativa per:
- l’assistenza sanitaria e il rimborso delle spese mediche legate al Covid-19, per prestazioni rese dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
- il rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno dei turisti stranieri non residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, qualora contraggano il SARS-CoV-2 durante la permanenza in strutture turistico-ricettive liguri. La copertura dura dalla stipula della polizza fino alle ore 24 del 31 dicembre 2021. Per finanziare l’intervento è istituito per il 2021 un Fondo straordinario per il sostegno al turismo di 300.000 euro.
Agevolazioni regionali e crisi da Covid-19
Per il solo 2021, le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse a favore di attività economiche, in forma di contributo a fondo perduto e/o finanziamento agevolato, per superare la crisi economica da Covid-19, non sono subordinate alla regolarità contributiva. La deroga vale anche per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Caccia, fauna omeoterma e controllo della fauna selvatica
La legge modifica la disciplina venatoria regionale in tema di richiami vivi, allevamento e controllo della fauna selvatica. In sintesi:
- è vietato usare o detenere richiami vivi privi di anello inamovibile numerato rilasciato o riconosciuto dalla Regione; i soggetti privi di anello sono liberati immediatamente dal personale di vigilanza;
- gli animali allevati devono essere marcati, marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell’allevatore;
- nel controllo del cinghiale, verificata l’inefficacia dei metodi ecologici, la Regione può autorizzare piani di abbattimento, previo parere ISPRA, anche nel periodo di divieto venatorio, in ambiti protetti e in deroga agli orari e ai periodi del calendario venatorio;
- i cacciatori impiegabili per il controllo devono essere appositamente formati, con preparazione riconosciuta dalla Regione e coerente con le indicazioni ISPRA.
Aree protette e modifiche dei confini
La disciplina delle aree protette viene riordinata soprattutto sul piano procedurale. La determinazione dei confini è demandata a modifiche della legge regionale o delle leggi istitutive delle singole aree, con consultazione e coinvolgimento degli enti locali interessati. La Regione convoca una conferenza degli enti locali territorialmente coinvolti per redigere un documento contenente:
- le ragioni della modifica;
- gli obiettivi perseguiti;
- l’analisi territoriale delle aree interessate;
- la nuova perimetrazione.
Edilizia e tutela paesaggistica
La disciplina regionale sugli interventi edilizi viene coordinata con quella statale sui beni culturali e paesaggistici. Per i beni tutelati dalla parte III del d.lgs. 42/2004, gli interventi ammessi dalle norme regionali sono consentiti solo:
- nei casi e limiti stabiliti dal piano paesaggistico approvato d’intesa con lo Stato;
- oppure dalla disciplina d’uso dei beni paesaggistici;
- oppure, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo tra Regione e Ministero della cultura.
Consiglio delle Autonomie Locali e supporto tecnico
La legge aggiorna la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali. Viene eliminato un rinvio alla stipula di una convenzione tra Consiglio regionale e struttura di supporto del CAL, mentre tra le funzioni di supporto viene espressamente inclusa l’assistenza al CAL nei monitoraggi sull’attuazione della legislazione.
Tutela delle prestazioni professionali
In materia di tutela delle prestazioni professionali rese per conto di committenti privati, se i termini contrattuali della lettera di incarico non prevedono il pagamento della prestazione alla presentazione dell’istanza, l’istanza può essere corredata da una dichiarazione del professionista che spieghi le ragioni dell’assenza contestuale della fattura quietanzata.
Appalti regionali e SUAR
La legge interviene sulla disciplina delle attività contrattuali regionali e della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), aggiornando:
- la denominazione del soggetto competente in materia di gara;
- la composizione e il funzionamento degli organismi interni;
- i requisiti per la nomina dell’ufficiale rogante, che deve essere scelto tra dirigenti o dipendenti di categoria D con almeno sei mesi di anzianità, laurea in giurisprudenza e assenza di partecipazione alle procedure relative agli atti da rogare.
Servizio di interpretariato in lingua dei segni
Il Consiglio regionale dell’Assemblea Legislativa della Liguria assicura il servizio di interpretariato simultaneo in LIS durante le sedute trasmesse in streaming e, se partecipano persone sorde, anche nelle sedute delle Commissioni consiliari. La copertura finanziaria è prevista per il 2021 e per gli esercizi successivi con stanziamenti dedicati, mediante aumento del fabbisogno del Consiglio regionale.
Invarianza finanziaria e decorrenza
La legge dichiara che dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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