R.R. Liguria 1/2021
Disposizioni di attuazione del sistema dei controlli interni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina il sistema dei controlli interni della Regione Liguria, definendone principi, ambito, soggetti responsabili, flussi informativi e raccordo tra monitoraggi su programmazione, performance, bilancio, anticorruzione e regolarità amministrativa. Si applica alle strutture della Giunta regionale ed è tuttora vigente.
Disposizioni di attuazione del sistema dei controlli interni della Regione Liguria
Sistema dei controlli interni della Regione Liguria
Il regolamento attua l’art. 31 della legge regionale Liguria 19 maggio 2020, n. 9 e disciplina, per le strutture organizzative della Giunta regionale, il sistema dei controlli interni. La disciplina mira a garantire corretta gestione delle risorse pubbliche, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, anche attraverso la misurazione delle performance.
Finalità e principi generali
Il sistema dei controlli interni è concepito come insieme di strumenti, metodiche e procedure per assicurare che l’attività regionale sia coerente con finalità e obiettivi dell’ente. I controlli devono essere svolti in modo sistematico e periodico, con un approccio orientato alla correzione tempestiva delle criticità e nel rispetto dell’autonomia gestionale dirigenziale.
Ambito di applicazione e strumenti di programmazione monitorati
Il controllo è esercitato principalmente con riferimento agli strumenti di programmazione regionale, tra cui:
- Programma di Governo;
- Agenda normativa;
- Programma Nazionale di Riforma, per la parte relativa alla Regione Liguria;
- DEFR e Bilancio;
- Piano della Performance;
- Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- altri piani e programmi individuati dalla Giunta regionale.
Tipologie di controllo e modello organizzativo
Il sistema è allineato al modello di performance management previsto dal d.lgs. n. 150/2009, come recepito nell’assetto regionale. È configurato come un sistema diffuso, dinamico, multidimensionale e multilivello. Comprende controlli e monitoraggi su:
- obiettivi connessi al Programma Nazionale di Riforma;
- andamento del Programma di Governo e dell’Agenda legislativa;
- obiettivi e indicatori di performance organizzativa e individuale;
- obiettivi della programmazione finanziaria e di bilancio;
- misure del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- contabilità e equilibri di gestione;
- costi generali;
- costi del personale e altri indicatori gestionali;
- regolarità amministrativa;
- ulteriori controlli sull’andamento gestionale dell’ente.
Nel sistema diffuso, ogni Direzione Generale/Dipartimento, Vice Direzione e Struttura dirigenziale regionale responsabile cura, per le proprie competenze, l’implementazione del sistema informativo di supporto al monitoraggio e al controllo.
Centri di responsabilità e di costo
Sono centri di responsabilità:
- le Direzioni Generali/Dipartimenti;
- le Vice Direzioni;
- le Strutture dirigenziali regionali.
Le Strutture dirigenziali regionali sono anche centri di costo.
Raccordo, analisi e reportistica
La funzione di raccordo e analisi è attribuita alla Direzione Centrale Organizzazione. Le strutture titolari di strumenti di programmazione o di specifiche tipologie di controllo trasmettono a tale Direzione i report periodici prodotti nell’ambito delle rispettive attività di monitoraggio.
La Direzione Centrale Organizzazione redige report riassuntivi, integrati con dati di contesto, da presentare a:
- Segretario Generale;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Nucleo di Valutazione;
- Direttori e Vice Direttori generali.
Il report finale contiene i dati del controllo annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati e delle azioni realizzate ed è inviato al Segretario Generale per la successiva presentazione al Presidente della Regione e alla Giunta.
Sistema informativo e qualità dei dati
Le attività di controllo si avvalgono dei sistemi informativi di supporto già in uso, idonei alla rilevazione di dati organizzativi, gestionali, contabili ed extra-contabili. Tutti i soggetti coinvolti devono garantire che i dati utilizzati siano veritieri, leciti, accurati, completi, tempestivi, coerenti, trasparenti e pertinenti, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Le fonti informative possono essere anche esterne all’ente, quando servono dati di contesto; in tal caso la fonte e la consistenza del dato devono essere esplicitate e certificate. La comunicazione delle informazioni deve poter fluire in modo pluridirezionale e, se necessario, coinvolgere utenti finali, cittadini e altri stakeholder.
Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato espressamente dal regolamento, si applicano i principi della normativa vigente in materia. Eventuali modifiche e integrazioni al regolamento sono adottate con deliberazione della Giunta regionale.
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