L.R. Liguria 4/2021
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2020, N. 10 (ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Liguria n. 10/2020 sul Garante delle persone private della libertà: modifica i riferimenti ai CPR, riscrive requisiti, ineleggibilità e incompatibilità del Garante, amplia e precisa i luoghi visitabili e disciplina la risposta dell’amministrazione alle raccomandazioni. Nessun nuovo onere finanziario; entra in vigore il 9 aprile 2021.
Modifiche alla disciplina del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Modifiche alla disciplina del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
La legge regionale della Liguria interviene sulla l.r. 1 giugno 2020, n. 10, aggiornando la disciplina del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le modifiche riguardano principalmente l’ambito delle strutture visitabili, i requisiti e le incompatibilità della carica, nonché il procedimento di interlocuzione con le amministrazioni interessate.
Ambito di intervento e aggiornamento terminologico
La legge sostituisce il riferimento alla “permanenza temporanea per stranieri” con quello ai “Centri di permanenza per i rimpatri”, allineando la normativa regionale alla terminologia vigente in materia di trattenimento degli stranieri.
Requisiti di eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità del Garante
La disciplina del Garante viene riscritta in modo più dettagliato. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per l’elezione a consigliere regionale ai sensi della l. 154/1981.
Non sono eleggibili:
- i membri del Parlamento europeo e nazionale, i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, metropolitani, provinciali e comunali, nonché i titolari di altre cariche elettive;
- gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica;
- gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione;
- i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti di opere o servizi di durata con la Regione, con enti dipendenti, con la Città metropolitana, le province, i comuni e le ASL liguri, oppure che ricevano sovvenzioni da tali soggetti;
- coloro che hanno ricoperto incarichi nell’amministrazione penitenziaria.
La carica è inoltre incompatibile:
- con attività che possano creare conflitto di interessi con le funzioni del Garante;
- con qualsiasi lavoro subordinato a tempo pieno;
- con ogni carica elettiva pubblica.
Se la carica è conferita a personale regionale o di altri enti dipendenti dalla Regione, opera il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e anzianità di servizio. Resta ferma l’applicazione, per quanto compatibile, delle regole sulle incompatibilità previste per i consiglieri regionali dalla l. 154/1981.
Poteri di accesso e visita del Garante
La legge amplia e precisa i luoghi che il Garante può visitare senza autorizzazione. Egli può accedere e incontrare liberamente le persone recluse in:
- istituti penitenziari;
- istituti penali per i minorenni;
- strutture per il TSO;
- ospedali psichiatrici giudiziari;
- comunità terapeutiche e di accoglienza;
- altre strutture pubbliche o private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o agli arresti domiciliari.
Inoltre può visitare:
- i Centri di permanenza per i rimpatri, nel rispetto della normativa statale vigente e previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio;
- le camere di sicurezza delle Forze di polizia, previo avviso e senza arrecare pregiudizio alle attività investigative in corso.
Raccomandazioni del Garante e riscontro dell’amministrazione
Quando ritiene fondata una segnalazione, il Garante può formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata. Se l’amministrazione non le accoglie, deve comunicare il dissenso motivato entro trenta giorni.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 9 aprile 2021.
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