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Legge

L.R. Liguria 3/2021

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2020, N. 11 (ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Liguria 11/2020 sul Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, prevedendo intese con altre amministrazioni per la composizione dell’organismo e riscrivendo requisiti, ineleggibilità e incompatibilità del Garante. Nessun nuovo onere finanziario. È entrata in vigore il 9 aprile 2021, giorno di pubblicazione nel BUR.

Modifiche alla disciplina del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Modifiche alla disciplina del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

La legge regionale disciplina alcune modifiche alla l.r. Liguria 1 giugno 2020, n. 11, relativa all’istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. L’intervento riguarda soprattutto la composizione dell’organismo e i requisiti soggettivi del Garante, con conferma dell’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale.

Composizione dell’organismo e collaborazione istituzionale

La Regione è autorizzata a promuovere e stipulare apposite intese con altre amministrazioni, anche statali, operanti nel settore, comprese le Forze dell’Ordine, per l’eventuale individuazione di propri rappresentanti quali componenti dell’organismo. La norma rafforza quindi il raccordo con soggetti pubblici impegnati nella tutela delle vittime di reato.

Requisiti per l’elezione del Garante

Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per l’elezione a consigliere regionale ai sensi della l. 154/1981. La disciplina richiama dunque, per il profilo generale di eleggibilità, i requisiti previsti per le cariche regionali.

Cause di ineleggibilità

Non sono eleggibili a Garante:

  • i membri del Parlamento europeo e nazionale;
  • i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, della Città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
  • gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica;
  • gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione;
  • i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti di prestazioni di opere o servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti, la Città metropolitana, le province, i comuni e le Aziende Sociosanitarie Liguri, oppure che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni da tali enti.

Cause di incompatibilità e regime del personale pubblico

La carica di Garante è incompatibile con:

  • attività che possano presentare un conflitto di interessi con le attribuzioni della carica;
  • attività di lavoro subordinato a tempo pieno;
  • ogni carica elettiva pubblica.

Se la carica è conferita a personale regionale o di altri enti dipendenti dalla Regione, tale personale è collocato in aspettativa senza assegni e conserva il diritto al posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, della previdenza e dell’anzianità di servizio. Salve le regole specifiche sopra indicate, al Garante si applicano inoltre le norme sulle incompatibilità previste per il consigliere regionale dalla l. 154/1981.

Regime finanziario

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 9 aprile 2021.

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