Circolare INAIL n. 22 del 13 aprile 1990
Determinazione per l anno 1989 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera validi per il 1989 ai fini contributivi INAIL, richiamando il coordinamento tra il principio di cui al D.L. n. 338/1989 e i minimali di cui alla legge n. 537/1981. Vengono indicati i valori aggiornati per i principali settori e categorie di lavoratori, i criteri particolari per istruzione prescolare e scolare, cooperative, domestici, agricoli e altre categorie speciali, nonché gli effetti sulle prestazioni economiche per inabilità temporanea, permanente e superstiti. Sono inoltre fornite istruzioni operative per l’aggiornamento delle posizioni assicurative e dell’archivio magnetico.
Determinazione per il 1989 dei minimali di retribuzione imponibile giornaliera e adeguamento delle retribuzioni convenzionali
Determinazione dei minimali di retribuzione imponibile per il 1989 e adeguamento delle retribuzioni convenzionali
La circolare INAIL n. 22 del 13 aprile 1990 aggiorna, per l’anno 1989, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Il documento coordina la disciplina generale introdotta dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, con i minimali di retribuzione giornaliera previsti dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e fornisce una serie di indicazioni operative per le diverse categorie di lavoratori assicurati.
Quadro normativo generale
La circolare richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali quando ne derivi una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo.
Viene precisato che tale norma non abroga la disciplina sui minimali giornalieri prevista dall’articolo 1 della legge n. 537/1981. Ne deriva che, ai fini contributivi, la retribuzione imponibile deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui al D.L. n. 338/1989, sia ai minimali giornalieri stabiliti dalla disciplina ancora vigente.
Aggiornamento per l’anno 1989
Per il 1989 la variazione percentuale dell’indice del costo della vita, richiamata dall’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è stata determinata nella misura del 5,20%. Tale percentuale va assunta, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge n. 537/1981, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera.
La circolare indica inoltre che tali limiti devono essere comunque ragguagliati, se inferiori, alla somma di L. 42.969, pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1989, fissato in L. 452.300.
Categorie con regole particolari
Lavoratori a tempo parziale e settori con salari medi o convenzionali
Per le categorie per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, il limite minimo previsto dal comma 19 dell’articolo 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, risulta per il 1989 pari a L. 22.615; tuttavia, tale importo va sostituito con L. 23.290 ai sensi della legge n. 537/1981.
La circolare estende tale minimo anche ai lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 del medesimo articolo 5, richiamando il parere del Ministero del lavoro, secondo il quale la retribuzione prevista da tale comma è configurabile come medio-convenzionale.
Part-time nei settori di cui ai commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984
Nelle ipotesi di part-time senza stipula di contratto di lavoro per particolari settori, il limite minimo di retribuzione giornaliera, determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4%, è pari per il 1989 a L. 18.092. La circolare precisa che, se i lavoratori sono occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite applicabile diventa quello generale pari a L. 42.969.
Istruzione prescolare e scolare
La circolare conferma che, nel settore dell’istruzione prescolare, non si applica il limite minimo di cui all’articolo 7, primo comma, della legge n. 638/1983. I minimali di retribuzione giornaliera devono quindi essere aggiornati esclusivamente sulla base dei criteri di cui alla legge n. 537/1981.
Per i lavoratori del settore dell’istruzione prescolare i limiti minimi per il 1989 sono:
- impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive: L. 44.370;
- impiegati docenti e non docenti: L. 20.490;
- operai: L. 16.380.
Le retribuzioni annue devono essere calcolate moltiplicando per 300 le cifre giornaliere indicate.
Per l’istruzione scolare non statale, la circolare precisa invece che la disposizione speciale del comma 20 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984 non si applica; pertanto continua a farsi il confronto tra i minimali della legge n. 537/1981 e quelli di cui all’articolo 7 della legge n. 638/1983.
La circolare richiama poi la necessità per le sedi di acquisire dagli istituti scolastici gli elementi necessari per il corretto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, considerando:
- il settore di insegnamento, prescolare o scolare;
- le ore giornaliere di insegnamento, fino a quattro ore o oltre;
- eventuali funzioni direttive aggiuntive;
- l’applicazione dei commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984.
Sono riportate tabelle con retribuzioni minime giornaliere e annue e con i premi speciali unitari minimi annui pro-capite validi per l’anno scolastico 1988/1989, determinati computando due dodicesimi del premio 1988 e dieci dodicesimi di quello 1989.
Cooperative, artigiani e categorie assimilate
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestano attività per conto delle società ed enti medesimi soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la circolare richiama il decreto ministeriale 4 aprile 1989, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1989. La nuova retribuzione giornaliera è fissata in L. 25.000 e decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 18 aprile 1989; essa si riferisce a periodi medi di occupazione mensile pari a 26 giornate lavorative.
Sono previste eccezioni per i territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e per Basilicata e Campania, dove il periodo occupazionale è ridotto rispettivamente a 16 e 14 giorni.
Per i lavoratori soci di società o enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la circolare indica inoltre:
- retribuzione giornaliera dal 1° gennaio 1989: L. 23.290;
- retribuzione giornaliera dal 1° maggio 1989: L. 25.000.
Per il calcolo del premio si applicano le istruzioni vigenti per la tariffa ordinaria, tenendo conto sia della retribuzione convenzionale sia del periodo occupazionale mensile fissati dal decreto ministeriale.
Per i titolari di aziende artigiane, i soci di società tra artigiani lavoratori e i familiari coadiuvanti del titolare, la retribuzione giornaliera è fissata in L. 42.969, con retribuzione annua pari a L. 12.890.700. Sono indicati anche i relativi premi corrispondenti alle diverse classi di rischio. La circolare detta inoltre istruzioni tecniche per l’aggiornamento delle posizioni assicurative e dell’archivio magnetico, compresa la modalità di digitazione della retribuzione minima e la modifica della tabella di codifica delle retribuzioni superiori al minimale.
Altre categorie assicurate
La circolare disciplina poi specifiche categorie, indicando i rispettivi minimali o premi minimi:
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni o aggregati consimili non soggetti al D.P.R. n. 602/1970: retribuzione giornaliera L. 42.969, con misure minime di premio a persona per trimestre o frazione di trimestre;
- la medesima categoria, se soggetta al D.P.R. n. 602/1970: retribuzione giornaliera dal 1° gennaio 1989 L. 23.290 e dal 1° maggio 1989 L. 25.000, con premi minimi differenziati per trimestre;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250: retribuzione giornaliera L. 23.290 e premio minimo a persona pari a L. 27.900 per mese o frazione di mese;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive: retribuzione giornaliera L. 42.969, con premi minimi distinti per frantoi di tipo A e B, sia per lavori di durata non superiore a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia 1989/1990;
- lavoratori a domicilio: retribuzione giornaliera L. 42.969;
- addetti ai servizi domestici e familiari: retribuzioni modificate secondo la tabella allegato n. 1;
- lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato: retribuzione giornaliera L. 37.340, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dalla legge n. 537/1981.
Premi speciali e aggiornamento delle posizioni assicurative
Per i lavoratori soggetti a premi speciali unitari, la circolare precisa che le misure vanno determinate a prescindere dal numero delle giornate di occupazione mensile previste dal decreto ministeriale del 4 aprile 1989.
Quanto alle posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1989, l’aggiornamento della retribuzione minima imponibile deve avvenire dopo l’elaborazione dei dati anagrafici validati entro il 15 gennaio 1990 e delle segnalazioni proposte con codice funzione "L" validate dal 16 gennaio al 15 febbraio 1990, e prima dell’emissione della regolazione premio per l’anno 1989. La scelta è motivata dall’esigenza di salvaguardare le richieste di riconteggio della rata 1989/1990 e, al contempo, consentire la quantificazione della regolazione premio artigiana sulla base del nuovo minimale di legge.
Le segnalazioni relative al nucleo artigiano decorrenti dal 1° gennaio 1989, se formulate con retribuzione inferiore a L. 12.890.700, vengono automaticamente ricondotte al minimale legale dopo l’aggiornamento.
Effetti sulle prestazioni economiche INAIL
La circolare chiarisce anche le ricadute delle nuove retribuzioni sul piano risarcitorio. Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, il calcolo deve essere adeguato alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1989, nonché per quelli in corso a tale data. Lo stesso criterio si applica alla nuova retribuzione di L. 25.000 dal 1° maggio 1989 per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970.
Per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri devono essere assunti per le prestazioni relative a eventi verificatisi dal 1° gennaio 1989, ma solo se superiori al minimale industriale vigente a quella data, indicato in L. 11.282.000 annui, pari a L. 37.607 giornalieri. Gli stessi limiti si applicano inoltre alla riliquidazione delle rendite dal 1° luglio 1989, sempre se superiori al nuovo minimo retributivo del settore industriale da tale data, indicato in L. 12.766.000 annui, pari a L. 42.553 giornalieri.
Sintesi operativa
In conclusione, la circolare fornisce un quadro organico per il 1989 dei minimali retributivi imponibili da utilizzare ai fini contributivi e assicurativi, con attenzione alle particolarità di numerosi settori e figure lavorative. Essa contiene anche indicazioni tecniche di aggiornamento delle posizioni assicurative, della codifica delle retribuzioni e dei criteri di calcolo dei premi e delle prestazioni, che le strutture periferiche devono applicare nella gestione delle pratiche e delle regolazioni premio.
Punti principali
Principio generale e criteri di adeguamento
La retribuzione imponibile contributiva non può essere inferiore né alla retribuzione stabilita da fonti legali o contrattuali più favorevoli ai sensi del D.L. n. 338/1989, né ai minimali giornalieri determinati dalla normativa previgente (legge n. 537/1981). Per il 1989 la variazione dell’indice del costo della vita è fissata al 5,20% e la soglia minima generale non può comunque essere inferiore a L. 42.969 giornaliere.
Minimali per categorie particolari e settori speciali
La circolare dettaglia i minimali applicabili a lavoratori part-time, istruzione prescolare e scolare, cooperative, facchini, pescatori, addetti alla frangitura delle olive, domestici, lavoratori a domicilio e altre categorie. In diversi casi sono previste soglie differenziate, premi speciali unitari e criteri di calcolo specifici, con un particolare regime per il settore dell’istruzione non statale e per le cooperative soggette al D.P.R. n. 602/1970.
Aggiornamenti operativi e gestione delle posizioni assicurative
L’INAIL dispone l’aggiornamento delle retribuzioni minime imponibili per le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1989 prima della regolazione premio 1989, con specifiche istruzioni per le posizioni artigiane e per l’archivio magnetico/sequenziale. Sono richiamate anche modifiche alla codifica delle retribuzioni superiori al minimale e modalità di ricondurre automaticamente le segnalazioni inferiori al nuovo minimale di legge.
Effetti sulle prestazioni economiche
Le nuove retribuzioni rilevano anche per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per le rendite per inabilità permanente e superstiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e, per alcune categorie cooperative, dal 1° maggio 1989. Le rendite vanno liquidate o riliquidate solo se i nuovi limiti risultano superiori ai minimali industriali indicati dalla circolare.
Istruzione non statale e premi speciali per insegnanti
Per gli insegnanti delle scuole e istituti non statali vengono forniti valori giornalieri, annuali e premi speciali unitari minimi distinti tra insegnamento prescolare e scolare, con differenziazione tra docenti e non docenti e tra orario fino a quattro ore e oltre quattro ore. Le sedi devono acquisire dagli istituti i dati necessari per il corretto calcolo del premio annuo individuale.
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