Corte di giustizia, Sentenza C-433/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 gennaio 2024. — Autoridade Tributária e Aduaneira contro HPA – Construções SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Allegato IV – Punto 2 – Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro – Aliquota IVA ridotta applicabile ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private – Nozione di “abitazioni private”. — Causa C-433/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la nozione di «abitazioni private» contenuta nel punto 2 dell’allegato IV della direttiva IVA. Stabilisce che l’aliquota ridotta per riparazione e ristrutturazione può essere subordinata dal diritto nazionale all’effettivo uso abitativo dell’immobile al momento dei lavori. La soluzione è coerente con il tenore letterale della norma, con il suo contesto e con la finalità di favorire il consumatore finale.
Aliquota IVA ridotta per lavori di riparazione e ristrutturazione: la nozione di «abitazioni private» richiede l’effettivo uso abitativo dell’immobile al momento dei lavori.
La questione giuridica
Se il punto 2 dell’allegato IV della direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale che consente l’aliquota IVA ridotta solo per i contratti d’opera di riparazione e ristrutturazione relativi ad abitazioni private effettivamente abitate nel momento in cui i lavori sono eseguiti.
Principio di diritto
Il punto 2 dell’allegato IV della direttiva 2006/112/CE non osta a una normativa nazionale che limita l’aliquota IVA ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione riferiti a immobili effettivamente utilizzati come abitazione privata al momento dell’esecuzione dei lavori. La nozione di «abitazioni private» richiede infatti un uso abitativo concreto e attuale dell’immobile, restando esclusi gli immobili solo destinati ad abitazione ma non ancora o non più effettivamente abitati, nonché quelli impiegati per fini commerciali o di investimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 96 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 106 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 107 della direttiva 2006/112/CE
- Allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2009/47/CE
Aliquota IVA ridotta per lavori su abitazioni private
La causa C‑433/22 nasce da un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra l’amministrazione tributaria portoghese e la società HPA – Construções SA. La Corte è chiamata a chiarire se, ai fini dell’aliquota IVA ridotta prevista per la riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, sia necessario che l’immobile sia effettivamente abitato al momento dell’esecuzione dei lavori.
Fatti e procedimento principale
Nel 2007 la HPA aveva stipulato cinque contratti d’opera per ristrutturare edifici urbani di proprietà di società commerciali. Sulle relative fatture aveva applicato l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista dal diritto portoghese per i lavori su immobili utilizzati a fini abitativi. A seguito di verifica fiscale, l’amministrazione ha ritenuto indebita l’applicazione dell’aliquota ridotta e ha emesso un avviso di liquidazione per IVA supplementare pari a EUR 374750,77. Dopo che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, l’amministrazione ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La direttiva 2006/112/CE prevede, all’articolo 96, l’aliquota IVA normale e, all’articolo 98, la possibilità di applicare aliquote ridotte solo alle operazioni indicate nell’allegato III. Nel quadro delle disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro, l’articolo 106 autorizzava l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi elencati nell’allegato IV, tra cui, al punto 2, la «riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso». L’articolo 107 richiedeva inoltre che tali servizi fossero caratterizzati da alta intensità di lavoro e resi in larga misura direttamente ai consumatori finali.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se il punto 2 dell’allegato IV ostasse a una norma nazionale che consente l’aliquota ridotta soltanto per i lavori su abitazioni private effettivamente abitate nel momento in cui i lavori sono eseguiti. Il giudice del rinvio segnalava che, secondo la prassi amministrativa portoghese, non bastava la semplice destinazione abitativa, ma occorreva un uso effettivo prima e dopo i lavori.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama anzitutto il proprio criterio interpretativo: in assenza di rinvio al diritto nazionale o di definizioni autonome nella direttiva, le espressioni del diritto UE devono essere interpretate secondo il loro senso abituale, il contesto e le finalità della normativa.
Sul piano letterale, osserva che il termine «abitazione» indica un bene destinato a essere abitato e che funge da residenza; l’aggettivo «privato» serve a distinguere tali immobili da quelli ad uso commerciale o da alloggi non privati, come gli alberghi. Ne deriva che la disposizione riguarda beni effettivamente utilizzati a fini abitativi privati. Un immobile soltanto autorizzato a uso abitativo, ma non effettivamente abitato alla data dei lavori, non rientra nella nozione; sono altresì esclusi gli immobili impiegati per fini commerciali o di investimento.
Quanto al contesto, la Corte sottolinea che l’aliquota ridotta costituisce una deroga al principio dell’aliquota normale e va interpretata restrittivamente. Inoltre, gli articoli 106 e 107 mostrano che il beneficio era pensato per servizi resi in larga misura ai consumatori finali. Se l’immobile non è effettivamente abitato, il servizio non avvantaggia il consumatore finale in modo coerente con la ratio della misura. L’interpretazione accolta è anche conforme all’obiettivo di alleggerire il costo per il consumatore che vive nell’abitazione oggetto dei lavori, mentre per un soggetto con diritto a detrazione l’aliquota ridotta è sostanzialmente neutra.
La Corte precisa infine che non è necessario che l’abitazione sia occupata in modo permanente o continuativo durante i lavori: un uso stagionale o l’inutilizzo temporaneo non fanno venir meno il carattere di abitazione privata.
Decisione
La Corte risponde che il punto 2 dell’allegato IV della direttiva 2006/112/CE non osta a una normativa nazionale che applica l’aliquota IVA ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private solo se tali abitazioni sono effettivamente utilizzate a fini abitativi al momento in cui i lavori hanno luogo.
Principio affermato
Ai fini dell’aliquota IVA ridotta sui lavori di riparazione e ristrutturazione, la nozione di «abitazioni private» implica un uso abitativo concreto e attuale dell’immobile alla data dei lavori; gli immobili solo destinati ad abitazione, ma non effettivamente abitati, possono essere esclusi dal beneficio da una normativa nazionale compatibile con il diritto dell’Unione.
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