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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-363/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2024. — Planistat Europe e Hervé-Patrick Charlot contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1073/1999 – Indagini effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Indagine esterna dell’OLAF – Causa “Eurostat” – Trasmissione da parte dell’OLAF alle autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente perseguibili prima del termine dell’indagine – Deposito di una denuncia da parte della Commissione europea prima del termine dell’indagine dell’OLAF – Procedimento penale nazionale – Non luogo definitivo – Nozione di “violazione sufficientemente qualificata” di una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli – Danni materiali e morali asseritamente subiti dai ricorrenti – Ricorso per risarcimento danni. — Causa C-363/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un’impugnazione in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atti dell’OLAF e della Commissione nel contesto dell’affaire Eurostat/Planistat. Viene riconosciuto che l’OLAF può trasmettere informazioni alle autorità nazionali anche prima della conclusione dell’indagine, ma solo nel rispetto del dovere di diligenza. La sentenza del Tribunale è annullata limitatamente al capo relativo al danno morale asseritamente subito dal sig. Charlot per il procedimento penale aperto in Francia; il resto dell’impugnazione è respinto e la causa è rinviata al Tribunale.

Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per trasmissione anticipata di informazioni OLAF alle autorità nazionali e per asserita diffamazione connessa al procedimento penale Eurostat/Planistat

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia correttamente escluso la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per la trasmissione, da parte dell’OLAF, di informazioni alle autorità giudiziarie francesi prima della chiusura dell’indagine e per la denuncia presentata dalla Commissione; in particolare, se il Tribunale abbia errato nel valutare il fatto generatore, nel ritenere non illecita la trasmissione di informazioni e nel qualificare come inconferente l’argomento della diffamazione/calunnia, alla luce dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

Principio di diritto

L’OLAF può trasmettere alle autorità nazionali, anche prima della chiusura della propria indagine, informazioni utili che possano giustificare l’avvio di misure o di un’indagine penale, ma deve farlo con diligenza e cautela, verificando che tali informazioni presentino un grado sufficiente di plausibilità e verosimiglianza; il Tribunale, non avendo accertato correttamente tale verifica e avendo inoltre escluso erroneamente che l’argomento della diffamazione/calunnia potesse rilevare alla luce del diritto dell’Unione, ha commesso errori di diritto. La Corte annulla quindi la sentenza impugnata solo nella parte relativa al danno morale del sig. Charlot connesso al procedimento penale, rinviando la causa al Tribunale per il riesame della sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata e, se del caso, delle altre condizioni di responsabilità dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 95/46/CE
  • Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96

Responsabilità extracontrattuale per trasmissione di informazioni OLAF e asserita diffamazione nel contesto Eurostat/Planistat

La Corte decide su un’impugnazione proposta da Planistat Europe SARL e dal sig. Hervé-Patrick Charlot contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto, in parte per prescrizione e in parte nel merito, il loro ricorso risarcitorio contro la Commissione europea. La controversia nasce dalle trasmissioni dell’OLAF alle autorità francesi nell’ambito dell’indagine relativa alla gestione dei datashop Eurostat e dalla successiva denuncia della Commissione, con conseguente procedimento penale in Francia.

Fatti e procedimento principale

La vicenda riguarda, da un lato, la nota del 19 marzo 2003 con cui l’OLAF trasmise alle autorità giudiziarie francesi informazioni ritenute penalmente rilevanti e, dall’altro, la denuncia presentata dalla Commissione il 10 luglio 2003. Dopo la chiusura delle indagini OLAF, il procedimento penale francese si concluse con un non luogo definitivo confermato dalla Cour de cassation il 15 giugno 2016.

I ricorrenti hanno poi chiesto il risarcimento di:

  • un danno morale per il sig. Charlot, derivante dalla trasmissione delle informazioni all’autorità giudiziaria e dalla presunta diffusione mediatica diffamatoria;
  • un danno materiale, collegato alla perdita di valore di Planistat Europe e alla risoluzione dei contratti con la Commissione e con altri clienti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare il regolamento n. 1073/1999 sull’OLAF, soprattutto:

  • l’articolo 2, che definisce l’indagine amministrativa e precisa che essa non incide sulla competenza penale degli Stati membri;
  • l’articolo 8, sulla riservatezza e tutela dei dati;
  • l’articolo 9, sulla relazione finale e sulla trasmissione alle autorità competenti;
  • l’articolo 10, sulla trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF, compreso l’obbligo di trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali per fatti penalmente perseguibili.

Sono inoltre richiamati:

  • l’articolo 340, secondo comma, TFUE, base della responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • l’articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione;
  • l’articolo 7 della Carta, evocato dai ricorrenti;
  • l’articolo 46 dello Statuto della Corte, sulla prescrizione quinquennale del ricorso risarcitorio;
  • l’articolo 61 dello Statuto della Corte, sul rinvio al Tribunale dopo l’annullamento.

Questioni esaminate in impugnazione

I ricorrenti contestavano al Tribunale, in sintesi:

  • di avere snaturato il loro ricorso quanto all’individuazione del fatto generatore del danno morale e del danno materiale;
  • di avere erroneamente escluso un illecito dell’OLAF nella trasmissione anticipata di informazioni alle autorità francesi;
  • di avere ritenuto inconferente l’argomento della calunnia/diffamazione, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto essere valutato alla luce dei principi del diritto dell’Unione, e non solo del diritto penale francese.

Ragionamento della Corte sulla trasmissione delle informazioni OLAF

La Corte ricorda che l’OLAF non è un semplice “informatore”: pur avendo il diritto, e persino l’obbligo, di trasmettere alle autorità nazionali informazioni pertinenti anche prima della fine dell’indagine, deve rispettare il dovere di diligenza derivante dall’articolo 41 della Carta. Ne consegue che l’OLAF deve assicurarsi che le informazioni trasmesse presentino un grado sufficiente di plausibilità e verosimiglianza da giustificare l’adozione di misure da parte delle autorità nazionali, compreso l’eventuale avvio di un’indagine penale.

La Corte precisa quindi che il Tribunale avrebbe dovuto verificare:

  • la credibilità e il contenuto delle informazioni contenute nella nota del 19 marzo 2003;
  • l’intenzione con cui tali informazioni furono trasmesse;
  • se esse fossero idonee a giustificare l’apertura di un’indagine giudiziaria o a costituire elementi di prova utili.

Poiché il Tribunale si era limitato a rilevare che l’OLAF disponeva di elementi che consentivano di ritenere i fatti penalmente rilevanti, senza svolgere tali verifiche, la Corte conclude che vi è un errore di diritto.

Ragionamento sulla diffamazione/calunnia

La Corte censura anche il Tribunale per avere respinto come inconferente l’argomento dei ricorrenti sulla calunnia, sulla base dell’idea che essi avessero dedotto solo norme di diritto penale francese. In realtà, dal ricorso di primo grado risultava che la nozione di calunnia era invocata come espressione di una violazione di principi generali del diritto dell’Unione, in particolare del diritto a una buona amministrazione ex articolo 41 della Carta.

Il Tribunale ha dunque letto in modo manifestamente errato il ricorso e ha commesso un errore di diritto nel trattare l’argomento come giuridicamente inconferente.

Esito dell’impugnazione e rinvio

La Corte annulla la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui respingeva il ricorso relativo al danno morale asseritamente subito dal sig. Charlot a causa del procedimento penale avviato in Francia. Per il resto, l’impugnazione è respinta.

La causa è rinviata al Tribunale perché rivaluti se la condotta dell’OLAF integri una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli e, in caso affermativo, esamini le altre condizioni cumulative della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • l’OLAF può trasmettere informazioni alle autorità nazionali prima della chiusura dell’indagine, ma deve farlo con diligenza e prudenza;
  • la trasmissione è legittima solo se le informazioni hanno un sufficiente grado di plausibilità e verosimiglianza;
  • l’argomento della diffamazione/calunnia può essere rilevante anche nel quadro della responsabilità dell’Unione se collegato a principi e diritti della Carta;
  • in sede di impugnazione la Corte controlla la corretta qualificazione giuridica dei fatti, non il mero riesame del merito fattuale.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’ueolaf e lotta antifrodeprocedimento penale e trasmissione di informazionidiritto alla buona amministrazionepresunzione di innocenza e diritti della difesa

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