Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-330/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2024. — Friends of the Irish Environment CLG contro Minister for Agriculture Food and the Marine e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Totali ammissibili di catture (TAC) applicabili agli stock di merluzzo bianco ad ovest della Scozia e del mar Celtico, di merlano del mar d’Irlanda e di passera comune del mar Celtico meridionale – Regolamento (UE) 2020/123 – Allegato I A – TAC superiori a zero – Scadenza del periodo di applicazione – Accertamento di validità – Regolamento (UE) n. 1380/2013 – Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma – Obiettivo di raggiungere un tasso di sfruttamento che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile (SMY) nel 2020, al più tardi, per tutti gli stock – Articoli 2, 3, 9, 10, 15 e 16 – Obiettivi socioeconomici e in materia occupazionale – Migliori pareri scientifici disponibili – Obbligo di sbarco – Pesca multispecifica – Specie a contingente limitante – Regolamento (UE) 2019/472 – Articoli da 1 a 5, 8 e 10 – Stock bersaglio – Catture accessorie – Misure correttive – Potere discrezionale. — Causa C-330/22

Giurisprudenza europea62022CJ0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità e ha confermato la validità dei TAC 2020 fissati per taluni stock demersali come catture accessorie. Ha distinto tra stock bersaglio, per i quali l’obiettivo MSY entro il 2020 opera in modo rigoroso, e stock accessori, rispetto ai quali il Consiglio conserva un potere discrezionale per tener conto delle difficoltà della pesca multispecifica e delle species a contingente limitante. In tale quadro, i TAC contestati e le misure di accompagnamento non risultano manifestamente incompatibili con la PCP.

Validità dei TAC 2020 per alcuni stock demersali nelle acque occidentali: il Consiglio poteva fissare TAC superiori a zero per catture accessorie nonostante i pareri CIEM di non effettuare catture?

La questione giuridica

1) Se la domanda pregiudiziale restasse ammissibile nonostante la sostituzione del regolamento 2020/123 e la scadenza delle misure nazionali di esecuzione. 2) Se l’allegato I A del regolamento (UE) 2020/123 fosse invalido perché i TAC 2020 per merluzzo bianco, merlano e passera di mare erano stati fissati sopra zero, in contrasto con i pareri scientifici CIEM che raccomandavano zero catture, alla luce degli articoli 2, 3, 9, 10, 15 e 16 del regolamento n. 1380/2013 e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del regolamento 2019/472.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato ricevibile il rinvio e ha affermato che, per gli stock oggetto esclusivamente di catture accessorie nelle acque occidentali, il Consiglio disponeva di un margine discrezionale nel fissare i TAC 2020; pertanto non era tenuto in modo assoluto a seguire i pareri CIEM di zero catture. Poiché i TAC controversi erano accompagnati da misure correttive e risultavano non manifestamente inadeguati a conciliare la prosecuzione della pesca multispecifica con il ripristino dello stato biologico degli stock, l’esame non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità dell’allegato I A del regolamento 2020/123.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1380/2013
  • Regolamento (UE) 2019/472
  • Regolamento (UE) 2020/123
  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay)
  • Accordo sulla conservazione e la gestione degli stock ittici del 1995

Validità dei TAC 2020 per alcuni stock demersali nelle acque occidentali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese sulla validità dell’allegato I A del regolamento (UE) 2020/123, relativo alle possibilità di pesca per il 2020. La controversia nasce dall’impugnazione di TAC fissati per alcuni stock demersali in regime di catture accessorie, nonostante i pareri scientifici del CIEM indicassero livelli di cattura pari a zero.

Fatti e procedimento principale

Friends of the Irish Environment CLG ha contestato la legittimità di alcuni pareri di gestione della pesca adottati dal Ministro irlandese per aprile, maggio e giugno 2020, chiedendo anche la rimessione alla Corte sulla validità del regolamento 2020/123. I TAC controversi riguardano:

  • merluzzo bianco nelle zone COD/5BE6A e COD/7XAD 34,
  • merlano nella zona WHG/07A,
  • passera di mare nelle zone PLE/7HJK.

Nel procedimento principale la ricorrente sosteneva che il Consiglio avrebbe dovuto fissare TAC pari a zero, conformemente ai pareri CIEM, per rispettare l’obiettivo del rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2020.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il quadro della politica comune della pesca delineato dal regolamento n. 1380/2013, in particolare:

  • articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5, sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, MSY, approccio precauzionale, riduzione dei rigetti e considerazioni socioeconomiche;
  • articolo 3, lettere c) e d), sui principi di buona governance e prospettiva di lungo termine;
  • articolo 9, in tema di piani pluriennali;
  • articolo 10, sul contenuto dei piani pluriennali;
  • articolo 15, sull’obbligo di sbarco;
  • articolo 16, sulle possibilità di pesca.

È poi centrale il regolamento 2019/472, che istituisce il piano pluriennale per gli stock delle acque occidentali e disciplina in modo differenziato gli stock bersaglio e le catture accessorie, soprattutto agli articoli 3, 4, 5, 8 e 10.

Infine, il regolamento 2020/123 contiene nei considerando 7, 8, 16-18 e 26 la giustificazione dei TAC accessori e le misure correttive, nonché negli articoli 8 e 13 meccanismi di scambio di contingenti e misure tecniche per ridurre le catture accessorie.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dai convenuti. La circostanza che il regolamento 2020/123 fosse già stato sostituito non rende il rinvio ipotetico, poiché i TAC contestati costituivano il fondamento dei pareri ministeriali oggetto del giudizio nazionale e la loro eventuale invalidità era rilevante ai fini della controversia principale. Inoltre, il giudice del rinvio aveva esposto con precisione le ragioni dei dubbi di validità, soddisfacendo l’articolo 94 del regolamento di procedura.

La Corte ricorda che, nel sistema dei rimedi dei Trattati, i singoli possono eccepire in via incidentale l’invalidità di un atto dell’Unione dinanzi al giudice nazionale, salvo che abbiano potuto impugnarlo senza dubbio ai sensi dell’articolo 263 TFUE e non lo abbiano fatto.

Ragionamento della Corte sul merito

La Corte distingue tra due ipotesi:

  • per gli stock bersaglio, l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1380/2013 impone di raggiungere il MSY progressivamente e al più tardi entro il 2020;
  • per gli stock oggetto di catture accessorie nelle attività di pesca multispecifica, il sistema normativo consente un adattamento dovuto al fenomeno delle species a contingente limitante e all’obbligo di sbarco.

Secondo la Corte, il considerando 8 e l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1380/2013 permettono di tener conto della difficoltà di raggiungere simultaneamente l’MSY per tutti gli stock in una pesca multispecifica, specie quando la selettività degli attrezzi non consente di evitare le choking species. Il regolamento 2019/472 conferma questa impostazione: l’articolo 4 disciplina gli stock bersaglio in chiave MSY rigorosa, mentre l’articolo 5 prevede per gli stock accessori misure di gestione basate sui migliori pareri scientifici disponibili o, in mancanza, sull’approccio precauzionale, tenendo conto del rischio di chiusura anticipata dell’attività di pesca.

La Corte osserva inoltre che, nella specie, il Consiglio ha accompagnato i TAC con misure correttive e tecniche: meccanismo di scambio di contingenti, fissazione di TAC che limitano la mortalità degli stock vulnerabili, sospensione della pesca diretta per il merluzzo bianco nel Mar Celtico quando la biomassa è sotto il Blim, regole tecniche sugli attrezzi e rinuncia degli Stati membri alla flessibilità interannuale del 10%.

Valutazione della legittimità dei TAC contestati

Applicando il controllo dell’errore manifesto, la Corte ritiene che il Consiglio non abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. La decisione di fissare TAC superiori a zero si fondava sul parere CIEM del novembre 2019, dal quale emergeva che, in assenza di tali TAC, le catture accessorie probabili sarebbero state comunque significative e che un TAC pari a zero avrebbe potuto provocare la chiusura anticipata delle attività di pesca e compromettere la redditività economica delle flotte.

La Corte sottolinea che:

  • i TAC contestati erano fissati a livelli coerenti con la stima delle catture accessorie o inferiori ad essa;
  • i livelli scelti potevano favorire una riduzione della mortalità e un miglioramento della selettività;
  • il pacchetto di misure accessorie e correttive era coerente con l’obiettivo di riportare gli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

Decisione

La Corte conclude che l’esame della seconda questione non rivela alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’allegato I A del regolamento 2020/123, nella parte in cui fissa i TAC 2020 per gli stock controversi. Il rinvio resta quindi senza conseguenze di invalidità sul regolamento contestato.

Principi affermati

  • La scadenza del periodo di applicazione di un regolamento non rende di per sé irricevibile un rinvio pregiudiziale sulla sua validità, se la questione è ancora rilevante per la controversia principale.
  • L’obiettivo MSY entro il 2020 è rigoroso per gli stock bersaglio, ma non opera in modo assoluto e senza adattamenti per gli stock oggetto di sole catture accessorie in una pesca multispecifica.
  • In tale contesto il Consiglio dispone di un margine discrezionale, da esercitare sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e dell’approccio precauzionale.
  • La fissazione di TAC superiori a zero per catture accessorie può essere valida se non è manifestamente inadeguata e se è accompagnata da misure correttive idonee a limitare l’impatto sulla biomassa degli stock.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescatac e possibilità di pescapesca multispecificaobbligo di sbarcotutela delle risorse ittiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.