Corte di giustizia, Sentenza C-252/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 gennaio 2024. — Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD contro Consiliul Judeţean Suceava e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Târgu-Mureş. — Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 - Accesso alla giustizia - Società civile professionale di avvocati - Ricorso diretto a contestare atti amministrativi - Ricevibilità - Requisiti previsti dal diritto nazionale - Assenza di violazioni di diritti e di interessi legittimi - Non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali - Ripartizione delle spese - Criteri. — Causa C-252/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una controversia ambientale rumena in cui una società civile di avvocati contestava atti amministrativi relativi alla costruzione di una discarica. Ha ritenuto compatibile con la convenzione di Aarhus la regola nazionale che limita la legittimazione ad agire dei soggetti diversi dalle ONG ambientaliste alla prova di un interesse proprio o strettamente connesso all’oggetto sociale. Ha inoltre chiarito che il giudice nazionale, nel liquidare le spese in una causa ambientale, deve effettuare una valutazione complessiva per garantire che il procedimento non sia eccessivamente oneroso, tenendo conto anche dell’interesse generale alla tutela dell’ambiente.
Accesso alla giustizia in materia ambientale ex convenzione di Aarhus: legittimazione di una società civile di avvocati e criterio della non eccessiva onerosità delle spese processuali.
La questione giuridica
Se l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus osti a una normativa nazionale che, per ricorsi contro atti amministrativi in materia ambientale proposti da soggetti diversi dalle ONG ambientaliste, subordina la legittimazione ad agire alla prova di un interesse legittimo privato o di un interesse direttamente connesso all’oggetto sociale. Inoltre, se gli articoli 9, paragrafi 4 e 5, e 47 della Carta impongano, in tema di spese, criteri idonei a contenere il carico economico e a tener conto dell’interesse del ricorrente e dell’interesse generale alla tutela dell’ambiente.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus non osta a una disciplina nazionale che consenta a un soggetto giuridico diverso da una ONG ambientalista di impugnare un atto amministrativo in materia ambientale solo se dimostra un interesse legittimo privato o un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al proprio oggetto sociale, purché tale disciplina non privi categorie di membri del pubblico di ogni possibilità di ricorso né limiti l’oggetto della tutela ambientale. Inoltre, ai fini dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, il giudice nazionale deve valutare la condanna alle spese considerando globalmente tutte le circostanze del caso, inclusi l’interesse del ricorrente e l’interesse generale alla tutela dell’ambiente, così da evitare che il procedimento sia eccessivamente oneroso.
Norme richiamate
- Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, articoli 2, paragrafi 4 e 5, 3, paragrafo 8, 9, paragrafi 2, 3, 4 e 5
- Decisione 2005/370/CE del Consiglio
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2011/92/UE
- Codice di procedura civile rumeno, articoli 451, 452, 453
- Legge rumena n. 554/2004 sul contenzioso amministrativo
- OUG n. 195/2005, articolo 20
- Statuto della professione di avvocato, articolo 196, paragrafo 3
Legittimazione ad agire e spese processuali in materia ambientale ai sensi della convenzione di Aarhus
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Târgu-Mureş in una controversia relativa all’impugnazione di atti amministrativi connessi alla realizzazione di una discarica a Pojorâta, in Romania. La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, della convenzione di Aarhus, nonché l’articolo 47 della Carta, con riferimento sia alla legittimazione ad agire di una società civile professionale di avvocati sia alla disciplina delle spese processuali.
Fatti e procedimento principale
La società civile professionale di avvocati AB & CD aveva chiesto l’annullamento del piano regolatore del 16 settembre 2009 e del permesso di costruire del 3 ottobre 2012, adottati per la costruzione di una discarica. Il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione di capacità processuale, ma aveva dichiarato irricevibile il ricorso per mancanza di legittimazione e di interesse ad agire, sul rilievo che la società non aveva dimostrato un interesse legittimo privato. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se una simile disciplina sia compatibile con il diritto UE e con la convenzione di Aarhus.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la convenzione di Aarhus:
- articolo 2, paragrafi 4 e 5, sulle nozioni di "pubblico" e "pubblico interessato";
- articolo 3, paragrafo 8, sul divieto di penalizzazione di chi esercita i diritti della convenzione;
- articolo 9, paragrafi 2, 3, 4 e 5, sull’accesso alla giustizia e sul requisito della non eccessiva onerosità.
Sono inoltre richiamati:
- articolo 47 della Carta;
- articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
- direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti;
- direttiva 2011/92/UE, richiamata in via di analogia dalla giurisprudenza precedente.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge i dubbi della Commissione sulla chiarezza della domanda e afferma che il rinvio è ricevibile. La controversia principale verte sul controllo di legittimità di atti amministrativi alla luce di obblighi derivanti dalla direttiva 1999/31/CE, sicché rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.
Prima e seconda questione: legittimazione ad agire del soggetto diverso da una ONG ambientale
La Corte osserva che il diritto rumeno distingue tra:
- interessi legittimi privati, che devono essere dimostrati per agire contro atti amministrativi non diretti al ricorrente;
- interessi legittimi pubblici, azionabili solo in via subordinata, salvo il regime speciale delle ONG ambientaliste previsto dall’articolo 20, paragrafo 6, dell’OUG n. 195/2005.
La AB & CD non rientra tra le ONG di tutela ambientale e non ha dimostrato né un interesse legittimo privato né un nesso concreto con il progetto contestato. La Corte afferma che l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus consente agli Stati membri di fissare criteri procedurali per determinare i titolari del diritto di ricorso, purché tali criteri non svuotino di effetto utile il diritto di accesso alla giustizia. Nel caso rumeno, la condizione dell’interesse legittimo privato serve a individuare chi sia effettivamente toccato dall’atto amministrativo senza limitare l’oggetto del ricorso né escludere intere categorie dal contenzioso.
La Corte conclude dunque che l’articolo 9, paragrafo 3, non osta a una normativa nazionale che riconosca la legittimazione ad agire, a soggetti giuridici diversi dalle ONG ambientaliste, solo se essi deducono un interesse legittimo privato o un interesse connesso direttamente al loro oggetto sociale. In ragione di tale risposta, la Corte ritiene non necessario esaminare la prima questione sulla nozione di "pubblico".
Terza questione: non eccessiva onerosità e spese di lite
La Corte ricorda che il requisito della non eccessiva onerosità dell’articolo 9, paragrafo 4, si applica anche ai ricorsi di cui al paragrafo 3, e quindi anche a controversie come quella relativa al piano regolatore e al permesso di costruire impugnati nel procedimento principale. Tale requisito opera indipendentemente dall’esito del giudizio, dunque anche quando il ricorso sia dichiarato irricevibile.
Il giudice nazionale può porre spese a carico della parte soccombente, poiché l’articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Aarhus non esclude la condanna alle spese ragionevoli. Tuttavia, la verifica dell’eventuale eccessiva onerosità deve essere globale e tenere conto di tutte le spese del procedimento. In tale valutazione il giudice deve considerare:
- l’interesse della parte ricorrente a difendere i propri diritti;
- l’interesse generale alla tutela dell’ambiente;
- la situazione delle parti;
- le probabilità ragionevoli di successo;
- l’importanza della posta in gioco;
- la complessità del diritto e del procedimento;
- l’eventuale carattere temerario del ricorso.
La Corte precisa che gli articoli 9, paragrafi 4 e 5, della convenzione di Aarhus non hanno effetto diretto, ma devono essere interpretati in modo conforme all’articolo 47 della Carta e al principio di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se gli articoli 451-453 del codice di procedura civile rumeno consentano una valutazione adeguata delle spese secondo tali criteri.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus non osta alla normativa rumena che subordina la legittimazione ad agire di un soggetto diverso da una ONG ambientalista alla dimostrazione di un interesse legittimo privato o di un interesse direttamente connesso all’oggetto sociale;
- l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone che, nella regolazione delle spese, il giudice tenga conto di tutte le circostanze del caso, incluso l’interesse del ricorrente e l’interesse generale alla tutela dell’ambiente, per garantire che il procedimento non sia eccessivamente oneroso.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus lascia agli Stati membri un margine di apprezzamento nella definizione dei criteri di accesso alla giustizia, ma non consente regole che rendano illusorio il ricorso in materia ambientale. Conferma altresì che il controllo sulla non eccessiva onerosità non si esaurisce in un limite astratto alle spese, ma richiede una valutazione concreta e complessiva del carico economico del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-122/22
- Sentenza · 11 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-231/22
- Sentenza · 11 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-330/22
- Sentenza · 11 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-361/22
- Sentenza · 11 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-363/22
- Sentenza · 11 gen 2024Corte di giustizia, Sentenza C-371/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →