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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-122/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 gennaio 2024. — Dyson Ltd e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Energia – Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato della Commissione europea che integra tale direttiva – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Requisito della violazione sufficientemente qualificata di una norma di legge preordinata a conferire diritti ai singoli – Violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale – Fattori rilevanti in assenza di discrezionalità. — Causa C-122/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione delle società Dyson contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento danni per l’adozione del regolamento delegato sugli aspirapolvere. Pur riconoscendo che la Commissione aveva violato l’elemento essenziale della direttiva 2010/30 relativo alle informazioni sul consumo "durante l’uso", la Corte ha escluso che tale violazione fosse sufficientemente qualificata ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Sono stati quindi confermati il rigetto della domanda risarcitoria e la condanna alle spese.

Impugnazione respinta: per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non basta l’illegittimità del regolamento sugli aspirapolvere, occorrendo una violazione sufficientemente qualificata, non ravvisata dalla Corte nella scelta del metodo di prova della Commissione.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel negare la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata, ai fini dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, da parte della Commissione nell’adozione del regolamento delegato n. 665/2013 sull’etichettatura energetica degli aspirapolvere, in particolare per la violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE e dei principi di parità di trattamento, buona amministrazione, diligenza e libertà d’impresa; e se il Tribunale avesse inoltre violato l’autorità di cosa giudicata e il dovere di motivazione.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che, ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex articolo 340, secondo comma, TFUE, la violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli si apprezza in funzione di tutte le circostanze del caso: il grado di discrezionalità dell’istituzione è un elemento rilevante ma non esclusivo. Anche quando la norma violata non lasci alcun margine di discrezionalità, la responsabilità sorge solo se l’inosservanza appare manifesta e grave nel contesto concreto, tenendo conto anche della complessità tecnica e delle difficoltà interpretative; nel caso di specie, la Commissione non ha travalicato in modo manifesto e grave i limiti del suo potere nel scegliere il metodo di prova per gli aspirapolvere, sicché manca la violazione sufficientemente qualificata e l’impugnazione va respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Direttiva 2010/30/UE
  • Regolamento delegato (UE) n. 665/2013
  • Regolamento (UE) 2017/1369
  • Regolamento (UE) n. 666/2013
  • Articolo 11 della direttiva 2010/30/UE
  • Articolo 10 della direttiva 2010/30/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2010/30/UE
  • Articolo 5 della direttiva 2010/30/UE
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione Dyson contro il rigetto della domanda di risarcimento per il regolamento sugli aspirapolvere

La causa è un’impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di risarcimento danni intentata dal gruppo Dyson. La controversia riguarda il regolamento delegato (UE) n. 665/2013, adottato dalla Commissione in materia di etichettatura energetica degli aspirapolvere, e la questione se la sua illegittimità possa fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Contesto normativo

La pronuncia ruota attorno alla direttiva 2010/30/UE, che istituiva un quadro per l’etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia, poi abrogata dal regolamento (UE) 2017/1369. La direttiva prevedeva che le informazioni fornite ai consumatori riguardassero il consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali "durante l’uso". Rilevanti sono in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, sulla finalità di armonizzazione e sul campo di applicazione;
  • l’articolo 5, sulle obbligazioni dei fornitori;
  • l’articolo 10, in materia di atti delegati, che imponeva alla Commissione di definire gli elementi specifici dell’etichetta e della scheda, nonché le norme e i metodi di misurazione;
  • l’articolo 11, sull’esercizio della delega.

Fatti e procedimento amministrativo e giudiziario precedente

In base alla delega della direttiva, la Commissione aveva adottato il regolamento controverso, che per gli aspirapolvere prevedeva un metodo di prova fondato sul contenitore vuoto all’inizio delle prove. Dyson sosteneva che tale metodo sottostimasse le prestazioni dei suoi aspirapolvere ciclonici e non rispettasse l’obbligo di misurare il rendimento "durante l’uso".

Dopo un primo ricorso di annullamento respinto dal Tribunale, la Corte aveva annullato la prima sentenza di appello e rinviato la causa al Tribunale. Quest’ultimo, con la sentenza di annullamento definitiva, aveva poi dichiarato illegittimo il regolamento per violazione dell’elemento essenziale dell’atto abilitativo, senza esaminare altri motivi.

Successivamente Dyson e le altre società avevano promosso un’azione di risarcimento danni, sostenendo che la Commissione avesse commesso diverse violazioni sufficientemente qualificate, tra cui:

  • violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30;
  • violazione del principio di parità di trattamento;
  • violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza;
  • violazione della libertà d’impresa.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo che nessuna delle illegittimità invocate integrasse una violazione sufficientemente qualificata.

Questioni sollevate in impugnazione

Le ricorrenti deducevano sette motivi, tutti diretti contro il ragionamento del Tribunale sulla nozione di "violazione sufficientemente qualificata". I profili principali erano:

  • se la violazione di un elemento essenziale della direttiva 2010/30 bastasse, da sola, a fondare la responsabilità;
  • se il Tribunale avesse erroneamente valorizzato la complessità tecnica e normativa della materia;
  • se il Tribunale avesse violato l’autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento;
  • se il Tribunale avesse preso in considerazione elementi successivi o irrilevanti;
  • se le violazioni dei principi di parità di trattamento, buona amministrazione e libertà d’impresa potessero essere considerate, nel caso concreto, sufficientemente qualificate.

Ragionamento della Corte sulla nozione di violazione sufficientemente qualificata

La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata secondo cui, per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex articolo 340, secondo comma, TFUE, occorrono una norma preordinata a conferire diritti ai singoli, una violazione sufficientemente qualificata, un danno e un nesso causale.

La Corte precisa che:

  • la violazione sufficientemente qualificata si configura quando l’istituzione travalica in modo manifesto e grave i limiti del suo potere discrezionale;
  • il grado di discrezionalità è un elemento importante, ma non unico;
  • vanno considerati anche il settore, il contesto, la complessità della situazione, le difficoltà di applicazione o di interpretazione e la scusabilità dell’errore.

Ne consegue che l’assenza di margine di discrezionalità non comporta automaticamente la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata: anche in tale ipotesi occorre valutare tutte le circostanze del caso. Questo è il passaggio decisivo della sentenza.

Applicazione al caso concreto

La Corte reputa corretto il metodo seguito dal Tribunale. In particolare:

  • il Tribunale aveva accertato che la Commissione non disponeva di margine di discrezionalità rispetto al rispetto dell’elemento essenziale della direttiva relativo alle informazioni "durante l’uso";
  • tuttavia aveva poi esaminato il contesto tecnico e normativo, compresa la complessità della scelta del metodo di prova, i dubbi sulla validità scientifica e l’esigenza di informazioni accurate e riproducibili per i consumatori;
  • aveva anche valutato gli elementi emersi nel procedimento di annullamento e nel regolamento stesso.

La Corte ritiene che il Tribunale abbia legittimamente considerato che la Commissione, pur errando, non abbia commesso un errore manifesto e grave tale da integrare una violazione sufficientemente qualificata. La questione era complessa sul piano tecnico e interpretativo, e l’errore non appariva inescusabile nel contesto specifico.

Autorità di cosa giudicata e motivazione

La Corte respinge anche le censure relative all’autorità di cosa giudicata e ai difetti di motivazione.

Secondo la Corte:

  • il Tribunale, nel giudizio risarcitorio, poteva esaminare nuovamente il contesto e le circostanze dell’errore della Commissione, perché si trattava di una valutazione diversa da quella compiuta nel giudizio di annullamento;
  • non vi è violazione del giudicato, poiché il Tribunale ha preso come premessa la constatazione già acquisita dell’assenza di margine di discrezionalità e ha poi svolto una valutazione autonoma sulla gravità qualificata della violazione;
  • il Tribunale ha motivato in modo sufficiente il proprio ragionamento, spiegando perché ritenesse rilevanti i dubbi sulla validità del metodo di prova e la complessità della questione.

Elementi tecnici e metodo di prova

La Corte accetta che il Tribunale abbia dato rilievo alla complessità della definizione del "contenitore pieno" e ai documenti tecnici richiamati nella sentenza impugnata, compreso l’articolo 7 del regolamento controverso, che prevede un riesame alla luce del progresso tecnologico e della fattibilità di metodi con contenitore parzialmente riempito.

La Corte ritiene non fondati gli argomenti secondo cui il Tribunale avrebbe:

  • snaturato la norma tecnica Cenelec EN 60312-1:2013;
  • statuito ultra petita;
  • violato il contraddittorio;
  • preso in considerazione elementi successivi o irrilevanti.

Viene inoltre chiarito che il richiamo ad altri regolamenti, come il regolamento (UE) n. 666/2013, non era idoneo a dimostrare l’erroneità del ragionamento del Tribunale, perché i tipi di misurazione erano diversi e non comparabili.

Violazioni ulteriori: parità di trattamento, buona amministrazione e libertà d’impresa

Quanto ai motivi dal quinto al settimo, la Corte rileva che anche le ulteriori violazioni dedotte dalle ricorrenti derivavano essenzialmente dalla medesima scelta della Commissione di adottare un metodo di prova con contenitore vuoto in violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30.

Poiché il Tribunale aveva già correttamente escluso che tale violazione fosse sufficientemente qualificata, ne consegue che anche le altre violazioni invocate non potevano, nel caso concreto, fondare la responsabilità dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Le ricorrenti sono condannate, oltre che alle proprie spese, anche a quelle della Commissione europea.

Principio affermato

Il principio centrale della pronuncia è che, in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la violazione di una norma che non lasci discrezionalità all’istituzione non è di per sé sufficiente: occorre pur sempre che, valutate tutte le circostanze del caso, l’inosservanza appaia manifesta e grave. Nel caso degli aspirapolvere, la Commissione ha violato la direttiva 2010/30, ma non in modo così qualificato da far sorgere il diritto al risarcimento.

Come è indicizzato

Materieenergiaetichettatura energeticaresponsabilità extracontrattuale dell’unionediritto della concorrenza tecnica e normalizzazionecontrollo degli atti delegati

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