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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento a) della disposizione dirigenziale a firma del Dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli n. 70 del 27 gennaio 2025 (prot. n. 1051I/2025/0000070 del 4 febbraio 2025), comunicata in data 6 febbraio 2025 al tecnico incaricato dal sig. Alfredo Ciardiello, con la quale è stato nuovamente disposto il rigetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 5 della L.R. Campania 19/2009, in data 28 novembre 2012; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, incluse, ove necessario e per quanto di ragione: b.1) la proposta di provvedimento del 24.01.2025 a firma del Responsabile del procedimento, richiamata nel provvedimento sub a) ed allo stato non conosciuta; b.2) la nota del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli prot. n. PG/2024/1087941 del 16 dicembre 2024, recante la rinnovata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza suindicata.

Giustizia amministrativa202501818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: secondo diniego di permesso di costruire relativo a un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico ai sensi del Piano Casa regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego comunale, adottato dopo l’annullamento giurisdizionale del precedente diniego e la condanna del Comune a rinnovare l’esercizio del potere, in relazione a un’istanza del 28 novembre 2012 diretta alla demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, di tre corpi di fabbrica indicati come A, B e C, per realizzare un unico fabbricato abitativo con vano interrato destinato a deposito. Il Comune ha fondato il nuovo diniego: sulla non computabilità, nella volumetria di partenza, di porzioni a destinazione non residenziale e sull’impossibilità del relativo mutamento d’uso ai sensi dell’art. 114 della Variante al PRG; sulla non conformità dell’altezza media del corpo A, pari a 2,30 metri, rispetto al limite di 2,40 metri previsto dalla legge regionale, con conseguente insufficienza della volumetria residenziale utile anche ai fini dell’incremento; sulla computabilità di volumetria aggiuntiva derivante da un piano parzialmente interrato destinato a deposito; nonché su carenze documentali riguardanti asseverazione, elaborati grafici, relazione tecnica, documentazione fotografica, perizia estimativa e atti o elaborati relativi alla sicurezza strutturale e degli impianti, al risparmio energetico, ai requisiti acustici e all’accessibilità. Tali circostanze sono state analiticamente contestate dal ricorrente, anche mediante perizia tecnica. Il ricorrente ha inoltre dedotto, tra l’altro, censure connesse ai limiti della riedizione del potere dopo il precedente giudicato di annullamento e alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, in considerazione dell’omesso esame delle controdeduzioni già presentate nel precedente procedimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la causa non matura per la decisione, poiché gli aspetti tecnici e procedimentali controversi non risultano sufficientemente accertati. Ha disposto una verificazione, da svolgersi da parte del dirigente competente della Regione Campania in materia di governo del territorio, eventualmente delegabile a un dirigente o funzionario tecnico munito delle necessarie competenze. Il verificatore dovrà accertare: la natura pertinenziale o meno del corpo C e la sua computabilità nella volumetria di partenza, anche rispetto alla possibilità di mutamento di destinazione d’uso; l’applicabilità e la misura del limite di altezza media fuori terra di 2,40 metri sui corpi A, B e C; la computabilità del piano interrato nella volumetria definitiva, considerando anche le modifiche progettuali successive al primo preavviso di rigetto; e la completezza dell’istanza, tenendo conto anche della documentazione allegata a precedenti istanze. La relazione dovrà essere documentata, formata nel contraddittorio delle parti e depositata entro 120 giorni dall’insediamento del verificatore, da perfezionare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ogni decisione di rito e di merito è stata riservata. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni processuali utilizzate quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 5 l.r. Campania 19/2009

    Disciplina regionale posta a fondamento dell’istanza di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico nell’ambito del Piano Casa.

  • art. 2, comma 1, lett. d), l.r. Campania 19/2009

    per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40

    Prevede il limite di altezza media interna netta di 2,40 metri rilevante per la determinazione della superficie lorda e per l’applicazione dell’incremento volumetrico.

  • art. 114 della Variante generale al PRG

    Richiamato dal Comune quale disposizione ostativa al mutamento di destinazione d’uso da deposito a residenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva sia per la comunicazione dei motivi ostativi sia per i limiti della riedizione del potere dopo il giudicato, con particolare riguardo all’esame delle controdeduzioni dell’interessato.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Comune in relazione alla documentazione necessaria per l’istanza di permesso di costruire.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Richiamato con riferimento alla perizia estimativa per il calcolo del contributo di costruzione.

  • artt. 49 ss. d.P.R. 115/2002

    Richiamati per la liquidazione del compenso del verificatore e la predisposizione della nota spese.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un’impugnazione dipende da accertamenti tecnici controversi e non adeguatamente esplorati, il giudice amministrativo può disporre una verificazione prima di definire le questioni di rito e di merito.
  • In una controversia relativa all’applicazione della disciplina regionale del Piano Casa, la computabilità delle volumetrie esistenti e progettate deve essere verificata considerando la destinazione d’uso dei manufatti, la loro eventuale natura pertinenziale, i limiti regionali sulle altezze e la disciplina urbanistica comunale sul mutamento di destinazione d’uso.
  • Dopo l’annullamento giurisdizionale di un diniego per carenza di motivazione e istruttoria, la riedizione del potere amministrativo deve confrontarsi con i rilievi conformativi del giudicato e con le controdeduzioni dell’interessato già presentate nel procedimento, nei limiti derivanti dall’art. 10-bis l. 241/1990.
  • La valutazione della completezza documentale di un’istanza edilizia deve tenere conto, ove rilevante, anche della documentazione già prodotta dall’interessato nell’ambito di precedenti istanze o fasi del medesimo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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