Ordinanza n. 190/2026 - Roma, Sezione 2T
per la correzione della sentenza n. 16436 del 6.11.2023 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 9505 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato, ma aveva omesso la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha chiesto la correzione di errore materiale della sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su un decreto della Corte d’appello di Roma in materia di equa riparazione. La sentenza aveva posto le spese di lite a carico del Ministero della giustizia e le aveva liquidate in complessivi euro 500, oltre IVA, CPA, spese successive alla formazione del titolo esecutivo e rimborso del contributo unificato, ma non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario nel ricorso introduttivo. Il Ministero non ha formulato osservazioni contrarie.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo sussistente l’errore materiale derivante dall’omessa pronuncia sulla specifica richiesta di distrazione delle spese. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza richiamata, il rimedio per l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione è il procedimento di correzione degli errori materiali e che il difensore è legittimato a proporlo quando abbia formulato la richiesta nel corso del giudizio. Ha quindi disposto la correzione del punto 3 del dispositivo della sentenza, sostituendo la formulazione originaria con quella che prevede il pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, con distrazione dei compensi di avvocato in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha demandato alla Segreteria l’esecuzione della correzione ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per correggere l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata specificamente formulata nel giudizio.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La Segreteria deve procedere alla correzione della sentenza secondo quanto disposto dal giudice.
l. 89/2001
È richiamata quale disciplina del procedimento di equa riparazione cui si riferiva il giudicato posto in ottemperanza; non costituisce oggetto diretto della correzione.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia, nel dispositivo di una sentenza, sulla richiesta specificamente formulata di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale correggibile mediante l’apposito procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a.
- Il difensore che si sia dichiarato antistatario e abbia formulato nel giudizio la richiesta di distrazione delle spese è legittimato a proporre l’istanza di correzione della sentenza che abbia omesso tale statuizione.
- La correzione può incidere sul dispositivo della sentenza per inserirvi la distrazione dei compensi professionali in favore del difensore antistatario, senza modificare la statuizione sostanziale di condanna alle spese.
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