Ordinanza n. 212/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento - Dell'illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza diffida datata 18.01.2025 ed inviata via pec in data 26.01.2025 con cui la ricorrente ha chiesto che Roma Capitale consentisse la realizzazione dell'intervento edificatorio previsto nell'ambito del Piano di zona B35 Massimina "Massimina Villa Paradiso" - Variante bis) avente ad oggetto le cubature assegnate alla ricorrente nella misura pari a mc 7.102,55 "residenziali" e a mc 1.014,65 "non residenziali" di cui alla Determinazione Dirigenziale n.346 del 4 marzo 2015, previa adozione degli atti attuativi mancanti secondo quanto pattuito nella convenzione Repertorio n. 5879 Raccolta n.4565 del 18.01.2021 sottoscritta innanzi al Notaio Dott. Camillo Ungari Trasatti ovvero, in subordine, il pagamento in ordine alle aere cedute delle indennità di esproprio quantificabile in 904.053,15 (novecentoquattromilacinquantatre virgola quindici) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 845 del 30 maggio 2008 prot.gen.n.QI/36381 oltre gli interessi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno che verrà azionato nelle sedi competenti. nonché - dell'obbligo in capo alla resistente di provvedere all'adozione degli atti che consentano alla ricorrente di realizzare l'intervento edilizio previsto sia dai provvedimenti che dagli atti convenzionali riguardanti l'oggetto anche previa nomina di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza-diffida volta a ottenere gli atti attuativi necessari alla realizzazione di un intervento edificatorio, con domanda subordinata di pagamento di un’indennità per aree cedute gratuitamente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, in via principale, un’azione avverso il silenzio-inadempimento di Roma Capitale, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia sull’istanza del 18 gennaio 2025, diretta a ottenere l’adozione degli atti necessari per consentire la realizzazione di un intervento edificatorio previsto da un piano di zona e da una convenzione urbanistica. In via subordinata, ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’indennità di esproprio, quantificata in euro 904.053,15, per le aree cedute gratuitamente in esecuzione della convenzione, oltre interessi. Roma Capitale si è costituita resistendo al ricorso. Il Collegio ha rilevato che le due domande sono connesse e soggette a riti diversi: la domanda principale è soggetta al rito camerale proprio dell’azione avverso il silenzio, mentre la domanda subordinata di condanna al pagamento di un’indennità è soggetta al rito ordinario.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda avverso il silenzio né quella subordinata di condanna. Ha ritenuto applicabile l’art. 32, comma 1, c.p.a., che consente il cumulo di domande connesse e stabilisce che, quando le azioni sono soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario, salvo le eccezioni previste dal codice. Secondo il Collegio, la domanda subordinata di pagamento dell’indennità, non essendo una domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a., non rientra nell’eccezione prevista dall’art. 117, comma 6, c.p.a., che consente di trattare separatamente con rito ordinario la domanda risarcitoria nell’ambito di un giudizio sul silenzio. Il rito ordinario esercita pertanto una vis attractiva sull’intero giudizio. È stata disposta la conversione del rito, con cancellazione della causa dal ruolo camerale e reiscrizione nel ruolo ordinario, in vista della successiva fissazione dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.
Il cumulo di domande connesse soggette a riti diversi comporta, in via generale, l’applicazione del rito ordinario, che attrae l’intero giudizio.
art. 117, comma 6, c.p.a.
consente al giudice di “definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”
L’eccezione alla concentrazione del giudizio riguarda esclusivamente la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a.; non si estende alla domanda di condanna al pagamento di un’indennità.
art. 30, comma 4, c.p.a.
risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
La domanda risarcitoria per danno da ritardo è distinta dalla domanda di pagamento di un’indennità relativa ad aree cedute gratuitamente, sicché quest’ultima non beneficia della separazione dei riti prevista dall’art. 117, comma 6, c.p.a.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio sono cumulate domande connesse soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario, il quale esercita una vis attractiva sull’intero giudizio, salvo le specifiche eccezioni previste dal codice del processo amministrativo.
- L’art. 117, comma 6, c.p.a. consente di trattare con rito camerale l’azione avverso il silenzio e con rito ordinario la domanda risarcitoria soltanto quando quest’ultima sia proposta ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a., cioè per il danno conseguente all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
- La domanda di condanna al pagamento di un’indennità per aree cedute gratuitamente nell’ambito di una convenzione urbanistica non è equiparabile alla domanda risarcitoria per danno da ritardo di cui all’art. 30, comma 4, c.p.a.; se connessa all’azione avverso il silenzio, determina la trattazione dell’intero giudizio secondo il rito ordinario.
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