Ordinanza n. 189/2026 - Roma, Sezione 2T
quanto al ricorso n. 6330 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della Comunicazione di Graduatoria relativa alla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, pubblicata il 24.4.2025; - della Comunicazione di esclusione dalla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, prot. 74934 del 24.4.2025 e comunicata alla Ricorrente a mezzo PEC in data 7.5.2025; - della Nota prot. 85097 del 13.5.2025 ad integrazione della Comunicazione di esclusione dalla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, prot. 74934 del 24.4.2025; del Riscontro all'istanza di accesso agli atti, prot. 92431 del 23.5.2025; - del Verbale n. 8 della Commissione Giudicatrice contenente le valutazioni delle offerte ricevute e la non amissione all'apertura delle offerte economiche della Ricorrente; - della Nota prot. 25137 del 10.2.2025 di nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice; - del Capitolato speciale e, per quanto occorrer possa, dell'intera "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98"; della Delibera n. 27 del 20.5.2025 con la quale ATAC S.p.A. ha aggiudicato l'appalto "Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina - CIG: B4276A4E98" in favore di LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; - della Comunicazione Digitale dell'Aggiudicazione, ex art. 90, Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 91550 del 22.5.2025, in favore di LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; e comunque, conseguentemente, per l'annullamento, di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto, nonché per la declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto eventualmente stipulato affinché, sussistendone i presupposti, venga disposta, ex art. 124 c.p.a., la reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente e per la condanna di ATAC S.p.A. alla pubblicazione della documentazione ex art. 36, c. 1, D.lgs. 36/2023, nonché delle offerte con le quali è stata confrontata quella della ricorrente per 'attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi A3 e B2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società cooperativa sociale gialla il 20/11/2025: per l’annullamento, con il ricorso principale - della Comunicazione di Graduatoria relativa alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, pubblicata il 24.4.2025; - della Comunicazione di esclusione dalla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, prot. 74934 del 24.4.2025 e comunicata alla Ricorrente a mezzo PEC in data 7.5.2025; - della Nota prot. 85097 del 13.5.2025 ad integrazione della Comunicazione di esclusione dalla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, prot. 74934 del 24.4.2025; - del Riscontro all’istanza di accesso agli atti, prot. 92431 del 23.5.2025; - del Verbale n. 8 della Commissione Giudicatrice contenente le valutazioni delle offerte ricevute e la non amissione all’apertura delle offerte economiche della Ricorrente; - della Nota prot. 25137 del 10.2.2025 di nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice; - del Capitolato speciale e, per quanto occorrer possa, dell’intera “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98”; - della Delibera n. 27 del 20.5.2025 con la quale ATAC S.p.A. ha aggiudicato l’appalto “Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina - CIG: B4276A4E98” in favore di LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; - della Comunicazione Digitale dell’Aggiudicazione, ex art. 90, Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 91550 del 22.5.2025, in favore di LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; e comunque, conseguentemente, per l’annullamento, di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto, nonché per la declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto eventualmente stipulato affinché, sussistendone i presupposti, venga disposta, ex art. 124 c.p.a., la reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dalla Ricorrente nonché per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti, ex art. 36, c. 1, sottesi alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina, G15438, CIG B4276A4E98, nonché delle offerte con le quali è avvenuto il confronto a coppie della ricorrente e per la condanna di ATAC S.p.A. alla pubblicazione della documentazione ex art. 36, c. 1, D.lgs. 36/2023, nonché delle offerte con le quali è stata confrontata quella della ricorrente per l’attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi A3 e B2. nonché, con il presente ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento dei medesimi atti e provvedimenti gravati con il ricorso principale, in ragione dei vizi e delle illegittimità conosciuti dalla ricorrente in seguito alla produzione documentale di ATAC del 15/10/2025 resa in esecuzione dell’Ordinanza di Codesto Ecc.mo TAR Lazio, Roma, n. 17339/2025 del 9/10/2025. quanto al ricorso n. 14266 del 2025: per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto del Ricorrente di accedere integralmente e senza limitazione alcuna al contenuto integrale dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico la Scintilla Sociale Società cooperativa Sociale e dall'operatore economico Esperia S.r.l., risultando strettamente indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa; nonché per l'ottemperanza della Ordinanza TAR Lazio Roma, n. 17339/2025 in relazione alla mancata ostensione da parte di ATAC dell'offerta tecnica della Scintilla Sociale Società Cooperativa Sociale e, ove occorra, per l'annullamento - della nota ATAC prot. n. del 15.10.2025 di trasmissione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti con cui è stato effettuato il confronto a coppie, nella parte in cui: - è stata omessa l'offerta tecnica della Scintilla Sociale Società cooperativa Sociale; - è stata trasmessa l'offerta tecnica della Esperia S.r.l., concorrente di cui sopra oscurata dei criteri oggetto di valutazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto; nonché per la conseguente condanna della Stazione appaltante a consentire il pieno ed integrale accesso alla documentazione richiesta. .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nel ricorso n. 14266 del 2025, mancata integrale esecuzione dell'ordinanza di ostensione documentale e nota di trasmissione parziale o oscurata delle offerte tecniche; nel ricorso n. 6330 del 2025, esclusione dalla gara e aggiudicazione del servizio ad altro operatore
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura aperta per la gestione di alcuni asili nido aziendali, contestando in particolare la propria esclusione dalla fase di apertura delle offerte economiche, le valutazioni della commissione giudicatrice, la graduatoria e l'aggiudicazione ad altra cooperativa. Ha inoltre chiesto l'accesso alla documentazione di gara e alle offerte tecniche utilizzate nel confronto a coppie, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento per equivalente. Con il ricorso n. 14266 del 2025 ha lamentato la mancata integrale esecuzione dell'ordinanza del TAR n. 17339/2025, sostenendo che ATAC non avesse osteso l'offerta tecnica dell'aggiudicataria e avesse trasmesso l'offerta di altra concorrente con oscuramenti relativi agli elementi valutati. La ricorrente ha successivamente dichiarato cessata la materia del contendere poiché ATAC, con comunicazione del 28 novembre 2025, ha fornito la documentazione mancante.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Quanto al ricorso n. 14266 del 2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché l'accesso integrale richiesto è stato consentito successivamente alla proposizione del ricorso, mediante trasmissione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e dell'integrale offerta tecnica dell'altra concorrente. Poiché l'ostensione è intervenuta solo dopo l'introduzione del giudizio, ha condannato ATAC al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori. Quanto al ricorso n. 6330 del 2025, il TAR non ha deciso il merito e ha confermato il rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 18 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
È richiamato quale base dell'azione per l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione di gara; la definizione della controversia è intervenuta per sopravvenuta ostensione integrale.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
pubblicazione della documentazione
È richiamato con riferimento agli obblighi di ostensione e pubblicazione della documentazione della procedura di affidamento.
art. 122 c.p.a.
declaratoria di inefficacia
È richiamato nella domanda proposta nel ricorso principale per l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, senza essere esaminato nell'ordinanza.
art. 124 c.p.a.
reintegrazione in forma specifica
È richiamato nella domanda di reintegrazione in forma specifica o, in subordine, di risarcimento, senza essere esaminato nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione consente integralmente l'accesso alla documentazione richiesta solo dopo la proposizione del ricorso, la controversia sull'accesso può essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione, ferma la regolazione delle spese in ragione del comportamento processuale e della soccombenza virtuale dell'amministrazione.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa di accesso non determina automaticamente l'irrilevanza delle spese: se l'ostensione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione può essere condannata alle spese del giudizio.
- Ricorsi connessi soggettivamente e oggettivamente, aventi ad oggetto la medesima procedura di gara e la relativa ostensione documentale, possono essere riuniti per ragioni di economia e coerenza della decisione.
Come è indicizzato
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