Ordinanza n. 187/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione NRGE 24869/2019 emessa dal Tribunale di Roma - III sezione es. mobiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Persistente mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma e della sentenza del TAR Lazio n. 16620/2023, nonostante la nomina del Commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma, con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di somme dovute nell’ambito di un giudizio per equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001. Con sentenza n. 16620/2023 il TAR Lazio aveva accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni e nominando, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta, incaricato di provvedere nei successivi novanta giorni. Il ricorrente ha quindi proposto reclamo, deducendo che il Ministero non aveva ancora pagato quanto dovuto, nonostante l’istanza rivolta al Commissario ad acta e il decorso dei termini fissati dalla sentenza, chiedendo l’adozione delle misure necessarie per la piena esecuzione del giudicato, anche mediante la sostituzione dell’ausiliario.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo, rilevando la persistente inottemperanza dell’amministrazione rispetto all’obbligo di pagamento accertato nel giudicato. Ha quindi revocato il Commissario ad acta originariamente nominato con la sentenza n. 16620/2023, individuato nel responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia, e lo ha sostituito con un funzionario del Ministero della Giustizia da individuarsi a cura del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, del personale e dei servizi. Il nuovo Commissario dovrà dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni. Le spese del reclamo sono state compensate tra le parti in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
La disciplina dell’ottemperanza consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato e di nominare o sostituire un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
l. n. 89/2001
Richiamata quale base normativa del giudizio di equa riparazione nel quale erano state riconosciute le somme oggetto dell’ordinanza di assegnazione; il testo non indica uno specifico articolo.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, la persistente inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un obbligo di pagamento stabilito da un provvedimento giudiziario giustifica l’adozione di ulteriori misure attuative, inclusa la sostituzione del Commissario ad acta già nominato.
- Il giudice dell’ottemperanza può revocare il Commissario ad acta originariamente designato e nominare, in sua sostituzione, un funzionario dell’amministrazione, fissando un nuovo termine per l’esecuzione del giudicato.
- La mancata esecuzione del giudicato permane anche quando l’amministrazione non abbia dato seguito all’istanza rivolta al Commissario ad acta e siano inutilmente decorsi i termini stabiliti dal giudice.
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