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Legge

L.R. Abruzzo 24/2005

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 24/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Testo unico Abruzzo su autorizzazione, costruzione, esercizio, controlli e sicurezza di impianti a fune, piste da sci, tappeti mobili e aree sciabili attrezzate. Regola anche obblighi di gestori e utenti, segnaletica, assicurazioni, sanzioni e piani di sicurezza. Le disposizioni vigono nel territorio regionale; il Titolo II-bis sui tappeti mobili è dichiarato transitorio fino alla normativa europea/statale di settore.

Disciplina dei sistemi di trasporto a fune, piste da sci e sicurezza nelle aree sciabili attrezzate

Disciplina regionale di impianti a fune, piste da sci e sicurezza nelle aree sciabili attrezzate

Il provvedimento detta, per la Regione Abruzzo, la disciplina organica dei sistemi di trasporto a fune o assimilati, delle piste da sci e delle infrastrutture accessorie, nonché delle regole di sicurezza, comportamento, vigilanza e sanzioni nelle aree sciabili attrezzate. La normativa è coordinata con il d.lgs. 40/2021 e, per alcune materie, con le ulteriori disposizioni statali richiamate.

Finalità, ambito e definizioni di base

La legge riconosce la funzione sociale e il valore degli sport invernali non agonistici e considera attività di pubblica utilità sia il trasporto pubblico mediante impianti funiviari o assimilati, sia l’esercizio delle piste da sci, delle infrastrutture accessorie e delle opere di difesa e sicurezza. L’ambito comprende costruzione, adeguamento, manutenzione ed esercizio degli impianti, l’apprestamento e l’esercizio delle piste, la gestione della sicurezza nelle aree sciabili e il comportamento di utenti e sciatori.

Pianificazione territoriale e aree sciabili attrezzate

La realizzazione e la gestione delle componenti dell’area sciabile attrezzata sono assoggettate sia alla legge regionale sia alla normativa urbanistica e territoriale. L’individuazione delle aree sciabili avviene negli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, in coerenza con sviluppo ordinato del territorio, tutela paesaggistica e ambientale, attività produttive e turismo.

La programmazione degli interventi è affidata al Piano dei Bacini Sciistici (P.d.B.S.), predisposto secondo la L.R. 10 luglio 2002, n. 13. In attesa dell’entrata in vigore del P.d.B.S., la Giunta regionale, d’intesa con la Commissione consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la successiva approvazione dei progetti di impianti, piste e infrastrutture accessorie.

Pubblica utilità, servitù e disponibilità dei suoli

L’approvazione del Piano dei Bacini Sciistici è il presupposto per la costituzione coattiva delle servitù connesse alla gestione delle aree. La dichiarazione di pubblica utilità è adottata dal Comune interessato.

I richiedenti l’autorizzazione possono ottenere coattivamente la disponibilità delle aree necessarie per stazioni, accessi, parcheggi, piste, tracciati d’impianto, elettrodotti e opere accessorie, nonché le relative servitù di transito, aereo e di passaggio. La durata delle servitù coincide con quella dell’autorizzazione. È disciplinata anche la revoca del vincolo dopo un anno dalla decadenza, revoca o risoluzione dell’autorizzazione, se non intervengono nuove concessioni o autorizzazioni.

Autorizzazioni per impianti a fune e rapporto con i Comuni

La costruzione e l’esercizio di linee funiviarie e impianti assimilati sono soggetti ad autorizzazione regionale rilasciata dalla Struttura regionale competente. Le domande devono essere corredate da progetto e documentazione tecnica completa; l’istruttoria può richiedere integrazioni e pareri tecnici, anche dell’ANSFISA o della Direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I Comuni conservano le competenze sulle procedure amministrative relative all’attribuzione dei terreni e sulla dichiarazione di pubblica utilità. Per impianti che interessano più Regioni, la concessione è accordata previa intesa con le Regioni confinanti.

Trasferimenti, durata, revoca, decadenza e ripristino degli impianti

L’autorizzazione può essere trasferita ad altro soggetto, che assume tutti gli obblighi derivanti dal titolo originario. In caso di trasferimento temporaneo dell’azienda o di morte del concessionario, sono previsti termini stringenti per la domanda di reintestazione o subentro. La durata dell’autorizzazione coincide con la vita tecnica dell’impianto.

La revoca è possibile su richiesta del titolare, per sopravvenuta pericolosità del terreno o per ragioni di pubblico interesse; in quest’ultimo caso è previsto un indennizzo. La decadenza scatta, tra l’altro, per mancato avvio del servizio, abbandono o interruzione, violazione degli obblighi autorizzativi, rifiuto del trasporto postale o estinzione del titolare. In caso di estinzione dell’autorizzazione, il concessionario deve ripristinare i terreni e demolire le opere fuori terra, salvo diversa utile destinazione.

Piste da sci: autorizzazione, realizzazione, varianti e collaudi

L’apprestamento e la modifica delle piste da sci richiedono autorizzazione regionale. La domanda deve contenere progetto esecutivo, documentazione sulla disponibilità dei terreni o sulle servitù richieste, indicazione degli impianti di risalita serventi e relazione tecnica sulle caratteristiche della pista e sulla sicurezza.

Per le piste esistenti alla data del 31 dicembre 2004 è prevista una disciplina transitoria di riconoscimento e apertura al pubblico nello stato plano-altimetrico di fatto, purché il concessionario presenti la documentazione richiesta entro il termine previsto dalla legge. I lavori devono essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato; la disciplina distingue collaudo estivo e collaudo invernale, entrambi necessari per il pieno esercizio.

Le varianti sostanziali ai progetti richiedono nuova autorizzazione e nuova istruttoria; le modifiche non sostanziali sono autorizzate dal Servizio/Struttura competente.

Esercizio degli impianti e delle piste: regole tecniche e controlli

L’esercizio degli impianti deve svolgersi secondo il regolamento di esercizio approvato unitamente al progetto esecutivo, con direttore o responsabile dell’esercizio e personale abilitato. La portata oraria deve essere coerente con la disponibilità delle piste; la chiusura di una o più piste comporta la riduzione della portata secondo il regolamento di esercizio.

Sono previsti obblighi di esposizione di tariffe, orari, condizioni contrattuali e segnaletica, nonché il trasporto gratuito della corrispondenza postale e del materiale di approvvigionamento per le attività interne all’area. La vigilanza tecnica è affidata ai funzionari statali e regionali; la Struttura regionale può imporre prescrizioni, disporre sospensioni o chiusure e verificare periodicamente anche la sicurezza delle opere di difesa da frane e valanghe.

Tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva

I tappeti mobili installati a servizio di aree sciabili sono ricompresi tra le componenti dell’area sciabile attrezzata e l’esercizio al pubblico è soggetto ad autorizzazione regionale. La domanda richiede marcatura CE, documentazione tecnica, disponibilità dell’area, assicurazione, impegno all’assistenza di due addetti, salvo l’eccezione per le scuole di sci titolari di tappeto mobile in area riservata all’insegnamento.

L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni. L’esercizio senza autorizzazione comporta l’immediata interruzione del servizio e una sanzione di 10.000 euro. La disciplina si applica sino all’emanazione della normativa tecnica europea e statale in materia.

Requisiti di sicurezza delle aree sciabili e delle piste

Le aree sciabili devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico e immuni, secondo ragionevoli previsioni, da frane e valanghe. I progetti devono essere corredati da piani di difesa dal pericolo valanghivo e, per l’esercizio delle piste, da misure e apprestamenti di sicurezza.

Le piste da discesa, da fondo, da slitta e slittino, i percorsi escursionistici, gli itinerari turistici, i tracciati di allenamento e gli snowpark sono disciplinati con requisiti specifici di tracciato, segnalazione, larghezza, delimitazione, preparazione e classificazione. Per alcune tipologie esistono regole speciali su difficoltà, senso di marcia, sorpasso, accessi, chiusura e gestione dei pericoli.

Segnaletica, chiusure e manutenzione

La legge impone un articolato sistema di segnaletica: mappe, indicazione dei colori e del grado di difficoltà delle piste, orari di apertura e chiusura, avvisi di cattivo stato del fondo, pericoli oggettivi, piste chiuse o riservate. La chiusura delle piste deve essere resa evidente con barriere o segnalazioni idonee.

Il gestore e il direttore delle piste devono mantenere le piste in condizioni sicure, chiudendole in caso di pericolo atipico non neutralizzato o assenza di agibilità. I percorsi occasionali e di servizio, una volta cessato l’uso temporaneo, sono segnalati come privi di manutenzione e trattati come fuoripista.

Gestione della sicurezza: PMAS, studi e aggiornamenti annuali

La sicurezza nelle aree sciabili è organizzata tramite tre strumenti tecnici: piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (PMAS), relazioni e studi nivologici/valanghivi/geomorfologici e piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (PGSV). Gli strumenti sono redatti da tecnici abilitati, contengono la valutazione dei rischi e le misure gestionali, sono conservati dal gestore e depositati presso la Struttura regionale competente e, per il PGSV, presso la struttura regionale di protezione civile.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i gestori devono trasmettere una certificazione tecnica di conferma del permanere dell’efficacia delle misure previste nei piani; in caso di mancato invio la Regione può sospendere l’utilizzo di una o più componenti dell’area o dell’intera area.

Diritti e obblighi di utenti e sciatori

L’acquisto dello ski pass dà diritto a informazioni dettagliate su meteo, stato di apertura, pericoli, affluenza, tariffe, assistenza e regole vigenti, oltre che a piste adeguatamente preparate e a un’assistenza idonea. Gli utenti devono comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, rispettare segnaletica e istruzioni, usare solo spazi adeguati alle proprie capacità, segnalare pericoli e rispettare l’ambiente.

Lo sciatore deve mantenere una condotta prudente, rispettare le regole di velocità, precedenza, sorpasso, stazionamento e risalita richiamate dal d.lgs. 40/2021, possedere assicurazione RC per lo sci alpino e osservare ulteriori divieti, tra cui l’accesso senza equipaggiamento, la circolazione fuori orario senza assenso, l’accesso degli animali salvo eccezioni, la discesa a forte velocità con traiettorie rettilinee e la sosta nelle parti terminali delle piste.

Assistenza, soccorso e dotazioni personali

Il gestore deve assicurare soccorso e trasporto degli infortunati, dotarsi di defibrillatori, collegarsi al 112 o a strutture equivalenti e predisporre aree di atterraggio per elisoccorso. Il personale di linea e di stazione deve prestare assistenza agli utenti; il gestore può offrire polizze di responsabilità civile agli utenti all’atto dell’acquisto del titolo di transito.

Per gli sciatori sono previsti obblighi di dotazioni tecniche sicure e, per i minori di 18 anni e per le persone con disabilità, l’obbligo di casco protettivo conforme alla normativa statale, salvo esenzione medica per incompatibilità. Nei tracciati di allenamento il casco è sempre obbligatorio.

Vigilanza, controlli, sanzioni e proventi

La vigilanza è svolta dalle forze di polizia statali e locali, con controllo delle violazioni sia sulla disciplina delle piste sia su quella degli impianti. La legge prevede sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo di impianti o piste, per violazioni degli obblighi di soccorso, assicurazione, chiusura delle piste, segnaletica, condotta degli utenti, uso dei mezzi meccanici e altre ipotesi specifiche.

Sono previste misure accessorie quali il ritiro del titolo di viaggio, la sospensione fino a tre giorni degli abbonamenti plurigiornalieri e, in caso di reiterazione, il ritiro definitivo. I proventi delle sanzioni sono riscossi dalla Regione Abruzzo sui capitoli di entrata dedicati.

Disposizioni finali e efficacia

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale si applicano le disposizioni del d.lgs. 40/2021. La legge promuove inoltre attività di informazione ed educazione sulla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate e la collaborazione tra strutture regionali.

Il testo consolidato contiene norme transitorie e aggiornamenti successivi, tra cui la disciplina provvisoria dei tappeti mobili e le regole transitorie per le piste esistenti; tali previsioni devono essere lette nel quadro delle modifiche più recenti e dei richiami al diritto statale vigente.

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