L.R. Abruzzo 15/2005
Interventi per l'individuazione di sistemi di rintracciabilita' nel settore agricolo ed alimentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Regione Abruzzo sostiene progetti volontari di rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari, con contributi fino al 50% della spesa ammissibile e limiti massimi per beneficiario. La legge disciplina soggetti ammessi, spese finanziabili, priorità e obbligo di conformità a norme UNI certificata entro due anni, pena revoca. Gli effetti decorrono solo dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilità UE.
Sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo e alimentare
Interventi per la rintracciabilità nel settore agricolo e alimentare
La legge disciplina interventi della Regione Abruzzo a sostegno di sistemi volontari di rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari. L’obiettivo è rafforzare sicurezza alimentare, informazione al consumatore, valorizzazione dell’origine e delle qualità produttive, nonché l’innovazione organizzativa e tecnologica delle filiere.
Finalità e ambito applicativo
La disciplina si applica ai progetti di rintracciabilità relativi alle filiere agroalimentari operanti nel territorio regionale. La rintracciabilità è intesa come possibilità di ricostruire, seguire e comunicare il percorso del prodotto nelle fasi di raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione.
Progetti finanziabili
Sono ammessi a contributo i progetti finalizzati all’introduzione di sistemi di rintracciabilità per:
- filiera completa, dall’azienda agricola all’unità consumatore;
- segmenti di filiera realizzati su almeno due fasi, purché sia individuata l’origine della materia prima.
I progetti devono essere conformi alla norma UNI in materia di rintracciabilità. Tale conformità deve essere attestata da organismi accreditati secondo le norme EN 45012 o EN 45011 entro due anni dalla concessione del contributo; in mancanza, il contributo è revocato.
Produzioni di qualità regolamentata
Per le produzioni di qualità regolamentata la Regione concede contributi, limitatamente alle fasi soggette a certificazione, solo per l’implementazione informatica del sistema di rintracciabilità. Rientrano tra tali produzioni:
- il biologico disciplinato dal regolamento CEE 2092/91;
- le produzioni a indicazione geografica e denominazione di origine disciplinate dal regolamento CEE 2081/92;
- le attestazioni di specificità disciplinate dal regolamento CEE 2082/92;
- le produzioni vitivinicole DOC, DOCG e IGT ai sensi della legge n. 164/1992.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- imprese agricole singole o associate e imprese alimentari che svolgono almeno una tra raccolta di prodotti agricoli spontanei, produzione, trasformazione o confezionamento;
- organizzazioni dei produttori riconosciute a livello regionale;
- organizzazioni dei produttori riconosciute dalla Regione ai sensi dell’art. 11 e del regolamento CE 2200/96;
- organizzazioni interprofessionali riconosciute dalla Regione;
- società di servizi specificamente qualificate per progetti di rintracciabilità.
Le imprese che svolgono solo attività di commercializzazione possono ottenere il contributo solo se presentano il progetto insieme a soggetti della filiera appartenenti alle categorie di imprese agricole/alimentari o organizzazioni di produttori. Le società di servizi devono prevedere una maggioranza statutaria di tali soggetti, coinvolgere i soci di maggioranza nel progetto e garantire la partecipazione paritaria di tutti i soggetti della filiera appartenenti alle categorie ammesse.
Programmazione regionale e priorità
La Giunta regionale approva un programma annuale di interventi, definendo obiettivi, eventuali ulteriori priorità ed eventuali esclusioni tra i beneficiari. Il programma deve essere coerente con le linee della politica agricola comunitaria.
Nella selezione delle domande è data priorità ai progetti che completano la filiera dall’azienda agricola all’unità consumatore. Ulteriore preferenza è attribuita ai progetti che prevedono qualificazione delle produzioni, uso prevalente di produzioni agricole abruzzesi, ricadute stabili sulle imprese agricole e accordi aziendali già conclusi per riorganizzare e valorizzare lavoro e risorse umane.
Misura del contributo e limiti economici
Il contributo non può superare il 50% della spesa ammissibile e deve comunque rispettare i limiti fissati dall’Unione europea. Per singolo soggetto non può oltrepassare 900.000 euro.
Per le imprese di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti non compresi nell’allegato 1 dell’art. 32 del Trattato CE, nonché per le imprese che svolgono solo commercializzazione, il contributo massimo complessivo non può superare 100.000 euro.
Spese ammissibili
Sono finanziabili, nei limiti indicati dalla legge:
- consulenze esterne, fino al 30% della spesa complessiva ammissibile;
- apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino al 30%;
- software per la rintracciabilità;
- beni strumentali per prove e controlli su prodotto o processo;
- formazione del personale, fino al 15%;
- personale addetto all’inserimento dati, fino al 20%;
- attività di innovazione metodologica, tecnologica, organizzativa e di valorizzazione delle risorse umane, fino al 15%;
- test per la rintracciabilità, fino al 50%, eseguiti da laboratori accreditati;
- tarature di strumenti effettuate da laboratori o centri accreditati;
- tariffa dell’organismo di certificazione per il primo certificato di conformità.
Le spese per consulenze esterne e apporto professionale del personale dipendente, considerate insieme, non possono superare il 30% della spesa complessiva ammissibile. Non sono ammesse spese sostenute per l’applicazione di norme prescrittive comunitarie, nazionali o regionali.
Revoche e regime sanzionatorio
La Regione revoca i contributi nei casi previsti dalla legge, fermo restando l’obbligo di conformità certificata entro due anni dalla concessione per i progetti soggetti a tale requisito. Il testo rinvia a modalità di revoca definite nell’ambito dell’attuazione.
Attuazione, regolazione e copertura finanziaria
La Giunta regionale definisce con apposito atto le modalità attuative della legge e le specificazioni delle priorità e preferenze. Per la prima applicazione nell’anno 2005 non sono previsti oneri sul bilancio regionale; per gli esercizi successivi gli oneri sono rimessi alle rispettive leggi finanziarie, dopo l’emanazione del regolamento.
Decorrenza ed efficacia
Gli effetti della legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità della Commissione dell’Unione europea. La legge, quindi, opera solo a seguito di tale esito favorevole e nell’ambito della Regione Abruzzo.
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