L.R. Abruzzo 12/2005
Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina la riduzione dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico e la tutela del cielo notturno, imponendo requisiti tecnici per i nuovi impianti, obblighi di adeguamento per quelli esistenti, poteri di vigilanza e sanzioni. I termini originari di adeguamento risultano in parte superati; restano vigenti i principi e gli obblighi strutturali per la gestione degli impianti.
Misure per contenere l’inquinamento luminoso e risparmiare energia in Abruzzo
Misure per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 12/2005 disciplina la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso, con finalità di tutela ambientale, risparmio energetico, protezione del cielo notturno e salvaguardia delle attività degli osservatori astronomici.
Finalità e nozione di inquinamento luminoso
La Regione promuove la riduzione delle dispersioni luminose e dei consumi energetici connessi, a tutela:
- dell’ambiente naturale e degli equilibri ecologici;
- delle aree naturali protette;
- della salute dei cittadini;
- della ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
La nozione normativa di inquinamento luminoso ricomprende ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, la luce artificiale che si disperde oltre l’area funzionalmente illuminata, soprattutto se diretta sopra l’orizzonte.
Competenze della Regione
La Regione svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza per assicurare un’applicazione uniforme della disciplina. In particolare:
- coordina la raccolta delle informazioni sull’attuazione della legge;
- aggiorna l’elenco degli osservatori astronomici e delle aree tutelate;
- promuove attività di formazione e divulgazione;
- autorizza, su richiesta di comuni o privati, deroghe per impianti con caratteristiche peculiari;
- concede contributi ai comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti;
- esercita vigilanza sui comuni e applica le sanzioni amministrative in caso di inadempienze.
È previsto inoltre il supporto dell’ARTA per le attività tecnico-scientifiche necessarie all’applicazione della legge.
Competenze dei comuni e obblighi organizzativi
I comuni devono adeguare il proprio regolamento urbanistico edilizio e predisporre un abaco delle tipologie di corpi illuminanti ammessi per zona. Devono inoltre:
- programmare l’illuminazione pubblica in sede di pianificazione urbanistica;
- diffondere le nuove disposizioni a operatori e interessati;
- individuare e monitorare le sorgenti di maggiore impatto;
- vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- sottoporre a autorizzazione tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, anche pubblicitari.
Per gli impianti esistenti, i comuni devono imporre l’adeguamento in caso di ricostruzione radicale o sostituzione parziale dei corpi illuminanti. I comuni con almeno 3.000 abitanti devono dotarsi di piani di illuminazione. Devono inoltre redigere un rapporto annuale sull’andamento dell’inquinamento luminoso e sul risparmio energetico.
Requisiti tecnici dei nuovi impianti e modalità d’impiego
I nuovi impianti esterni pubblici e privati devono rispettare requisiti tecnici stringenti, tra cui:
- progetto illuminotecnico redatto da figura professionale abilitata;
- apparecchi con emissione nulla sopra i 90°;
- utilizzo di lampade ad alta efficienza;
- limiti di luminanza e illuminamento non superiori ai minimi tecnici;
- riduzione automatica del flusso luminoso almeno del 30% entro la mezzanotte, salvo esigenze di sicurezza.
La legge disciplina anche casi specifici: impianti sportivi, piste ciclabili esterne ai centri abitati, edifici, insegne, illuminazione pubblicitaria e zone di particolare protezione. In queste aree si applicano regole più restrittive, con obblighi di spegnimento notturno e limiti più severi alla dispersione luminosa.
Regime derogatorio e casi esclusi
Alcuni impianti o sorgenti sono esclusi dall’applicazione integrale dei requisiti tecnici, ad esempio quelli interni o con emissione complessiva molto ridotta sopra il piano dell’orizzonte, nonché gli impianti temporanei spenti entro determinati orari. Tuttavia, per usufruire delle deroghe è necessaria l’autorizzazione regionale.
Sono inoltre previste deroghe o trattamenti specifici per impianti con particolari funzioni, come fari costieri, carceri, caserme, aeroporti e altri impianti indicati dai comuni e autorizzati dalla Regione.
Zone di particolare tutela e protezione
La legge istituisce il registro degli osservatori astronomici e prevede l’individuazione di zone di particolare protezione attorno a:
- osservatori astronomici professionali e non professionali;
- parchi nazionali e regionali;
- riserve naturali regionali e statali.
Tali zone sono delimitate, in via generale, entro 20 km dagli osservatori e 5 km dai confini delle aree protette. In queste aree valgono prescrizioni più severe su facciate, insegne, impianti esistenti e apparecchi particolarmente inquinanti.
Adeguamento degli impianti esistenti e tempistiche
La disciplina impone l’adeguamento progressivo degli impianti esistenti non conformi. In particolare:
- gli impianti pubblici particolarmente inquinanti dovevano essere sostituiti gradualmente e comunque entro i termini previsti dalla legge, poi modificati da interventi successivi;
- gli impianti privati segnalati dovevano essere messi a norma entro 360 giorni dalla segnalazione;
- i comuni con almeno 3.000 abitanti dovevano adottare i piani di illuminazione entro il termine previsto dalla legge;
- nelle zone di particolare tutela dovevano essere schermati o sostituiti gli apparecchi più inquinanti entro i termini stabiliti.
Molti di questi termini originari risultano ormai decorso e quindi hanno rilievo solo storico; resta però attuale la disciplina sostanziale di conformazione degli impianti.
Controlli, diffida e sanzioni
Le violazioni sono sanzionate, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzione amministrativa pecuniaria e obbligo di adeguamento. Il procedimento prevede:
- diffida ad adeguare l’impianto entro 60 giorni;
- verifica e contestazione da parte della polizia municipale;
- possibile spegnimento dell’impianto segnalato fino all’adeguamento;
- sanzione per ogni punto luce non adeguato in caso di persistente inottemperanza.
I proventi delle sanzioni spettano ai comuni.
Aspetti finanziari
Per la prima applicazione della legge non erano previsti oneri per il bilancio regionale; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alle leggi finanziarie regionali.
Decorrenza ed evoluzione normativa
La legge è entrata in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Alcuni termini e adempimenti originari sono stati successivamente modificati o sono ormai scaduti; il nucleo della disciplina resta quello relativo ai criteri tecnici di illuminazione, alla vigilanza comunale e regionale e alla tutela delle aree sensibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 mar 2005L.R. Abruzzo 11/2005
- Legge · 3 mar 2005L.R. Abruzzo 15/2005
- Legge · 3 mar 2005L.R. Abruzzo 20/2005
- Legge · 3 mar 2005L.R. Abruzzo 21/2005
- Legge · 3 mar 2005L.R. Abruzzo 23/2005
- Legge · 8 mar 2005L.R. Abruzzo 24/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →