L.R. Abruzzo 11/2005
Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'inquinamento elettromagnetico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Marche n. 45/2004 su salute e inquinamento elettromagnetico, adeguando i riferimenti al D.P.C.M. 8 luglio 2003 sui limiti per campi a 50 Hz, ridefinendo campo di applicazione, pianificazione e autorizzazioni per gli impianti di telefonia mobile, introducendo catasti regionale e comunale e modifiche sulle regole per elettrodotti. Un comma è stato poi dichiarato incostituzionale nel 2006.
Modifiche alla disciplina regionale su inquinamento elettromagnetico e impianti di telecomunicazione/elettrodotti
Modifiche alla disciplina regionale sull’inquinamento elettromagnetico
La legge della Regione Marche interviene sulla L.R. 13 dicembre 2004, n. 45, aggiornandone i riferimenti normativi e rafforzando la disciplina su impianti di telefonia mobile, elettrodotti, pianificazione comunale e monitoraggio territoriale. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio regionale marchigiano.
Aggiornamento dei riferimenti normativi e dei principi generali
La legge sostituisce i richiami superati e adegua la normativa regionale al quadro statale e comunitario vigente. In particolare:
- aggiorna il riferimento al Trattato CEE con il Trattato istitutivo dell’Unione Europea;
- richiama il D.P.C.M. 8 luglio 2003 sui limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per i campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- elimina il riferimento al D.M. 10 settembre 1998, n. 381, non più utilizzato nella formulazione della legge come modificata.
Campo di applicazione e competenze degli enti locali
La rubrica dell’articolo dedicato al campo di applicazione viene riformulata per chiarire la ripartizione di funzioni tra Regione, Province e Comuni. La disciplina riguarda, tra l’altro:
- gli impianti di telefonia mobile la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo;
- le modalità di localizzazione e gestione degli impianti, che devono tener conto delle situazioni di rischio preesistenti;
- gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV.
La Regione viene inoltre chiamata a prescrivere e incentivare l’uso delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, disposizione che tuttavia è stata dichiarata parzialmente costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 103/2006 nella parte relativa anche alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica con tensione non superiore a 150 kV.
Catasti regionali e comunali, controlli e risarcimento
La disciplina introduce un modello più strutturato di conoscenza e controllo del territorio:
- la Regione e il Comune devono realizzare e gestire rispettivamente un catasto regionale e un catasto comunale;
- i catasti devono riguardare non solo gli impianti-sorgente, ma anche le zone interessate dalla loro presenza;
- devono consentire il rilevamento dei livelli di campo, per assicurare un controllo effettivo sull’intero territorio.
È inoltre previsto che la Regione, insieme agli altri enti locali, contribuisca ad approfondire le conoscenze scientifiche sugli effetti per la salute, con particolare attenzione agli effetti a lungo termine dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Per i danni o risarcimenti connessi alla disciplina, l’onere è posto a carico dei titolari degli impianti.
Tutela di aree sensibili e beni culturali/ambientali
La norma amplia la possibilità per i Comuni di proteggere ulteriori aree rispetto a quelle già sensibili. In aggiunta alle aree sensibili già individuate dalla legge regionale:
- i Comuni possono individuare beni culturali e ambientali tutelati dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
- in tali beni l’installazione degli impianti disciplinati dalla legge può essere preclusa.
Pianificazione comunale, localizzazione degli impianti e procedimento autorizzatorio
La legge rafforza il ruolo del Comune nella programmazione territoriale degli impianti di telefonia mobile. Il Comune, nel P.R.G. o nella variante urbanistica:
- individua i siti tecnologici destinati alla localizzazione o delocalizzazione delle antenne;
- adotta un apposito regolamento per ottimizzare la localizzazione degli impianti, tenendo conto della morfologia del territorio;
- mette a disposizione dei gestori le informazioni contenute nello strumento di pianificazione e può favorire soluzioni alternative a quelle inizialmente proposte.
Il rilascio delle autorizzazioni avviene sulla base del Programma annuale delle installazioni fisse presentato dai gestori di rete, corredato da:
- localizzazione degli apparati;
- documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici.
Il Comune deve inoltre dare notizia alla cittadinanza della presentazione del programma, fissando un termine per osservazioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati e di portatori di interessi diffusi organizzati in associazioni o comitati.
Sospensione delle autorizzazioni in corso
Per le richieste già presentate, anche se sia stato espresso parere favorevole, la legge dispone la sospensione del rilascio delle autorizzazioni quando i lavori non siano ancora iniziati. Si tratta di una previsione transitoria che incide sui procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica.
Disciplina degli elettrodotti
Per gli elettrodotti la legge adegua i rinvii normativi ai limiti fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. In particolare:
- le decisioni della Commissione consiliare competente devono rispettare quel decreto;
- la formulazione sull’obiettivo di qualità viene sostituita con il richiamo agli articoli 3 e 4 del medesimo D.P.C.M.;
- la disciplina dell’autorizzazione consente che il provvedimento possa essere rilasciato anche per una porzione dell’elettrodotto, non solo per l’intera opera.
Abrogazioni e note di legittimità costituzionale
Viene abrogato il comma 7 dell’articolo 17 della L.R. n. 45/2004. Inoltre, la pubblicazione segnala che:
- il comma introdotto sull’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili è stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale e parzialmente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale n. 103/2006;
- la disposizione sulla sospensione delle autorizzazioni in corso è stata invece ritenuta non fondata dalla stessa Corte.
Profili di attualità della legge
La legge ha natura prevalentemente modificativa di una disciplina regionale sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Per il lettore operativo resta rilevante soprattutto come testo di aggiornamento della L.R. n. 45/2004, mentre alcune previsioni specifiche hanno oggi interesse limitato o risultano incise da successivi interventi di costituzionalità.
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