Cassazione Civile, Ordinanza n. 34243/2025 del 27/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere il pagamento di più crediti che assumeva ceduti da una società esecutrice di lavori presso edifici scolastici: una fattura per lavori di mantenimento del decoro e funzionalità di edifici scolastici, un importo relativo all'IVA di un'altra fattura e una nota di debito per interessi moratori su un ulteriore credito. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, non provato il contratto scritto tra la cedente e la P.A. e quindi nullo il rapporto negoziale; dall'altro, che uno dei crediti fatturati non rientrasse nelle cessioni prodotte, che l'importo IVA fosse già stato estinto mediante versamento diretto all'Erario da parte della P.A. quale sostituto d'imposta e che la cessione di un credito per interessi moratori fosse stata rifiutata dalla debitrice pubblica. In Cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) violazione del d.lgs. 231/2002 e delle direttive UE sui ritardi di pagamento, sostenendo che per i contratti tra imprese e P.A. non sarebbe necessaria la forma scritta; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere la Corte escluso la prova del contratto mediante comportamenti concludenti e pagamento delle fatture; 3) violazione degli artt. 115-116 c.p.c., per avere negato la prova della cessione del credito della fattura del 24 novembre 2016, deducendo che la cessione e la notifica erano a forma libera e che il credito era futuro; 4) violazione della disciplina sulla cessione dei crediti e sugli appalti pubblici, per aver ritenuto legittimo il rifiuto della P.A. alla cessione del credito da cui derivavano gli interessi moratori; 5) violazione della legge n. 52/1991 e dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, per avere considerato efficace il rifiuto della cessione nonostante il rapporto fosse esaurito; 6) violazione delle regole probatorie, per aver reputato provato il pagamento dell'IVA sulla base di un mandato di pagamento ritenuto insufficiente dalla ricorrente. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure, dichiarando il ricorso inammissibile perché privo della chiara e sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., essendo stati omessi la descrizione del giudizio di primo grado, degli atti introduttivi e delle decisioni dei giudici di merito, nonché la loro censura in appello.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione era strutturalmente carente perché non conteneva la sommaria esposizione dei fatti sostanziali e processuali della causa essenziali alla comprensione dei motivi. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le censure sulla validità del contratto, sulla prova della cessione, sul rifiuto della cessione e sul pagamento dell'IVA. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria, sintetica e completa dei fatti sostanziali e processuali della vicenda; la sua mancanza determina inammissibilità perché impedisce di comprendere e valutare i motivi.
art. 360, n. 4, c.p.c.
le censure sono state formalmente incardinate come nullità processuali o violazioni di norme processuali, ma non sono state esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, senza scrutinio nel merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e utilizzati come base delle doglianze, ma non esaminati nel merito.
d.lgs. n. 231/2002
richiamato dalla ricorrente per sostenere la non necessità della forma scritta nei rapporti commerciali con la P.A. e la disciplina dei ritardi di pagamento.
direttiva 2000/35/CE
richiamata quale fonte unionale invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla forma dei contratti e sui ritardi di pagamento.
direttiva 2011/7/UE
richiamata quale fonte unionale invocata dalla ricorrente a sostegno della medesima impostazione.
legge n. 52/1991
richiamata dalla ricorrente quale disciplina della cessione dei crediti, in contrapposizione alle norme sugli appalti pubblici.
art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016
richiamato dalla ricorrente per sostenere la cedibilità dei crediti e contestare il rifiuto della P.A. alla cessione.
art. 70, comma 3, r.d. n. 2440/1923
menzionato dalla ricorrente per escluderne l'applicabilità alla vicenda della cessione del credito.
art. 117 d.lgs. n. 163/2006
menzionato dalla ricorrente per negarne l'applicabilità alla cessione del credito oggetto di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è un requisito essenziale di ammissibilità: deve consentire alla Corte di comprendere la vicenda processuale, le domande, le difese e le decisioni dei giudici di merito senza ricorrere a una ricostruzione laboriosa dai motivi di impugnazione.
- La mancanza della chiara esposizione dei fatti sostanziali e processuali, con indicazione delle posizioni delle parti e degli esiti dei precedenti gradi di giudizio, comporta l'inammissibilità del ricorso a prescindere dalla possibile fondatezza delle singole censure.
- I motivi di ricorso non possono supplire integralmente alla carenza dell'esposizione dei fatti di causa, perché la funzione dei motivi è difensiva e argomentativa, non sostitutiva dell'illustrazione preliminare della vicenda processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto dell'art. 366, n. 3, c.p.c., la Corte non affronta il merito delle doglianze concernenti prova, interpretazione delle cessioni di credito, validità del rapporto sottostante o disciplina dei pagamenti della P.A.
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