Sentenza del 18/07/2017 n. 3243 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Deducibilità costi balck list - Effettiva attività commerciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione dei costi è stata negata, poiché l'organizzazione amministrativa della società estera non risultava finalizzata allo svolgimento di una reale attività commerciale, ma soltanto all'assegnazione formale dei beni e alla produzione di costi e ricavi. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi ritenuta fondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Paesi cosiddetti black list, ai sensi dell'art. 110, comma 11, del d.P.R. 917/1986. Il contribuente sosteneva, evidentemente, la deducibilità dei costi sulla base dell'esistenza di un'attività commerciale svolta dalla società estera. La decisione ha chiarito che il requisito dell'attività commerciale "effettiva" non è meramente descrittivo o formale: occorre dimostrare che la società estera svolga concretamente un'attività economica propria, con una reale organizzazione e una effettiva operatività sui beni e servizi trattati. Non è sufficiente che la società sia formalmente insediata nel Paese estero e contabilizzi costi e ricavi relativi a beni con i quali non entra mai realmente in contatto, limitandosi ad assegnarli o a intermediare formalmente le operazioni.
Norme richiamate
Art. 110, comma 11, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma richiede, tra l'altro, la dimostrazione dell'esistenza di un'attività commerciale effettiva nel Paese estero.
Il termine "effettiva" impone una verifica sostanziale e non meramente formale dell'attività commerciale estera. La società deve disporre di una reale organizzazione e svolgere concretamente l'attività economica dichiarata; non è sufficiente una struttura artificiosa destinata soltanto ad assegnare beni o a generare contabilmente costi e ricavi.
Massime di principio
- Per dedurre costi black list non basta provare l'esistenza giuridica della società estera, la sua registrazione o la presenza di una sede e di personale formalmente incaricato.
- Il contribuente deve documentare una reale attività commerciale: funzioni concretamente svolte, personale adeguato, mezzi utilizzati, autonomia decisionale, flussi commerciali effettivi e coerenza tra struttura e volume delle operazioni.
- Una società estera che opera solo formalmente, senza entrare realmente in contatto con i beni o senza svolgere funzioni economiche proprie, può essere considerata priva di attività commerciale effettiva.
- L'organizzazione amministrativa, da sola, non dimostra l'effettività dell'attività se risulta finalizzata esclusivamente all'assegnazione formale dei beni o alla produzione di ricavi e costi contabilizzati.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'operazione e sulla capacità effettiva della società estera di svolgere l'attività dichiarata, non soltanto sulla documentazione contrattuale o contabile.
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