Sentenza del 19/03/2015 n. 1046 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Società a ristretta base azionaria - Utili extrabilancio - Presunzione di distribuzione - Applicabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento nei confronti del socio non può fondarsi sulla sola natura ristretta della compagine sociale né sulla qualificazione della società come esterovestita. È necessario che l'Amministrazione dimostri preliminarmente l'effettiva esistenza di utili extracontabili accertati in capo alla società; in mancanza di tale presupposto, viene meno la presunzione di distribuzione pro quota e l'accertamento verso il socio non è adeguatamente fondato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della presunzione secondo cui, nelle società a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti pro quota ai soci. La società era stata ritenuta esterovestita. Tuttavia, la presunzione non può essere applicata se dagli atti del giudizio non risulta che l'esistenza degli utili extrabilancio sia stata previamente accertata mediante specifici rilievi nei confronti della società.
Norme richiamate
Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è subordinata alla previa dimostrazione dell'esistenza di tali utili in capo alla società. La ristrettezza della compagine sociale costituisce soltanto il presupposto per presumere la distribuzione, non sostituisce l'accertamento dell'utile.
Disciplina fiscale delle società esterovestite
La qualificazione di una società estera come fiscalmente residente in Italia può consentire l'accertamento dei suoi redditi in Italia, ma non comporta automaticamente la prova dell'esistenza di utili extracontabili distribuiti ai soci.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base azionaria, l'Amministrazione finanziaria deve prima provare l'esistenza di utili extracontabili in capo alla società e solo successivamente può presumere la loro distribuzione ai soci.
- La ristrettezza della compagine sociale non è sufficiente, da sola, a giustificare un accertamento reddituale nei confronti dei soci.
- L'accertamento societario e quello relativo ai soci devono essere logicamente collegati: se manca un valido accertamento dell'utile extracontabile della società, non può operare la presunzione di distribuzione.
- La contestazione dell'esterovestizione della società non equivale automaticamente alla prova di utili occulti o della loro distribuzione ai soci.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se l'Amministrazione abbia indicato e dimostrato specifici rilievi reddituali nei confronti della società; in caso contrario, la presunzione verso il socio può essere contestata.
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