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Sentenza

Sentenza del 19/03/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTO -REDDITOMETRO - PRESUNZIONI NON CONFUTATE - LEGITTIMITA' - SUSSISTE. SANZIONI - PRINCIPIODI COLPEVOLEZZA - NON SUSSISTE - IRROGAZIONE - ILLEGITTIMITA'.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente per gli anni 2006 e 2007 mediante il redditometro, sulla base di indici di capacità contributiva, tra cui l'immobile e gli automezzi. Il contribuente aveva contestato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, la crisi del settore edilizio, la diminuzione del volume d'affari, le perdite dovute all'insolvenza di alcuni clienti, l'utilizzo di risparmi e l'aiuto economico dei familiari. La Commissione regionale ha ritenuto che tali elementi non costituissero prova concreta e adeguata per superare le presunzioni dell'Amministrazione. Tuttavia, ha distinto la legittimità della determinazione del reddito dall'applicazione delle sanzioni, rilevando che il redditometro opera mediante criteri presuntivi e matematici, senza dimostrare un'azione od omissione volontaria e colpevole del contribuente.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto parzialmente. Gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati legittimi con riferimento alla determinazione dei redditi imponibili per gli anni 2006 e 2007, poiché il contribuente non ha fornito prove oggettive sufficienti a dimostrare che il reddito effettivo fosse inferiore a quello risultante dal redditometro. Sono state invece annullate le sanzioni, ritenute non dovute, perché l'accertamento presuntivo non dimostra di per sé la coscienza e volontà della violazione né la colpevolezza richiesta per l'irrogazione delle sanzioni tributarie. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi e circostanze certi, espressivi di una capacità di spesa incompatibile con il reddito dichiarato. Nel caso concreto, la norma è stata ritenuta correttamente applicata.

  • Art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente [...] occorre che l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.

    La responsabilità sanzionatoria tributaria richiede un comportamento del contribuente cosciente e volontario, caratterizzato almeno da dolo o negligenza. La mera differenza tra reddito dichiarato e reddito determinato mediante criteri presuntivi non dimostra automaticamente tale elemento soggettivo.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 13068 del 15 giugno 2011

    In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, occorre che l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.

    La sentenza richiama il principio secondo cui l'irrogazione di sanzioni richiede la prova della condotta e della colpevolezza del contribuente, non essendo sufficiente il solo accertamento oggettivo di una maggiore base imponibile.

Massime di principio

  • Il redditometro o altri accertamenti sintetici possono legittimamente determinare il reddito imponibile quando si fondano su elementi e circostanze concreti e il contribuente non fornisce una prova specifica, documentata e individualizzata della diversa origine delle disponibilità economiche.
  • Affermazioni generiche sulla crisi del settore, sulla riduzione del fatturato o sulle difficoltà economiche normalmente non bastano a superare le presunzioni: occorre collegarle con documentazione precisa alla situazione personale e all'attività del contribuente.
  • Prestiti, donazioni o aiuti familiari devono essere dimostrati con elementi oggettivi, come bonifici, movimentazioni bancarie, scritture o altra documentazione coerente; le sole dichiarazioni degli interessati possono essere considerate insufficienti.
  • La corretta determinazione presuntiva del reddito non comporta automaticamente la legittimità delle sanzioni. La pretesa impositiva e la pretesa sanzionatoria devono essere valutate separatamente.
  • Quando la maggiore imposta deriva esclusivamente dall'applicazione automatica di parametri o coefficienti, senza la prova di una specifica azione od omissione volontaria e colpevole, può sussistere una base per contestare o escludere le sanzioni.
  • La decisione riguarda il principio secondo cui la presunzione può operare per quantificare il reddito, ma non può da sola dimostrare l'elemento soggettivo necessario per sanzionare il contribuente.

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