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Sentenza

Sentenza del 19/03/2015 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Riscossione - Cartella di pagamento IRPEF, IVA - Carenza di motivazione e di specificità delle somme indicate - Mancata notifica della comunicazione di irregolarità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione e di specificità delle somme richieste nella cartella, nonché la mancata preventiva notifica della comunicazione di irregolarità relativa al controllo della dichiarazione. La contestazione riguardava quindi sia la possibilità di comprendere i presupposti e il calcolo della pretesa tributaria, sia l'asserito obbligo dell'Amministrazione di comunicare preventivamente l'esito del controllo automatizzato.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto la cartella sufficientemente motivata, poiché conteneva gli elementi necessari a comprendere la pretesa erariale e a predisporre un'adeguata difesa. Il contribuente aveva dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione, avendoli contestati puntualmente, ma non aveva allegato né provato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse derivato dall'eventuale vizio formale. Quanto alla comunicazione di irregolarità, il giudice ha precisato che essa è necessaria solo quando il controllo automatizzato rilevi errori nella dichiarazione. Se i dati risultano coerenti con quanto dichiarato dal contribuente, non sussiste un obbligo di comunicare la cosiddetta regolarità della dichiarazione. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    i dati contabili risultanti dalla dichiarazione automatica "si considerano a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente"

    La comunicazione preventiva è richiesta quando il controllo automatizzato evidenzia errori rispetto alla dichiarazione; non è invece necessaria per comunicare che la dichiarazione è stata ritenuta regolare o che la liquidazione coincide con i dati dichiarati.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al contribuente di comprendere origine, presupposti e importo della pretesa, anche senza una descrizione analitica ulteriore di ogni singola voce.
  • La mera irregolarità formale della cartella non comporta automaticamente la sua nullità: il contribuente deve indicare e, ove necessario, provare il concreto pregiudizio subito nell'esercizio del diritto di difesa.
  • La contestazione puntuale dei presupposti della pretesa può dimostrare che il contribuente ne ha effettivamente compreso il contenuto, indebolendo la censura di carenza di motivazione.
  • La comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato è normalmente necessaria quando emergono errori o difformità nella dichiarazione, non quando il controllo conferma i dati dichiarati.
  • Per contestare efficacemente la mancata comunicazione preventiva occorre verificare che il controllo abbia effettivamente evidenziato errori o elementi non coincidenti con la dichiarazione; in caso contrario, l'omissione della comunicazione non determina di per sé l'illegittimità della cartella.

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