Sentenza del 19/03/2015 n. 1049 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SUCCESSIONI E DONAZIONI - Atto istitutivo di trust - Vincolo di destinazione - Imponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a imposta dell'atto istitutivo di un trust. Il trust comportava l'imposizione di un vincolo di destinazione su beni immobili rimasti di proprietà del disponente. Il principio affermato è che tale vincolo costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006, anche se l'atto non determina, al momento della sua istituzione, un trasferimento definitivo della proprietà o un'attribuzione patrimoniale ai beneficiari.
La decisione
La sentenza ha ritenuto imponibile l'atto istitutivo del trust, in quanto atto idoneo a costituire un vincolo di destinazione sui beni immobili. Ne consegue il riconoscimento della legittimità dell'applicazione dell'imposta prevista dalla normativa richiamata. Il testo non specifica formalmente l'esito del dispositivo né l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso, ma il principio affermato è favorevole all'imposizione e, quindi, all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006
L'atto istitutivo del trust, in quanto atto che imprime un vincolo di destinazione a beni di proprietà del disponente, è soggetto all'imposta.
La norma viene interpretata nel senso che l'imposta può applicarsi già alla costituzione del vincolo di destinazione mediante trust, senza che sia necessario attendere il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari.
Massime di principio
- L'atto istitutivo di un trust può essere fiscalmente rilevante già al momento della sua sottoscrizione quando imprime sui beni un vincolo di destinazione, anche se il disponente conserva formalmente la proprietà.
- Per valutare l'imponibilità occorre considerare gli effetti sostanziali dell'atto, in particolare la destinazione e la segregazione dei beni, non soltanto l'eventuale trasferimento immediato della proprietà.
- La costituzione di un vincolo di destinazione su immobili può integrare il presupposto dell'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006.
- In situazioni analoghe, è necessario esaminare la struttura concreta del trust, il ruolo del disponente, i poteri del trustee, la posizione dei beneficiari e gli effetti prodotti sui beni, poiché l'imponibilità dipende dalla qualificazione giuridica dell'atto e del vincolo costituito.
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