Sentenza del 19/03/2015 n. 1655 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso accertamento - Sanzioni mancata emissione scontrini fiscali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha sostenuto che le violazioni relative alla mancata emissione di più scontrini o ricevute fiscali dovessero essere considerate nell’ambito del cumulo giuridico e, quindi, trattate come una condotta continuata ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, anziché essere sanzionate autonomamente in modo potenzialmente sproporzionato.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto applicabile l’istituto della continuazione previsto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 anche alle violazioni consistenti nella mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali. La decisione valorizza le circolari ministeriali n. 180/E del 10 luglio 1998 e n. 22 del 25 gennaio 1999, dalle quali emerge l’intento di evitare sanzioni complessivamente sproporzionate rispetto alla gravità effettiva della condotta. Ne consegue il riconoscimento del cumulo giuridico, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata secondo i criteri di legge, invece della somma delle singole sanzioni.
Norme richiamate
Art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997
Prevede le sanzioni amministrative tributarie per violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi, compresa la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali.
Art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
Disciplina il cumulo giuridico e l’istituto della continuazione: più violazioni della stessa disposizione, commesse in esecuzione di un medesimo disegno, devono essere trattate unitariamente ai fini sanzionatori, evitando la mera sommatoria delle penalità.
Art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997
È richiamato quale disposizione rilevante nel sistema sanzionatorio delle violazioni relative ai corrispettivi e alla loro certificazione.
Circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998
Richiama l’applicazione del cumulo giuridico alle violazioni concernenti la mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali, in coerenza con una lettura non meramente cumulativa delle sanzioni.
Circolare ministeriale n. 22 del 25 gennaio 1999
Conferma l’esigenza di evitare l’irrogazione di sanzioni sproporzionate rispetto alla concreta rilevanza delle violazioni commesse.
Cassazione n. 25376/2008
Afferma l’applicabilità dell’istituto della continuazione previsto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 alle violazioni ripetute di mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali.
Massime di principio
- Quando più violazioni fiscali omogenee sono riconducibili a un unico disegno o a una condotta continuata, il contribuente può chiedere l’applicazione del cumulo giuridico anziché la somma aritmetica delle singole sanzioni.
- La mancata emissione ripetuta di scontrini o ricevute fiscali non comporta necessariamente l’applicazione autonoma e cumulativa di ogni singola sanzione: occorre valutare la continuazione e l’eventuale unicità del disegno illecito.
- Il cumulo giuridico mira a rendere la sanzione proporzionata alla gravità complessiva della condotta, evitando risultati manifestamente eccessivi rispetto all’effettiva lesività delle violazioni.
- Chi invoca la continuazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l’omogeneità delle violazioni, la loro connessione e la riconducibilità a un medesimo disegno o contesto operativo.
- Le circolari dell’Amministrazione finanziaria possono costituire elementi interpretativi utili, ma l’applicazione concreta del cumulo giuridico deve essere verificata alla luce dei fatti accertati e della disciplina vigente.
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