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Sentenza

Sentenza del 19/03/2015 n. 1661 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - ICI - Avviso accertamento - Terreno edificabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione del terreno ai fini ICI: agricolo oppure edificabile. Il ricorrente contestava presumibilmente l'assoggettamento all'imposta come area edificabile, sostenendo la rilevanza degli strumenti urbanistici e della loro eventuale efficacia concreta. La sentenza richiama l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, secondo cui, ai fini fiscali, la qualificazione del terreno deve essere interpretata secondo un criterio sostanzialistico, collegando la disciplina delle imposte di registro e delle imposte sui redditi e uniformando la nozione di area agricola o edificabile.

La decisione

Dal testo disponibile non è indicato espressamente il dispositivo finale, né se l'avviso sia stato annullato o confermato. Il principio affermato è tuttavia favorevole alla qualificazione sostanziale del terreno come edificabile quando gli strumenti urbanistici ne prevedano l'utilizzabilità edificatoria, anche se non siano ancora completati tutti gli adempimenti attuativi o non sia iniziata l'edificazione. Pertanto, la qualificazione urbanistico-fiscale tende a prevalere sulla situazione materiale contingente del terreno.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006

    La disposizione ha adottato un criterio sostanzialistico per qualificare i terreni come agricoli o edificabili, collegando la disciplina delle imposte di registro e delle imposte sui redditi e favorendo un'interpretazione uniforme della relativa nozione fiscale.

  • Disciplina ICI dei terreni edificabili

    Ai fini dell'ICI, un terreno può essere considerato edificabile sulla base della destinazione prevista dagli strumenti urbanistici, senza che sia necessario che l'edificazione sia già concretamente realizzabile in modo immediato o che siano stati completati tutti gli strumenti attuativi.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 25506/2006

    Richiamata quale precedente a sostegno della qualificazione sostanziale dell'area edificabile ai fini tributari.

  • Cass. civ. n. 15282/2008

    Richiamata per il principio secondo cui la destinazione edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici rileva ai fini della qualificazione fiscale del terreno.

  • Cass. civ. n. 15782/2012

    Richiamata come conferma dell'orientamento sostanzialistico in materia di qualificazione dei terreni.

  • Cass. civ. n. 12456/2014

    Richiamata a conferma dell'uniformità della qualificazione fiscale delle aree come agricole o edificabili.

Massime di principio

  • Per stabilire se un terreno è edificabile ai fini fiscali, occorre considerare principalmente la destinazione risultante dagli strumenti urbanistici adottati dal Comune.
  • La mancata edificazione effettiva, l'assenza di opere di urbanizzazione o la necessità di ulteriori strumenti attuativi non escludono automaticamente la qualificazione come area edificabile.
  • In caso di contrasto tra la situazione materiale del terreno e la destinazione urbanistica, prevale tendenzialmente il criterio sostanzialistico previsto dalla normativa tributaria.
  • La qualificazione del terreno deve essere valutata in modo coerente tra le diverse imposte collegate, evitando che la stessa area sia considerata edificabile per un tributo e agricola per un altro senza una specifica giustificazione.
  • Poiché il testo fornito non riporta il dispositivo della decisione, il risultato processuale concreto non può essere determinato con certezza; il principio giuridico esposto, comunque, tende a sostenere la posizione dell'ente impositore quando la destinazione edificatoria risulta dallo strumento urbanistico.

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