Sentenza del 19/03/2015 n. 1661 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Avviso accertamento - Terreno edificabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione del terreno ai fini ICI: agricolo oppure edificabile. Il ricorrente contestava presumibilmente l'assoggettamento all'imposta come area edificabile, sostenendo la rilevanza degli strumenti urbanistici e della loro eventuale efficacia concreta. La sentenza richiama l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, secondo cui, ai fini fiscali, la qualificazione del terreno deve essere interpretata secondo un criterio sostanzialistico, collegando la disciplina delle imposte di registro e delle imposte sui redditi e uniformando la nozione di area agricola o edificabile.
La decisione
Dal testo disponibile non è indicato espressamente il dispositivo finale, né se l'avviso sia stato annullato o confermato. Il principio affermato è tuttavia favorevole alla qualificazione sostanziale del terreno come edificabile quando gli strumenti urbanistici ne prevedano l'utilizzabilità edificatoria, anche se non siano ancora completati tutti gli adempimenti attuativi o non sia iniziata l'edificazione. Pertanto, la qualificazione urbanistico-fiscale tende a prevalere sulla situazione materiale contingente del terreno.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006
La disposizione ha adottato un criterio sostanzialistico per qualificare i terreni come agricoli o edificabili, collegando la disciplina delle imposte di registro e delle imposte sui redditi e favorendo un'interpretazione uniforme della relativa nozione fiscale.
Disciplina ICI dei terreni edificabili
Ai fini dell'ICI, un terreno può essere considerato edificabile sulla base della destinazione prevista dagli strumenti urbanistici, senza che sia necessario che l'edificazione sia già concretamente realizzabile in modo immediato o che siano stati completati tutti gli strumenti attuativi.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 25506/2006
Richiamata quale precedente a sostegno della qualificazione sostanziale dell'area edificabile ai fini tributari.
Cass. civ. n. 15282/2008
Richiamata per il principio secondo cui la destinazione edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici rileva ai fini della qualificazione fiscale del terreno.
Cass. civ. n. 15782/2012
Richiamata come conferma dell'orientamento sostanzialistico in materia di qualificazione dei terreni.
Cass. civ. n. 12456/2014
Richiamata a conferma dell'uniformità della qualificazione fiscale delle aree come agricole o edificabili.
Massime di principio
- Per stabilire se un terreno è edificabile ai fini fiscali, occorre considerare principalmente la destinazione risultante dagli strumenti urbanistici adottati dal Comune.
- La mancata edificazione effettiva, l'assenza di opere di urbanizzazione o la necessità di ulteriori strumenti attuativi non escludono automaticamente la qualificazione come area edificabile.
- In caso di contrasto tra la situazione materiale del terreno e la destinazione urbanistica, prevale tendenzialmente il criterio sostanzialistico previsto dalla normativa tributaria.
- La qualificazione del terreno deve essere valutata in modo coerente tra le diverse imposte collegate, evitando che la stessa area sia considerata edificabile per un tributo e agricola per un altro senza una specifica giustificazione.
- Poiché il testo fornito non riporta il dispositivo della decisione, il risultato processuale concreto non può essere determinato con certezza; il principio giuridico esposto, comunque, tende a sostenere la posizione dell'ente impositore quando la destinazione edificatoria risulta dallo strumento urbanistico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 mar 2015Sentenza del 19/03/2015 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 mar 2015Sentenza del 19/03/2015 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 19 mar 2015Sentenza del 19/03/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 19 mar 2015Sentenza del 19/03/2015 n. 1046 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 19 mar 2015Sentenza del 19/03/2015 n. 1049 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 19 mar 2015Sentenza del 19/03/2015 n. 1655 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →