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Sentenza

Sentenza n. 7028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 10202/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202406490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale n. 91 del 2016 di demolizione di ampliamenti edilizi, tre porticati, container, manufatti metallici, gazebo e tettoia realizzati su particelle di proprietà degli appellanti; in appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 10202/2024 che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari avevano impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a opere abusive, fra cui l’ampliamento di circa 18 mq e 39 mc di un manufatto in muratura, tre porticati, l’ampliamento di circa 99 mq e 374 mc di un capannone, container metallici, un manufatto in metallo, un gazebo e una tettoia. Il TAR aveva respinto il ricorso, escludendo la natura pertinenziale e il carattere temporaneo delle opere. In appello sono stati dedotti quattro motivi: 1) l’ampliamento del manufatto in muratura sarebbe un volume tecnico e non avrebbe destinazione abitativa; 2) per i porticati sarebbe stata sufficiente la SCIA, anche in base agli artt. 10 e 23 del d.P.R. 380/2001; 3) container e manufatto metallico sarebbero mobili e strumentali all’attività del figlio, mentre gazebo e tettoia non richiederebbero titolo; 4) il TAR avrebbe erroneamente valutato l’ampliamento del capannone, svalutando un decreto penale di archiviazione e dissequestro. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello e ne ha contestato il merito.

La decisione

L’appello è stato integralmente respinto. Il primo motivo è stato giudicato generico: gli appellanti non hanno individuato specificamente la documentazione probatoria e le dimensioni dell’ampliamento (circa 18 mq e 39 mc) sono incompatibili con la nozione di volume tecnico, riservata a opere prive di autonomia funzionale, destinate esclusivamente a contenere impianti necessari alla costruzione principale. Il secondo motivo è infondato: i porticati, per numero e dimensioni, incrementano la superficie calpestabile e la fruibilità dell’immobile e costituiscono volumi suscettibili di autonomo utilizzo, per i quali è richiesto il permesso di costruire; inoltre il Comune aveva contestato anche la presentazione della DIA/SCIA. Il terzo motivo è infondato: la documentazione dimostra il collegamento dei container all’attività del figlio, ma non la loro precarietà e mobilità, incompatibili con dimensioni e connessione alle ulteriori strutture; gazebo e tettoia, quali parti delle opere abusive, non sono scindibili da esse. Il quarto motivo è infondato: il decreto penale di archiviazione non vincola il giudice amministrativo in ragione dell’autonomia delle giurisdizioni e, essendo privo di motivazione, non fornisce indizi utili; gli appellanti, inoltre, non hanno confutato le considerazioni del TAR sulle caratteristiche dell’ampliamento del capannone. Il Consiglio ha precisato che la qualificazione amministrativa delle opere come pertinenze era avvenuta secondo criteri civilistici, non edilizi. Spese a carico degli appellanti, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001

    Del resto, né l’art. 10 né 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 menzionano espressamente i porticati, per cui la loro disciplina e riconducibilità alle categorie ivi descritte deve avvenire in base ai principi generali.

    La disciplina edilizia applicabile ai porticati non deriva da una menzione espressa negli artt. 10 e 23, ma dalla riconduzione dell’opera alle categorie edilizie secondo i principi generali; porticati rilevanti per dimensioni e capaci di incrementare superficie utile o costituire volume autonomamente utilizzabile richiedono il titolo maggiore, ossia il permesso di costruire.

Massime di principio

  • Un’opera può qualificarsi come volume tecnico solo se è priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche potenziale, ed è destinata esclusivamente e senza possibilità di usi alternativi a contenere impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali; dimensioni non trascurabili possono essere incompatibili con tale qualificazione.
  • La realizzazione di porticati di rilevanti dimensioni che incrementano la superficie calpestabile e la fruibilità dell’immobile, o costituiscono volumi suscettibili di autonomo utilizzo, richiede il permesso di costruire; la loro disciplina va ricavata dai principi generali quando la normativa non li menziona espressamente.
  • Il collegamento di container a un’attività produttiva non basta a dimostrarne la precarietà o mobilità quando le dimensioni e il collegamento con ulteriori strutture risultano incompatibili con tali caratteri; le strutture accessorie che costituiscono parti di un’opera abusiva non possono essere considerate separatamente ai fini della contestazione.
  • Il decreto penale di archiviazione non vincola il giudice amministrativo, in ragione dell’autonomia delle giurisdizioni; un provvedimento penale privo di motivazione non costituisce, di per sé, un indizio utile nel giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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