Regolamento (UE) 2026/1234
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1234 della Commissione, dell’11 giugno 2026, relativo all’autorizzazione della vermiculite come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e galline
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la vermiculite come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti, limitatamente a specifiche categorie di pollame. La decisione si fonda sulla valutazione EFSA, che ha ritenuto l’additivo sicuro per le specie autorizzate alle condizioni d’uso indicate, ma ha segnalato rischi per gli utilizzatori e la necessità di misure protettive. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche di composizione, impiego, etichettatura e protezione degli operatori. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione della vermiculite come additivo tecnologico antiagglomerante per mangimi destinati a polli da ingrasso, polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e galline.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano la vermiculite come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda esclusivamente i polli da ingrasso, i polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e le galline, alle condizioni tecniche e di impiego fissate nell’allegato. Restano fuori dall’autorizzazione, per il presente atto, le altre specie animali oggetto della domanda iniziale.
Autorizzazione della vermiculite come additivo per mangimi per specifiche categorie di pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1234 della Commissione autorizza la vermiculite come additivo tecnologico con funzione di antiagglomerante. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce la valutazione scientifica dell’EFSA, che ha espresso un parere favorevole per l’impiego su polli da ingrasso, polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e galline.
Base normativa e motivazione
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’adozione delle autorizzazioni per gli additivi per mangimi. Nei considerando si precisa che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione richiesta. L’EFSA, nel parere del 20 marzo 2025, ha ritenuto la vermiculite sicura per le specie autorizzate alla dose di 10 000 mg/kg di mangime completo, sicura per consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha evidenziato rischi per gli utilizzatori e l’assenza di dati conclusivi su irritazione oculare.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione è circoscritta ai polli da ingrasso, ai polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e alle galline. La domanda iniziale era più ampia e comprendeva anche altre specie di pollame, uccelli ornamentali, suini, equini, leporidi, camelidi, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, ma il regolamento non estende l’autorizzazione a tali categorie. La vermiculite è classificata nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti.
Condizioni tecniche dell’additivo
L’allegato descrive l’additivo come silicato di magnesio, alluminio e ferro (vermiculite) in polvere, ottenuto per estrazione e successiva espansione termica. Sono fissati requisiti compositivi e limiti di purezza: almeno 87,0 % di vermiculite, almeno 1,0 % di idrossiapatite, almeno 2,4 % di diopside contenente Fe+2, nichel non superiore a 148 mg/kg, silice cristallina non superiore a 0,06 % e cromo non superiore a 199 mg/kg. L’additivo deve essere esente da amianto.
Dosaggio, impiego e misure di protezione
Il livello autorizzato è pari a 10 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %. Se l’additivo è impiegato direttamente in una materia prima per mangimi o in un mangime complementare come antiagglomerante, deve essere usato almeno a 10 000 mg/kg di mangime. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, è obbligatorio l’uso di DPI per occhi, pelle e vie respiratorie. Viene richiamata l’attenzione sulla normativa UE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi da silice cristallina e nichel.
Analisi e validazione tecnica
L’allegato indica i metodi di analisi da utilizzare per la caratterizzazione dell’additivo: diffrazione di raggi X (XRD, EN 13925) e spettrometria di fluorescenza ai raggi X (XRF, EN ISO 12677). Il testo menziona anche la verifica, da parte del laboratorio di riferimento, della relazione modificata sul metodo di analisi dell’additivo negli alimenti per animali.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è indicato il termine finale del periodo di autorizzazione: 2 luglio 2036.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la vermiculite, classificata nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Ambito animale autorizzato e condizioni d’uso
L’allegato limita l’impiego ai polli da ingrasso, ai polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e alle galline. È previsto un tenore di 10 000 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Se usato direttamente in una materia prima per mangimi o in un mangime complementare come antiagglomerante, deve essere impiegato a un livello minimo di 10 000 mg/kg di mangime.
Composizione e caratteristiche dell’additivo
L’additivo è descritto come silicato di magnesio, alluminio e ferro (vermiculite) contenente almeno 87,0 % di vermiculite, almeno 1,0 % di idrossiapatite e almeno 2,4 % di diopside contenente Fe+2. È in polvere, ottenuto per estrazione seguita da espansione termica (esfoliazione), con formula chimica (Mg,Fe2+,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4(H2O)2. Sono fissati limiti per nichel (≤ 148 mg/kg), silice cristallina (≤ 0,06 %) e cromo (≤ 199 mg/kg), ed è richiesto che sia esente da amianto.
Metodi di analisi
Per la caratterizzazione dell’additivo sono indicati i metodi di analisi basati su diffrazione di raggi X (XRD, EN 13925) e spettrometria di fluorescenza ai raggi X (XRF, EN ISO 12677).
Prescrizioni per conservazione, uso e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. È richiamata in particolare la normativa UE sulla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all’esposizione alla silice cristallina e al nichel.
Valutazione di sicurezza e motivazione dell’autorizzazione
I considerando richiamano il parere EFSA del 20 marzo 2025, che ha ritenuto la vermiculite sicura per i polli da ingrasso, per i polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione e per le galline ovaiole alla concentrazione di 10 000 mg/kg di mangime completo. L’EFSA ha rilevato che non è possibile trarre conclusioni di sicurezza per le altre specie oggetto della domanda iniziale e ha inoltre qualificato l’additivo come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, segnalando rischi da inalazione e contatto cutaneo.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicato il fine del periodo di autorizzazione al 2 luglio 2036.
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