Regolamento (UE) 2026/1305
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1305 della Commissione, dell’11 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il certificato richiesto per l’ingresso nell’Unione di specifiche partite di prodotti della pesca e molluschi provenienti dagli Stati Uniti. La modifica serve a recepire nel modello di certificato le nuove esigenze derivanti dalla disciplina UE sul divieto di impiego di taluni antimicrobici negli animali e nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi. Per evitare interruzioni degli scambi, è previsto un periodo transitorio per l’uso dei certificati precedenti.
Modifica il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’importazione nell’UE dagli Stati Uniti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, introducendo un attestato sulla conformità alle norme UE sugli antimicrobici e aggiornando il testo del certificato.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione, dagli Stati Uniti d’America, di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. Incide sul modello di certificato da utilizzare per tali partite e, in particolare, sulle attestazioni sanitarie, di sanità animale e sulla conformità alle norme UE in materia di impiego di medicinali antimicrobici. È previsto un regime transitorio per i certificati già rilasciati secondo il precedente modello, utilizzabili fino al 3 dicembre 2026 se rilasciati entro il 3 settembre 2026.
Modello di certificato per l’ingresso nell’Unione di molluschi e altri invertebrati marini dagli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1305 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641, che disciplina le importazioni dagli Stati Uniti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. L’intervento si colloca nel quadro dei controlli ufficiali e della normativa UE in materia di sanità animale e medicinali veterinari, con l’obiettivo di allineare il certificato di importazione alle nuove prescrizioni sugli antimicrobici e di garantire maggiore coerenza del sistema documentale.
Finalità della modifica
I considerando chiariscono che il nuovo modello di certificato deve recepire l’obbligo, derivante dal regolamento delegato (UE) 2023/905, di attestare la conformità alle regole dell’Unione sull’uso dei medicinali antimicrobici nei prodotti di origine animale importati da paesi terzi. La Commissione evidenzia anche la necessità di aggiornare riferimenti, note e struttura del certificato per ragioni di chiarezza e coerenza normativa.
Ambito materiale e soggetti interessati
La disciplina riguarda esclusivamente l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dagli Stati Uniti delle seguenti categorie di prodotti:
- molluschi bivalvi;
- echinodermi;
- tunicati;
- gasteropodi marini;
- in forma viva, refrigerata, congelata o trasformata;
- destinati al consumo umano.
Il regolamento incide sui soggetti coinvolti nella filiera di esportazione e importazione, in particolare speditori/esportatori, importatori, operatori responsabili della partita e autorità competenti che rilasciano o verificano il certificato.
Nuovo modello di certificato
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 con un nuovo modello di certificato sanitario/ufficiale. Il modello aggiornato contiene una parte I con i dati identificativi della partita e una parte II con le attestazioni richieste per l’ingresso nell’Unione.
Tra gli elementi più rilevanti del modello figurano:
- i dati dello speditore/esportatore, del destinatario/importatore e dell’operatore responsabile della partita;
- il riferimento del certificato, incluso il riferimento IMSOC e il codice QR;
- l’identificazione dell’origine, della destinazione, del luogo di spedizione e di destinazione;
- le informazioni sul mezzo di trasporto, sulla temperatura, sul contenitore/sigillo e sulla descrizione della partita;
- la distinzione tra prodotti destinati al consumo umano, animali acquatici vivi destinati al consumo umano, centro di spedizione e ulteriore trasformazione.
Attestazioni sanitarie e sanità animale
La parte II del certificato introduce o conferma tre nuclei di attestazione.
In primo luogo, l’attestato di sanità pubblica richiede che i prodotti siano conformi alle pertinenti norme e prescrizioni statunitensi del programma di controllo regolamentare dei molluschi, che l’etichetta indichi che i prodotti non sono destinati a essere immersi in acque dell’Unione o a venire a contatto con tali acque e che gli eventuali molluschi di provenienza estera impiegati provengano da paesi terzi o regioni elencati nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, da stabilimenti o zone di coltura autorizzati all’ingresso nell’Unione.
In secondo luogo, è inserito l’attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905. Il certificatore dichiara di conoscere le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/6 e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi provenienti da acquacoltura a terra, nonché i prodotti di origine animale derivati, sono stati ottenuti nel rispetto delle norme UE sugli antimicrobici. In particolare, deve risultare che:
- non siano stati somministrati medicinali antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività;
- non siano stati utilizzati antimicrobici inclusi nell’elenco riservato al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255;
- gli animali siano originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598, o in altri atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2023/905.
In terzo luogo, per i molluschi bivalvi vivi di specie elencate destinati al consumo umano, il certificato può contenere anche un attestato di sanità animale firmato da un veterinario ufficiale. Tale attestazione rinvia alle prescrizioni generali di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle prescrizioni specifiche di cui agli articoli 167 e 169 dello stesso regolamento, nei limiti di applicabilità indicati nel modello.
Periodo transitorio
Per evitare interruzioni degli scambi con gli Stati Uniti, il regolamento consente un regime transitorio: fino al 3 dicembre 2026 restano utilizzabili i certificati ufficiali rilasciati secondo il vecchio modello del regolamento (UE) 2020/1641, a condizione che siano stati emessi entro il 3 settembre 2026. Dopo tale data, per l’ingresso nell’Unione dovrà essere utilizzato il nuovo modello sostitutivo.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato nel testo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento 2020/1641
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 con il nuovo modello di certificato riportato nell’allegato del regolamento del 2026. Il nuovo modello aggiorna riferimenti, note ed elementi strutturali del certificato.
Nuovo attestato sulla conformità alle norme UE sugli antimicrobici
Nel certificato viene inserita un’attestazione specifica relativa al regolamento delegato (UE) 2023/905 e al regolamento (UE) 2019/6. L’attestato richiede di dichiarare che gli animali di acquacoltura da cui derivano i prodotti non siano stati trattati con antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività, né con antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255.
Attestazioni sanitarie e di sanità animale del certificato
Il nuovo modello contiene un attestato di sanità pubblica sui prodotti, inclusa la conformità alle prescrizioni statunitensi del programma di controllo regolamentare dei molluschi, l’etichettatura non destinata all’immersione in acque dell’Unione e l’origine dei molluschi esteri impiegati. Per i molluschi bivalvi vivi di specie elencate è prevista, ove applicabile, anche una parte di sanità animale che rinvia al regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle pertinenti prescrizioni generali e specifiche.
Uso transitorio dei vecchi certificati
Per evitare perturbazioni degli scambi, l’articolo 2 consente fino al 3 dicembre 2026 l’uso dei certificati rilasciati secondo il vecchio modello del regolamento (UE) 2020/1641, ma solo se tali certificati sono stati rilasciati entro il 3 settembre 2026.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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