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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1332

Regolamento (UE) 2026/1332 del Consiglio, del 12 giugno 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32026R1332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo alla Libia in coerenza con la risoluzione 2819 (2026) del Consiglio di sicurezza ONU e con la corrispondente decisione PESC dell’Unione. In particolare, modifica il criterio di inserimento in elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive e amplia/precisa la disciplina sull’uso e sul trasferimento di determinate riserve di liquidità congelate della Libyan Investment Authority. Le autorità nazionali possono autorizzare tali operazioni solo previa notifica e approvazione del comitato delle sanzioni, nel rispetto delle condizioni fissate dalle risoluzioni ONU richiamate.

Modifica il regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Libia, aggiornando i criteri di inserimento in elenco e le deroghe relative ad alcuni fondi e risorse economiche congelati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile, e riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi designati nell’ambito delle misure restrittive connesse alla Libia, inclusa l’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI del regolamento (UE) 2016/44. Incide inoltre sulle autorità competenti nazionali, sui comitati sanzioni ONU richiamati e sugli intermediari finanziari coinvolti nella custodia, nel trasferimento o nell’investimento di fondi e risorse economiche congelati. Le modifiche operano dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Il regolamento interviene sul quadro UE delle misure restrittive connesse alla Libia per recepire l’aggiornamento derivante dalla risoluzione 2819 (2026) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il legislatore europeo richiama la necessità di un intervento uniforme a livello dell’Unione, poiché le modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE e richiedono attuazione mediante regolamento ai sensi dell’articolo 215 TFUE.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2016/44 attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 in materia di Libia. Con il presente atto, il Consiglio adegua la disciplina alle modifiche introdotte dall’ONU il 14 aprile 2026, che incidono sia su un criterio di inserimento in elenco sia sull’ambito di applicazione delle misure relative alla Libyan Investment Authority.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri, alle autorità competenti nazionali e ai soggetti già sottoposti a misure restrittive nel contesto libico, in particolare le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi indicati nell’allegato II e l’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI. Restano centrali i rapporti con il Consiglio di sicurezza ONU e con il comitato delle sanzioni, cui sono subordinate le notifiche e le autorizzazioni nazionali.

Aggiornamento dei criteri di designazione

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 è sostituito per aggiornare il perimetro dei soggetti inseribili in elenco. Viene confermato che nell’allegato II figurano le persone, entità e organismi designati in base a una serie di risoluzioni ONU, ora espressamente comprensive della UNSCR 2819 (2026), oltre ai riferimenti già esistenti alle risoluzioni 1970 (2011), 1973 (2011), 2174 (2014), 2213 (2015), 2362 (2017), 2441 (2018) e 2769 (2025).

Uso delle riserve di liquidità congelate

Il nuovo testo dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, consente alle autorità competenti, previa notifica al comitato delle sanzioni e solo dopo approvazione di quest’ultimo, di autorizzare l’uso delle riserve di liquidità congelate dell’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI. L’uso è ammesso esclusivamente per investimenti in:

  • depositi a termine a basso rischio presso un istituto finanziario idoneo, selezionato dall’entità interessata e situato nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, per le riserve di cui alla "raccomandazione 7.1" dell’UNSCR 2769 (2025);
  • titoli a reddito fisso, per le riserve di cui alla "raccomandazione 7.2" della stessa risoluzione.

Tali facoltà devono essere esercitate in conformità con l’approvazione del comitato delle sanzioni e con i punti pertinenti delle UNSCR 2769 (2025) e 2819 (2026).

Trasferimento di fondi o risorse economiche congelati

È introdotto un nuovo articolo 11 ter che disciplina il trasferimento di fondi o risorse economiche congelati all’interno della medesima giurisdizione. L’operazione è possibile solo previa notifica al comitato delle sanzioni e sua approvazione, in conformità con il punto 15 dell’UNSCR 2819 (2026), e riguarda i beni dell’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI.

Il trasferimento può avvenire tra la banca depositaria o l’istituto finanziario che agisce come depositario globale, o i relativi subdepositari, e un altro soggetto depositario, al fine di trasferire il ruolo di depositario globale. Due condizioni sostanziali devono essere rispettate:

  • i beni devono restare trattati come congelati durante e dopo il trasferimento;
  • il trasferimento deve preservare forma e valore dei fondi o delle risorse economiche trasferiti.

Obblighi di notifica e coordinamento tra autorità

La notifica al comitato delle sanzioni deve includere l’importo, la natura dei fondi o delle risorse economiche da trasferire e l’identità del depositario o istituto finanziario attuale e di quello proposto. Inoltre, lo Stato membro che concede l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dalla concessione, rafforzando il coordinamento amministrativo a livello dell’Unione.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei soggetti inseribili in elenco

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 è sostituito per includere nell’allegato II le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni ai sensi di specifici punti delle UNSCR 1970 (2011), 1973 (2011), 2174 (2014), 2213 (2015), 2362 (2017), 2441 (2018), 2769 (2025) e, in particolare, 2819 (2026).

Uso delle riserve di liquidità congelate

L’articolo 11 bis, paragrafo 1, è sostituito per consentire, previa notifica al comitato delle sanzioni e con la sua approvazione, l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in depositi a termine a basso rischio presso un istituto finanziario idoneo nello Stato membro in cui i fondi sono congelati oppure in titoli a reddito fisso, secondo la distinzione tra la raccomandazione 7.1 e la raccomandazione 7.2 dell’UNSCR 2769 (2025).

Trasferimento di fondi o risorse economiche congelati

È introdotto l’articolo 11 ter, che consente, previa notifica e approvazione del comitato delle sanzioni, il trasferimento all’interno della stessa giurisdizione di fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, tra banca depositaria o istituto finanziario depositario globale e altro soggetto depositario, al fine di trasferire il ruolo di depositario globale. Il trasferimento deve mantenere i beni congelati durante l’operazione e conservarne forma e valore.

Contenuto della notifica e obbligo di informazione tra Stati membri

La notifica al comitato delle sanzioni deve indicare importo, natura dei beni da trasferire e identità degli attuali e dei nuovi depositari o istituti finanziari. Lo Stato membro interessato deve inoltre informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse entro due settimane dalla concessione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiveservizi finanziari

Testo integrale

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