Regolamento (UE) 2026/1228
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1228 della Commissione, dell'11 giugno 2026, che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 per includere il Montenegro e la Serbia nell'elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi o territori che soddisfano i criteri sanitari richiesti per consentire l’ingresso nell’Unione, a fini non commerciali, di cani, gatti e furetti da compagnia senza prova di titolazione degli anticorpi antirabbici. Sulla base della valutazione delle domande presentate, la Commissione conclude che Montenegro e Serbia soddisfano i criteri previsti dal regolamento delegato (UE) 2026/131. Di conseguenza, tali paesi vengono inseriti nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’elenco dei paesi terzi o territori autorizzati per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, includendo Montenegro e Serbia per l’esenzione dalla prova di titolazione anticorpale antirabbica.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di cani, gatti e furetti da compagnia provenienti da paesi terzi o territori. Rileva in particolare per gli Stati membri, le autorità competenti e gli operatori/proprietari che organizzano l’ingresso di animali da compagnia nell’UE. L’effetto concreto è limitato all’aggiornamento dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636, che elenca i paesi terzi o territori di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131. Non disciplina movimenti commerciali né altri animali oltre a cani, gatti e furetti da compagnia.
Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per i movimenti non commerciali di animali da compagnia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1228 della Commissione aggiorna l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636, che contiene l’elenco dei paesi terzi o territori rilevanti ai fini dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131. La modifica deriva dalla valutazione positiva delle domande presentate da Montenegro e Serbia in relazione al loro status sanitario rispetto alla rabbia.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 costituisce la base generale della normativa UE in materia di sanità animale e disciplina, tra l’altro, le prescrizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti nell’Unione da un paese terzo o territorio. Il regolamento delegato (UE) 2026/131 ha integrato tale quadro precisando che cani, gatti e furetti da compagnia possono essere introdotti senza prova di titolazione degli anticorpi, purché provengano da paesi terzi o territori che abbiano dimostrato, nella domanda presentata alla Commissione, di soddisfare i criteri specifici relativi alla rabbia previsti dalla norma delegata.
Ambito materiale della modifica
Il regolamento non introduce nuovi requisiti sostanziali, ma interviene soltanto sull’elenco dei paesi beneficiari della disciplina agevolata. La conseguenza pratica è che, per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti da compagnia provenienti da Montenegro e Serbia, può operare l’esenzione dalla prova di titolazione anticorpale antirabbica, secondo il sistema delineato dal regolamento delegato (UE) 2026/131.
Contenuto della modifica dell’allegato
L’allegato del regolamento inserisce:
- "ME – Montenegro" tra Santa Lucia e Montserrat;
- "RS – Serbia" tra Saint Pierre e Miquelon e Singapore.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, producendo effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636, ai fini dell’inclusione di Montenegro e Serbia nell’elenco dei paesi terzi o territori di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131.
Inserimento di Montenegro e Serbia nell’allegato II
Nell’allegato, tra Santa Lucia e Montserrat viene inserita la voce "ME – Montenegro" e tra Saint Pierre e Miquelon e Singapore viene inserita la voce "RS – Serbia".
Presupposto sanitario per l’esenzione dalla prova antirabbica
Il regolamento si fonda sulla valutazione delle domande presentate da Montenegro e Serbia e sulla conclusione che entrambi rispettano i criteri relativi alla rabbia richiesti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131, consentendo così il movimento non commerciale nell’Unione senza prova di titolazione degli anticorpi.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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