Regolamento (UE) 2026/1344
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1344 della Commissione, dell'11 giugno 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all'ingresso nell'Unione per talune categorie di prodotti avicoli, in seguito a nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti e al superamento di precedenti restrizioni in Canada e Cile. La Commissione interviene modificando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'obiettivo è proteggere lo stato sanitario nell'Unione e, al tempo stesso, ripristinare l'accesso al mercato per le aree per le quali sono state ritenute sufficienti le garanzie sanitarie fornite.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone di Canada, Cile e Stati Uniti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell'importazione nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Riguarda in particolare le zone del Canada, del Cile e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) o dalle successive misure di contenimento e ripristino dello status sanitario. È un atto di esecuzione direttamente applicabile negli Stati membri e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; le modifiche hanno effetto urgente per limitare perturbazioni degli scambi.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di taluni prodotti avicoli. L'intervento si colloca nel quadro della normativa UE di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, e risponde all'evoluzione della situazione epidemiologica dell'HPAI in Canada, Cile e Stati Uniti.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento (UE) 2016/429 consente l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori solo se questi sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie che tali partite devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi applicabili e, in particolare, gli allegati V e XIV disciplinano rispettivamente il pollame e materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Motivazione dell'intervento
La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI nel pollame negli Stati Uniti, notificati il 29 maggio 2026 e il 3 giugno 2026 nello Stato dell'Indiana, confermati con analisi RT-PCR tra il 20 maggio 2026 e il 29 maggio 2026. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. Parallelamente, Canada, Cile e Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate su precedenti focolai e sulle misure adottate, incluse le operazioni di pulizia e disinfezione successive all'abbattimento totale.
Modifiche per il Canada e il Cile
La Commissione ritiene che le garanzie fornite da Canada e Cile siano sufficienti per considerare che la situazione sanitaria che aveva giustificato la sospensione dell'ingresso nell'Unione non costituisca più una minaccia per la salute pubblica o animale nell'Unione. Per questo motivo viene nuovamente autorizzato l'ingresso dalle zone interessate del Canada e del Cile. In allegato V, parte 1, sezione B, e in allegato XIV, parte 1, sezione B, le voci relative alle zone CA-2.320, CA-2.332 e CL-2.12 sono aggiornate per riflettere il ripristino dell'autorizzazione.
Modifiche per gli Stati Uniti: nuove restrizioni
Per gli Stati Uniti, oltre agli aggiornamenti puntuali delle voci relative a numerose zone già elencate, il regolamento introduce nuove zone soggette a restrizioni per effetto dei nuovi focolai in Indiana. Nell'allegato V e nell'allegato XIV vengono aggiunte le zone US-2.1386, US-2.1387, US-2.1388, US-2.1389, US-2.1390, US-2.1391, US-2.1392 e US-2.1393. Ciascuna è descritta come zona circolare di raggio 10 km riferita a specifici punti di partenza con coordinate GPS nelle contee di Elkhart e LaGrange, nello Stato dell'Indiana.
Aggiornamento delle tabelle negli allegati V e XIV
L'allegato del regolamento sostituisce numerose righe nelle tabelle relative agli Stati Uniti, aggiornando i codici di zona e le date rilevanti per l'applicazione delle misure. Le modifiche riguardano, tra le altre, le zone US-2.1200, US-2.1203, US-2.1213, US-2.1217, US-2.1223, US-2.1234, US-2.1235, US-2.1240, US-2.1248, US-2.1254, US-2.1256, US-2.1257, US-2.1258, US-2.1259, US-2.1265, US-2.1271, US-2.1273, US-2.1274, US-2.1278, US-2.1282, US-2.1284, US-2.1285, US-2.1286, US-2.1287, US-2.1290, US-2.1291, US-2.1294, US-2.1303, US-2.1307, US-2.1312, US-2.1322, US-2.1327, US-2.1334, US-2.1335, US-2.1339, US-2.1340, US-2.1346, US-2.1353, US-2.1358, US-2.1364, US-2.1367, US-2.1369 e US-2.1371.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti di esecuzione dell'Unione.
Disposizioni principali
Modifica degli elenchi di ingresso per pollame e prodotti avicoli
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all'allegato del nuovo regolamento. Le modifiche incidono sulle zone autorizzate all'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame (allegato V) e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (allegato XIV).
Sospensione per nuove zone colpite da HPAI negli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti vengono inserite nuove zone soggette a restrizioni e, di fatto, sospeso l'ingresso nell'Unione dalle aree interessate dai nuovi focolai di HPAI confermati tra il 20 maggio 2026 e il 29 maggio 2026 nello Stato dell'Indiana. Nell'allegato V, parte 1, sezione B, e nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiunte le zone US-2.1386 a US-2.1393, con delimitazioni circolari di 10 km centrate in specifiche coordinate GPS nelle contee di Elkhart e LaGrange.
Revoca delle precedenti sospensioni per Canada e Cile
A seguito delle informazioni aggiornate e delle garanzie fornite, la Commissione reintroduce l'autorizzazione all'ingresso per le zone del Canada e del Cile precedentemente sospese. In allegato V, le zone CA-2.320, CA-2.332 e CL-2.12 sono aggiornate; in allegato XIV, le medesime zone sono aggiornate per le categorie di prodotti avicoli interessate. La Commissione ritiene che le misure di abbattimento totale e le operazioni di pulizia e disinfezione abbiano rimosso il rischio precedentemente rilevato.
Aggiornamento puntuale delle voci per numerose zone statunitensi
Per gli Stati Uniti vengono sostituite molteplici righe delle tabelle negli allegati V e XIV, con aggiornamento delle date di conferma dei focolai e delle date di applicazione delle restrizioni per le singole zone elencate (tra cui US-2.1200, US-2.1203, US-2.1213, US-2.1217, US-2.1223, US-2.1234, US-2.1235, US-2.1240, US-2.1248, US-2.1254, US-2.1256-US-2.1259, US-2.1265, US-2.1271, US-2.1273-US-2.1274, US-2.1278, US-2.1282, US-2.1284-US-2.1287, US-2.1290-US-2.1291, US-2.1294, US-2.1303, US-2.1307, US-2.1312, US-2.1322, US-2.1327, US-2.1334-US-2.1335, US-2.1339-US-2.1340, US-2.1346, US-2.1353, US-2.1358, US-2.1364, US-2.1367, US-2.1369, US-2.1371).
Decorrenza urgente ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando finale precisa che le modifiche devono produrre effetto con urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada, Cile e Stati Uniti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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