Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Le società ricorrenti avevano ottenuto in primo grado il mantenimento di un decreto ingiuntivo per il rimborso di spese anticipate nell'esecuzione del servizio affidato dall'università, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla stessa università. In appello, però, la corte territoriale aveva riformato la decisione: aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che le spese fatturate riguardassero beni e interventi rientranti negli oneri dell'appaltatore oppure, se qualificabili come migliorie, comunque non autorizzati; aveva inoltre reputato giustificata la rescissione/risoluzione del rapporto da parte della committente per grave inadempimento dell'A.T.I., ravvisando molteplici disfunzioni nella gestione, sospensione del servizio, mancato riversamento della quota contrattuale sugli incassi e stato di abbandono della struttura, e aveva accolto la riconvenzionale risarcitoria con condanna delle società al pagamento di alcune voci di danno. Con il ricorso per cassazione le società hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'università per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 1453 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la risoluzione per grave inadempimento delle ricorrenti non fosse stata domandata e che, al contrario, fosse stata loro a diffidare la committente per la mancanza delle certificazioni di sicurezza e antincendio; 3) violazione dell'art. 340 della legge n. 2248/1865, all. F, e degli artt. 1454 e 1455 c.c., contestando la legittimità della rescissione in autotutela e il diniego del rimborso delle spese nonché il riconoscimento di danni ulteriori rispetto al solo danno da riappalto; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando l'apprezzamento delle prove testimoniali, documentali e fotografiche; 5) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova sul nesso tra condotte dell'appaltatore e danni lamentati. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi, secondi, terzi e quinti motivi e inammissibile il quarto, osservando in sintesi che l'appello era specifico, che la corte di merito non aveva pronunciato ultra petita ma aveva solo accertato la giustificatezza della rescissione quale presupposto della domanda risarcitoria, che le spese fatturate erano comunque non dovute o non autorizzate secondo il capitolato e la contabilità pubblica, che l'apprezzamento delle prove di merito non è sindacabile in cassazione e che non vi era alcuna inversione dell'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso delle società appaltatrici. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo favorevole alle società, ritenuto legittima la rescissione/risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'A.T.I. e condannato le società al risarcimento dei danni in favore dell'università. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 156, terzo comma, c.p.c.
La nullità della notificazione del ricorso non è stata esaminata perché la controparte si è costituita tempestivamente e ha svolto difese su tutte le censure, con raggiungimento dello scopo dell'atto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi ad appello, risoluzione, rescissione e riparto dell'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 342 c.p.c.
L'appello è specifico quando individua chiaramente i punti della decisione impugnata e le ragioni di censura, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
art. 434 c.p.c.
Richiamato in via sistematica insieme all'art. 342 c.p.c. per ribadire il requisito di specificità dell'impugnazione nel giudizio di appello.
art. 6, terzo comma, T.F.U.E.
È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a respingere la censura sulla specificità dell'appello.
art. 1453 c.c.
La Corte osserva che l'accertamento della risoluzione per inadempimento della parte appaltatrice era funzionale al riconoscimento del danno e non implicava una pronuncia ultra petita.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice accerta, come antecedente logico della domanda risarcitoria, la responsabilità della parte contrattualmente inadempiente.
art. 340 della legge n. 2248/1865, all. F
Richiamato per contestare la rescissione in autotutela dell'appalto; la Corte rileva che la questione non era stata validamente posta nei gradi di merito e che, comunque, il diniego del rimborso si fondava sulla disciplina del capitolato e sulla mancanza di autorizzazione.
art. 1454 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere di avere diffidato la committente ad adempiere; la Corte non ne accoglie la lettura, valorizzando invece gli inadempimenti dell'A.T.I.
art. 1455 c.c.
Richiamato per sostenere l'insussistenza di un grave inadempimento delle ricorrenti; la Corte ritiene invece accertato un inadempimento particolarmente qualificato.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è inammissibile quando mira in realtà a una rivalutazione del merito e non denuncia un vero errore di percezione probatoria.
art. 2697 c.c.
Non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice ritiene provato il danno e la sua riferibilità alla parte convenuta, ponendo a carico dell'altra parte solo la prova di fatti impeditivi o estintivi.
art. 12 del capitolato speciale
Le spese per impianti e attrezzature necessarie all'erogazione dei servizi, salvo specifiche esclusioni, erano disciplinate dal capitolato; quelle diverse richiedevano autorizzazione preventiva se qualificabili come migliorie.
art. 10 del capitolato
La mancanza di autorizzazione preventiva per talune spese escludeva il diritto al rimborso, anche in relazione alle regole di contabilità pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità è soddisfatto quando l'atto di gravame individua chiaramente i capi della sentenza impugnata e contiene argomentazioni idonee a confutare la motivazione del primo giudice; non è invece necessario un progetto alternativo di decisione o formule rituali particolari.
- La censura di ultra petizione non ricorre quando il giudice si limita ad accertare, come presupposto logico-giuridico della domanda risarcitoria, l'inadempimento di una parte e la giustificatezza della risoluzione del rapporto.
- In materia di appalto, il diritto al rimborso di spese sostenute dall'appaltatore dipende dalla loro riconducibilità alle previsioni contrattuali e, quando si tratti di migliorie o esborsi non ordinari, dalla previa autorizzazione prevista dal capitolato o dalle regole di contabilità pubblica.
- L'apprezzamento delle prove testimoniali, documentali e fotografiche compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto e non denuncia un errore di percezione o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. se il giudice ritiene già provati il danno e la sua riferibilità causale alla parte obbligata e pone a carico dell'altra parte la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
- Nel rapporto di appalto con pubblica amministrazione, la rescissione o risoluzione per inadempimento dell'appaltatore può giustificare, oltre al mancato pagamento di somme rivendicate dall'appaltatore, anche il risarcimento di danni ulteriori e diversi secondo le regole comuni.
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